INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
|
|
Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
|
|
Ai |
Direttori
delle Agenzie |
|
|
Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
|
Roma, 30 Marzo 2004 |
|
periferici dei Rami professionali |
|
|
Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
|
|
|
Dirigenti
Medici |
|
|
|
|
|
Circolare n. 59 |
|
e, per conoscenza, |
|
|
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
|
Al |
Vice
Commissario Straordinario |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
|
|
|
di Indirizzo e Vigilanza |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
|
Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
|
|
|
all’esercizio del controllo |
|
|
Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
|
|
|
di fondi, gestioni e casse |
|
|
Al |
Presidente
della Commissione centrale |
|
|
|
per l’accertamento e la riscossione |
|
|
|
dei contributi agricoli unificati |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
|
OGGETTO: |
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244,
convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione
contributiva nel settore dell’edilizia. |
|
SOMMARIO: |
Conferma per l’anno 2003 della
misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art.
29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative. |
|
Premessa. L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale
riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD
(1). L’operatività
del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione
contributiva medesima. Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004 è stato
pubblicato il D.M. Lavoro/Economia 9 febbraio 2004 (allegato 1), il quale
conferma per l’anno 2003 nella misura dell’11,50 per
cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.
341/1995. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni
per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2003. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva -
nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di
contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli
operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. Relativamente al procedimento per la
determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda
ai criteri in precedenza illustrati (2). Le aliquote contributive da considerare ai fini del
calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di
attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2003. A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo
dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1
e 2, della legge n. 388/2000 (3). I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal
“45.11” al “45.45.2”. Si osserva che l’agevolazione: -
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2003, senza soluzione di
continuità rispetto alla precedente scadenza di
dicembre 2002; -
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a
13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno,
comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di
retribuzione imponibile. Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta
per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo: -
assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, ecc.; -
lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale
triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998 ovvero dell’art. 44
della legge n. 448/2001. Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei
lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi la necessità di
acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile,
attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad
essa dovute (4). Nei casi di omessa denuncia od
omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3,
del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n.
341/1995. Per ogni ulteriore
approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (5). 2. Modalità operative. Il riconoscimento del beneficio
introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle
denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico
contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. 2.1. Datori di lavoro
che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2003. I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2003 hanno
operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno
a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a
tale titolo ed a curarne la relativa definizione. 2.2. Datori di lavoro
che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2003. I datori di lavoro in parola potranno recuperare la
riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2003)
con una delle denunce contributive aventi scadenza
il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993). A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo
della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei
righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere
dalla dicitura "arr. rid. art. 29, c. 2 dl 244/95"
e dal previsto codice "L207".
Note: i link per
gli allegati rimandano al sito dell’Inps (1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal
senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del
D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341. (2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente
riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995. (3) Si veda, al riguardo, la circolare n. 52
del 6 marzo 2001. (4) Cfr. messaggio
n. 157 del 22 dicembre 2003. (5) Si vedano la circolare n. 209
del 27/7/1995, la circolare n. 269
del 30/10/1995, la circolare n. 9
del 18/1/1997 e la circolare n. 81
del 27/3/1997. |