INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 28 luglio 2004 n° 118)
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OGGETTO: |
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 - Modalità di
liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR - Sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 4.3.2004 |
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SOMMARIO: |
Sentenza della Corte di Giustizia Europea : modalità di
liquidazione della prestazione. Riesame delle domande. |
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1. La
posizione della Corte di Giustizia Europea. L’Istituto nel liquidare i
crediti di lavoro di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, ha da sempre seguito la prassi di sottrarre gli acconti di
retribuzione ricevuti dai lavoratori negli ultimi tre mesi del rapporto di
lavoro dal massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento
straordinario di integrazione salariale. La stessa Corte di Cassazione,
dopo un iniziale orientamento contrario, con le sentenze 13841/00, 13900/00,
13939/00 e 15921/00 ha ritenuto corretta tale prassi giudicandola conforme al
“fine sociale” della direttiva 80/987/CEE volta a tutelare lo stato di
bisogno dei lavoratori entro limiti compatibili con le risorse finanziarie
prefissate (Cfr. msg. 1257 del 22.12.2000 e 576 del 29.7.2002). Recentemente tuttavia, la
Corte di Giustizia Europea (sentenza del 4.03.04, procedimenti riuniti
C-19/01, C-50/01, C-84/01) pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali
relative all’interpretazione della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, poste
dal Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Siena nonché dalla stessa Corte di
Cassazione, ha ritenuto che «gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 3, primo comma, della
direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, (…) devono essere
interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare
l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i
bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i
pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla
garanzia». I giudici del Lussemburgo
partendo dalla considerazione che il fine sociale imposto dalla direttiva è
raggiunto assicurando a tutti i lavoratori subordinati, in caso di insolvenza
del datore di lavoro, una tutela comunitaria minima consistente nella
garanzia della liquidazione dei crediti retributivi non pagati e maturati in
un determinato periodo di tempo, hanno affermato che, sebbene la direttiva
consenta di fissare un massimale per tale garanzia, gli Stati membri, nei
limiti di tale massimale, sono tenuti ad assicurare la totalità dei crediti
maturati, sottraendo da essi eventuali anticipi ricevuti. Di conseguenza «(…) un divieto
di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai detti lavoratori durante il
periodo coperto dalla garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato
dallo Stato membro per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica
direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva». Poiché il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80 è la norma nazionale che dà attuazione alla direttiva
80/987/CEE allo stesso deve essere data un’interpretazione conforme a quella
fornita dalla Corte di Giustizia (Cfr. Cass., Sez. Lav. n. 1106 del 9
febbraio 1999). Pertanto, su conforme parere
dell’Avvocatura Centrale, si ritiene necessario modificare le istruzioni a
suo tempo impartite. 2. Modalità
di liquidazione della prestazione. In applicazione dei principi
dettati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella citata sentenza
del 4.3.2004, gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro non devono essere sottratti dal massimale di cui all’art.
2, comma 2 del D.lvo 80/92 pari a tre volte la misura massima del trattamento
straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute
previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore
in tale periodo. Al responsabile della
procedura concorsuale pertanto, non verrà più chiesto di specificare
l’ammontare complessivo delle retribuzioni maturate nel periodo coperto dalla
garanzia del Fondo e l’importo degli acconti ricevuti dal lavoratore nel
citato periodo, ma verrà direttamente chiesto l’importo del credito ancora da
pagare. Gli operatori liquideranno tale somma nei limiti del massimale
citato. Resta inteso che il credito di
cui viene chiesto il pagamento al Fondo deve riferirsi solo alla retribuzione
maturata nell’ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle
altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le
somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia; devono
invece essere escluse l’indennità di mancato preavviso (Cfr. Cass. 13939/00),
gli importi relativi a ferie non godute, le indennità di malattia a carico
dell’INPS ma da corrispondere dal datore di lavoro ed ogni altra voce che non
costituisca retribuzione propriamente detta. Le domande in fase istruttoria
dovranno essere liquidate con le modalità di liquidazione
precisate al punto 2 della presente circolare. Le domande respinte o
parzialmente accolte, dovranno essere riesaminate, solo a seguito
di esplicita richiesta dell’interessato, nel rispetto della
prescrizione annuale. Di conseguenza potranno essere
prese in considerazione le istanze di riesame presentate entro un anno: - dalla chiusura della
procedura concorsuale, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, eredità giacente; - dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione, in caso di concordato preventivo; - dalla data più
favorevole al lavoratore tra quella di deposito dello stato passivo e quella
di cessazione dell’esercizio provvisorio, in caso di amministrazione
straordinaria; - dalla data del verbale
di pignoramento negativo, in caso di esecuzione individuale; oppure, se più
favorevole per il lavoratore, entro un anno dalla prima liquidazione della
prestazione o da ogni atto con cui il lavoratore ha costituito in mora
l’Istituto in relazione alle modalità di liquidazione in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |