INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 4 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 41 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Determinazione per l’anno 2004
delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1,
del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con
modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori
all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza
sociale. Regolarizzazioni contributive. |
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SOMMARIO: |
Pubblicazione, in allegato, del DM. 30.01.2004
(G.U. del 6 febbraio 2004, n. 30) di determinazione delle retribuzioni
convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non
legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito
territoriale di applicazione e istruzioni operative.
Istruzioni per la regolarizzazione del mese di
gennaio2004. |
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A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2004. Con D.M. 30 gennaio 2004 (in G.U.
del 6 febbraio 2004, n. 30), che si allega, sono state determinate le
retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3
ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti per l’anno 2004 a
favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati
all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni
obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti. Campo di applicazione Si ricorda che l’ambito territoriale di
applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati
membri della CEE. Come è noto, fanno parte della
Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia. Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione
della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua
attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein,
la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari
della normativa CEE. Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza
sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile
solo nei rapporti con la Turchia. Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e
la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.(circolare
n.
118 del 25/06/2002). Per effetto delle disposizioni sul coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto accordo a partire dalla
stessa data trovano applicazione nei rapporti con la Svizzera
i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Ai sensi di quanto previsto dall’ art.
13 del regolamento 1408/71 i lavoratori interessati dall’applicazione dello
stesso accordo possono essere soggetti alla legislazione di un solo Stato tra
quelli interessati. Conseguentemente nell’ipotesi di distacco di lavoratori
italiani in Svizzera non trovano più applicazione i pregressi
accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il
regime delle retribuzioni convezionali previsto
dalla legge 398/87 per le forme assicurative non regolate dalle convenzioni. Il regime di sicurezza sociale che deve essere applicato
è quello italiano e pertanto la contribuzione dovuta per tutte le
assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla
base delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3/10/2003). Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto
dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le
assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza
sociale vigenti (cfr. circolare
n. 87
del 15 marzo 1994). Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza
sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia
(Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia),
Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato
Città del Vaticano, Croazia. Le tabelle retributive per l’anno 2004. Le tabelle retributive, allegate al decreto in esame,
presentano come unica novità rispetto all’anno
precedente l’introduzione di specifiche fasce di retribuzioni convenzionali
per i lavoratori dipendenti dell’industria edile. Retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono
come noto base di riferimento per la liquidazione
delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e
maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i
lavoratori rimpatriati. Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese
a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati
all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i
lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le
assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni. I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono
divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni,
risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso
del mese, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame. In merito all’applicazione di tali disposizioni, si
richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141
R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72
del 21/3/1990. I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi
in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da
assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si
veda al riguardo la circolare n. 208/2001. Relativamente all’ambito di applicabilità del
regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis
dell’art. 48 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto
stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001. Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento
l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo
della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del
30.12.2003. B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE Le aziende che per il mese di gennaio 2004 hanno
operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti
A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292
del 23/12/1993 ) . La regolarizzazione deve essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare . Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in
questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità: -
calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore
al 1.1.2004 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; -
porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come
sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base
alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i
relativi periodi di paga. Si riporta di seguito il decreto
ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2004, individuate
con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le
diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Allegato 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 30 gennaio 2004 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative
contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, con riferimento e, comunque, in
misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria
raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione,
anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero; Considerato che l'art. 36, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale
Autorità concertante; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito
nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati
istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il
Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426,
concernente modalità per la determinazione delle
basi retributive al fine del computo dell'indennità' ordinaria di
disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 12, comma 8, della
legge 30 aprile 1969, n.153, come modificato
dall’art.6 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 13
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003,
relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di
paga in corso al 1 gennaio 2003 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 dicembre 2003; Esaminati i contratti collettivi
nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per
settori di riscontrata omogeneità; Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti
interessate; Ritenuta la necessita'
di provvedere, per l'anno 2004, alla determinazione delle retribuzioni in
questione; Viste le risultanze della
Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del
1990, svoltasi il 28 e il 12 dicembre 2003; Decreta: Art. 1. Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio
2004 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi
dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti
all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché'
per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi
dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun
settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente
decreto. Art. 2. Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla
base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di
cui alle tabelle citate all'art. 1. Art. 3. Frazionabilità delle
retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso
di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,
trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in
ragione di ventisei giornate. Art. 4. Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali
di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in
favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
QUADRI
DIRIGENTI
GIORNALISTI
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Note: I link nel corpo della circolare rimandano al sito Inps.