INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Messaggio 12.1.2006 n° 1239
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OGGETTO: |
Disciplina transitoria dei contratti di formazione
e lavoro (art. 14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251). Modalità di gestione
dei ricorsi avverso la mancata ammissione (totale o parziale) alle
agevolazioni contributive. |
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Direzione centrale entrate contributive Direzione centrale sistemi informativi e
telecomunicazioni Con il messaggio n. 17847 del 6 maggio 2005
è stato reso noto l’avvenuto invio ai datori di lavoro interessati delle
lettere contenenti l’esito delle domande di ammissione ai benefici previsti
dal regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro (art. 14 del D.
Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251). Successivamente, con circolare n. 75 del 13
giugno 2005, sono state fornite le modalità operative per consentire ai
datori di lavoro ammessi la fruizione delle previste agevolazioni. Per la completa definizione dell'iter
delineato dal citato decreto n. 251/2004, si forniscono indicazioni per la
gestione dei ricorsi presentati dalle aziende contro la mancata ammissione,
totale o parziale, ai benefici contributivi. Al riguardo, una ricognizione del fenomeno
ha posto in evidenza che, nella maggior parte dei casi, i ricorsi traggono
origine da problematiche connesse ad aspetti più facilmente gestibili e
definibili a livello locale. Si è ritenuto preferibile, pertanto,
affidare alle sedi - in via di autotutela - la gestione del contenzioso in
trattazione. A tal fine, è stata nuovamente attivata
l’apposita procedura già disponibile in rete nel sito Intranet dell'Istituto
(sezione “Soggetto Contribuente” - “Disciplina transitoria CFL – domanda di
accesso ai benefici”), la quale dovrà essere utilizzata anche per le
eventuali situazioni ancora pendenti. Gli operatori di sede quindi, dopo un
attenta analisi degli elementi forniti dalle aziende in sede di ricorso,
provvederanno ad inserire e/o modificare i dati già acquisiti, utilizzando le
stesse modalità già descritte nel messaggio n. 36986 del 15 novembre 2004. Al termine di tali operazioni, la procedura
fornirà output relativi alla validità sia della domanda sia dei singoli
contratti nella stessa contenuti. Tenuto conto di quanto precede ed avendo
riguardo anche alle condizioni previste dal legislatore (1), le sedi
inoltreranno quindi ai datori di lavoro una nuova lettera per ogni domanda
modificata (v. facsimile in allegato), che andrà ad annullare e sostituire la
corrispondente lettera trasmessa in precedenza dall’Istituto. Le sedi provvederanno altresì ad attribuire
il previsto codice di autorizzazione "0J" alle posizioni contributive, eventualmente non ancora
contraddistinte dallo stesso, riferite ai datori di lavoro ammessi ai
benefici a seguito delle operazioni sin qui descritte. Le operazioni sopra illustrate dovranno
essere concluse improrogabilmente entro il 31 marzo 2006. I ricorsi già inoltrati al Comitato
amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti saranno
immediatamente restituiti alle sedi. A seguito della ricezione della
comunicazione di ammissione, i datori di lavoro opereranno come segue: - per l'esposizione mensile sul mod. DM10/2
dei dati relativi ai lavoratori interessati, utilizzeranno i codici tipo
contribuzione elencati al punto 2.1 della citata circolare n. 75 del 13
giugno 2005, secondo le nuove modalità di esposizione dei contributi
illustrate con circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei
contributi); - per il recupero dei benefici relativi a
periodi già scaduti, utilizzeranno il già previsto codice “L208” secondo le
modalità illustrate al punto 2.2 della già menzionata circolare n. 75/2002. Tale ultima prassi dovrà essere utilizzata
dai datori di lavoro anche con riferimento ai lavoratori il cui contratto di
formazione e lavoro sia giunto a scadenza e che non siano più in carico
all'azienda. Il presente messaggio sarà pubblicato sul
sito Internet dell'Istituto. Il direttore
centrale entrate
contributive
Il direttore centrale sistemi Ziccheddu
informativi e telecomunicazioni
Spadaccia (1) Si vedano, al
riguardo, i messaggi n. 31319 del 6 ottobre 2004, n. 34188 del 25 ottobre
2004 e n. 17847 del 6 maggio 2005. |
Note:
i link rimandano al sito Inps