INPS
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Progetto
Interventi
in favore dell’Occupazione
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 6 Febbraio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 24 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività
socialmente utili, relativi all’anno 2004. |
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SOMMARIO: |
Importi massimi da corrispondere ai titolari dei
trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e
di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili
relativi all’anno 2004. |
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I – TRATTAMENTI DI
INTEGRAZIONE SALARIALE Secondo quanto previsto dalla
normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto
1989, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio
1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è
possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati,
con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Detti importi
massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura
ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali. Ciò premesso, si comunica che
– tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2003 –
gli importi riguardanti i massimali in questione
risultano fissati, per l’anno 2004, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente
al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1) euro
806,78
762,08
2) euro
969,66
915,94
Settore edile
1) euro
968,14
914,51 2) euro
1.163,59
1.099,13 L’importo della retribuzione
mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai
punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in euro 1.745,40. II –
INDENNITA’ DI MOBILITA’ Gli importi massimi mensili,
da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i
primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai
licenziamenti successivi al 31 dicembre 2003, sono, rispettivamente al lordo
e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986,
i seguenti:
1) euro
806,78
762,08
2) euro
969,66
915,94 Anche per l’indennità di mobilità
l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più
elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.745,40. III
- TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER
L’EDILIZIA Gli importi riportati nel
precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei
lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 19 luglio 1994, n. 451. * * * L’importo che deve essere
corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta
invece fissato anche per l’anno 2004 in euro
579,49 che, al
netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39. IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE Gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della
legge n. 41/1986, sono pari a euro 806,78 ed a euro
969,66. Per quanto riguarda
l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da
liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2003,
trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati
nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003 (euro 791,21
ed euro 950,95). V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.) L’importo mensile dell’assegno
spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili – che, ai
sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura
dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1°
gennaio 2004, a euro 481,66.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione
di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. * * * Per quanto riguarda i lavori
di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si
precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né
l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n.
144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
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