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L’art.11 del D.M.
28.04.2000, n. 158 – contenente il Regolamento per l’istituzione del
Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di
credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto,
dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma
1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività
lavorativa.
In particolare il comma 1 e il comma 3 dell’art.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno
straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione
dell’assegno stesso.
L’esatta interpretazione e/o applicazione delle
disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da
parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di
credito destinatarie del D.M. 158/2000.
Tali problematiche sono state sottoposte
all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria
competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 158.
Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e
definire in successive sedute le ulteriori
problematiche connesse con l’attuazione della normazione contenuta
nell’art.11- ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati.
1- Sia l’art.11 del
D.M. 158/2000, sia il D.M. nel suo complesso sono da
considerarsi “legislazione speciale”, con conseguenti possibilità di deroghe
alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle
aziende.
2- “ Per attività determinante
redditi da lavoro da considerarsi incompatibili con la fruizione dell’assegno
straordinario ex art.5 deve intendersi soltanto
quella in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro presso cui
prestava servizio il lavoratore”.
Da ciò consegue la possibilità per quest’ultimo di operare nell’ambito creditizio e/o
finanziario a favore di società controllate o collegate con l’ex datore di
lavoro oltreché direttamente con lo stesso ex
datore di lavoro.
A tali conclusioni si è pervenuti - ha
ritenuto di dover precisare il Comitato stesso – in quanto
le disposizioni contenute nell’art.11 hanno il
duplice scopo da una parte di salvaguardare la professionalità e le
potenzialità reddituali del lavoratore che diventa
titolare di assegno straordinario e, dall’altra, di tutelare e/o non
aggravare la situazione di crisi aziendale che costituisce il naturale
presupposto per la richiesta di attivazione, da parte delle singole imprese,
degli interventi del Fondo.
3- La violazione del divieto di svolgere
un’attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro - violazione
che determina la incompatibilità tra attività
lavorativa e fruibilità dell’assegno straordinario - comporta la sospensione,
a far tempo dall’inizio di questa attività, dell’assegno straordinario (sospensione
si sottolinea, e non decadenza) per tutto il periodo di svolgimento di
tale attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento
detto assegno straordinario per un arco di temporale complessivo (mensilità
di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dell’assegno
straordinario) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente
determinata (pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione
del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell’accesso al
Fondo).
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Nel far riserva di comunicare successivamente
le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative del Comitato
Amministratore in ordine alle altre disposizioni contenute nell’art.11, si invitano le sedi ad uniformarsi ai criteri di cui
sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in
modo difforme.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
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Piero Righetti
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