INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 22 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 11 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Anno 2004. Principali normative aventi riflessi in
materia di incentivi all’occupazione e sostegno al
reddito. |
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SOMMARIO: |
Sintesi delle principali disposizioni introdotte dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e delle altre norme in
materia di incentivi all’occupazione e sostegno al
reddito con effetti nell’anno in corso. |
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Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle
più rilevanti disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nel corrente anno. 1.
Disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2004. 1.1. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese
commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza. Come già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha
disposto direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1). In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, tuttavia,
disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,
nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n.
350, art. 3, c. 137). Alla luce di quanto precede, da
gennaio 2004, la procedura di controllo delle denunce contributive di
mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (2). Le stesse potranno essere pretese in corso d'anno, a
seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione. 1.2. Possibilità
d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti. È prorogata al 31 dicembre 2004 la possibilità
d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15
dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle
procedure di mobilità (3). Per la fruizione dei benefici
contributivi in caso d'assunzione, infatti, la legge finanziaria (art. 3, c.
135) ha previsto, anche per l'anno 2004, la copertura dei relativi oneri
nella misura di 45 milioni di euro. Nel ribadire che l'iscrizione
nelle liste di mobilità é finalizzata esclusivamente al reimpiego
dei lavoratori e non dà titolo al relativo trattamento previdenziale, si fa
presente che, per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi,
continua ad applicarsi la prassi già nota (codici “S169” e “L460”). 1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al
rimborso delle indennità relative ai P.I.P. Anche per l'anno in corso restano in
vigore le disposizioni in materia di Piani d'inserimento professionale
regionali ed interregionali (4). L’art. 3, c. 137, della legge finanziaria ha previsto,
infatti, la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel valore massimo di 50 milioni di euro. Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le
operazioni di conguaglio delle indennità riferite a
giovani utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i
competenti Servizi per l'impiego le consuete sinergie. Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono
confermate le modalità già in uso. 1.4. Sgravi contributivi
a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle
acque interne e lagunari. L’art. 2, c. 5, della finanziaria 2004 ha previsto la
proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive
disposte in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle
acque interne e lagunari (5). Nel ricordare che lo sgravio rimane fissato nella misura
del 70% della contribuzione (quota a carico del datore di lavoro e del
lavoratore), si fa presente che le modalità pratiche
per la fruizione del beneficio saranno illustrate con circolare in corso di
definizione. 2. Altre disposizioni aventi riflesso nell'anno
2004. 2.1. Disposizioni in materia di sgravi. 2.1.1. Sgravi per il mezzogiorno
e zone assimilate. Si ricorda che nell'anno in corso continua a trovare
applicazione, nel rispetto delle relative condizioni di accesso,
la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta dalle seguenti
leggi:
2.1.2. Sgravio
contributivo a favore delle imprese armatoriali per
le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo. Con decorrenza “gennaio 2004”, la legge 24
novembre 2003, n. 326 (allegato 1), ha apportato modifiche alla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. La variazione assume rilievo ai fini dell’operatività
delle disposizioni in materia di sgravi a favore
delle imprese armatoriali per le navi che
esercitano attività di cabotaggio marittimo. Come noto, infatti, a favore delle
suddette imprese, sono stati estesi, nella misura del 25 per cento, i
benefici di cui alla citata legge n. 30/1998 (6). Alla luce della modifica legislativa, restano adesso
escluse dallo sgravio, tra l’altro, le navi iscritte nel "Registro
internazionale" che svolgano anche navigazione
di cabotaggio “nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno
con percorrenza superiore alle cento miglia marine”. È opportuno ricordare che queste ultime, conservando
fino al limite di cui sopra (7) l'iscrizione nel "Registro
internazionale", continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6
della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l'equipaggio. 2.2. Agevolazioni contributive
in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della
legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate). In materia di benefici contributivi per il settore
agricolo, come noto, a decorrere dall’anno 2000, il complesso delle
agevolazioni contributive disposte in favore dei datori di lavoro di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e
svantaggiate), è stato ridistribuito in base ad una nuova classificazione
delle zone svantaggiate. In particolare, si ricorda che, nel corrente anno, si
completerà l’adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per le zone
agricole, sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate,
oggetto del riordino. Come in più occasioni precisato,
le citate agevolazioni contributive trovano applicazione anche nei confronti
del personale per il quale il versamento dei contributi è effettuato con il
mod. DM10/2. Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono
versati con il sistema DM: -
i contributi relativi al personale con qualifica di
impiegato, quadro e dirigente; -
i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo
indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e
commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (8). Appare utile fornire (allegato 2) un quadro
riepilogativo dell’andamento degli incrementi e/o dei decrementi
che, nel corso del 2004, interesseranno le aziende ubicate in uno dei
territori oggetto di riordino. Per una più organica trattazione della materia, si
rimanda, infine, alle disposizioni fornite in precedenza (9). 2.3. Datori di lavoro agricolo. Incumulabilità di benefici contributivi. In materia di agevolazioni
contributive per i datori di lavoro agricolo, è opportuno sottolineare la
previsione di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione con
modifiche del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G. U. 25 novembre
2003, n. 274). Con norma di interpretazione
autentica, l’articolo 44 ha infatti chiarito l’incumulabilità
delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente
(a tempo indeterminato e determinato) operante nei territori montani e nelle
zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro
operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro fuori dalle aree del
Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali. 2.4. Benefici in favore dei
datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.
D.M. 12 aprile 2000. Si ricorda che, al 31/12/2003, sono cessati gli effetti
delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1
del D.M. 12 aprile 2000. Questi, attuando la previsione di cui al D.lgs n. 61/2000, ha disposto, per la durata di un
triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei datori di
lavoro che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto (3 giugno 2000), hanno stipulato contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale entro il 31 dicembre 2000, ad incremento dei
livelli occupazionali (10). 2.5. Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l'impiego "intra
moenia" di persone detenute o internate. La legge n. 193/2000, come noto, ha previsto la
concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai
detenuti prestazioni lavorative (11). La misura percentuale delle agevolazioni è, tuttavia,
subordinata alla previsione di appositi Decreti
interministeriali. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l’entità
dello sgravio è stata fissata (12) nella misura dell'80%
della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di
lavoro e quota lavoratore). Il Decreto attuativo per gli
anni successivi è in via di definizione. Misure eventualmente difformi rispetto a quelle in
precedenza individuate, saranno oggetto di
successiva sistemazione mediante conguaglio. 2.6.
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Come in più occasioni ricordato
(13), l’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31
dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote
diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.
341/1995. L’operatività del beneficio è rimasta tuttavia
subordinata all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito
decreto interministeriale che, per l’anno 2003, è in via di definizione. Le disposizioni operative per il recupero del beneficio,
saranno impartite dopo la pubblicazione del suddetto Decreto.
Note (1) Disposizione da ultimo
prorogata fino al 31/12/2003 ai sensi del Decreto interministeriale 10 aprile
2003 (Cfr. circolare n. 108 del 24
giugno 2003). (2) Contributo dello 0,90 di cui
all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge
n. 223/1991 (0,30%). (3) Disposizione introdotta
dall'art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come modificato, da ultimo,
dall’art. 41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (4) Art.
15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. (5) Cfr. circolare
n. 120 del 26 giugno 2002. (6) Legge n. 289/2002, articolo
21, c. 10. Cfr. circolare
n. 75 del 10/4/2003. (7) Si osserva che il predetto limite è stato innalzato
rispettivamente dall'art. 34, c. 6, della legge n. 166/2002 e, da ultimo,
dall’articolo 80, c. 44 della legge n. 289/2002. (8) Legge 15 giugno 1984, n. 240. (9) Cfr. messaggio
n. 14 del 5/3/2001, circolare n. 56 del 5/3/2001, circolare n. 92 del
13/4/2001, circolare n. 141 del 16/7/2001. (10) Cfr. circolare
n. 145 del 4/8/2000. (11) Cfr. circolare
n. 134 del 25/7/2002. (12) Decreto interministeriale giustizia - finanze 9
novembre 2001. (13) Vedi, da ultimo, il messaggio n. 157 del 22
dicembre 2003. Allegato 1 Legge 24
novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. 30/9/2003, n. 269. Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181 - STRALCIO
– Art. 39 Altre disposizioni in materia di entrata 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004,
all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite
le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia
marine». |