INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Dicembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  194

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

A - Legge n. 289/2002: disposizioni in materia di indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in      favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.

B - D.I. n. 32944/2003: disposizioni in materia di proroghe di indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex dipendenti dei CONSORZI AGRARI.

C - Istruzioni contabili.

Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

A - Legge n. 289/2002: disposizioni per la concessione dell’indennità di mobilità fino al 31      dicembre 2003  in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.

 B - D.I. n. 32944/2003: disposizioni in materia di proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex dipendenti dei CONSORZI AGRARI.

C – Istruzioni contabili.

 Variazioni al piano dei conti.

 

A         Legge n. 289/2002: indennità di mobilità in favore di lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.

 

L’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - le cui istruzioni sono contenute nella circolare n. 149 del 6 settembre 2002 - trovano applicazione anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

 

Sulla base, pertanto, di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 108/2002, ai lavoratori interessati spetta, per la durata massima di ventiquattro (24) mesi, un trattamento mensile di euro 718,62, pari all’ottanta per cento dell’importo massimo dell’indennità di mobilità relativo all’anno 2003 (euro 898,27).

 

Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.

 

I lavoratori che fruiranno del trattamento in parola sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 108/2002, a frequentare corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, e finalizzati all’aggiornamento, alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione degli stessi.

 

La mancata ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità; sono esentati dalla partecipazione alla frequenza dei corsi i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione del trattamento in parola.

 

I lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di mobilità secondo le istruzioni impartite per l’applicazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (vedi le circolari n. 124 del 31 maggio 1993, n. 74 del 4 marzo 1994, n. 70 del 30 marzo 1996, n. 32 del 14 febbraio 2000 e n. 174 del 28 novembre 2002).

 

L’articolo 41, comma 8, della legge n. 289/2002, stabilisce inoltre che all’onere derivante dall’applicazione del comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l’anno 2003, di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e di 3.800.000 euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

 

Le Sedi, pertanto, nel liquidare il suddetto trattamento di mobilità per la durata di 24 mesi, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 025.

 

 

B         D.I. n. 32944/2003: proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex dipendenti dei  CONSORZI AGRARI

 

            Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 16 ottobre 2003 il decreto n. 32944 con il quale ha disposto, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le seguenti proroghe dell’indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2003, in favore degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari:

 

·        Articolo 1: proroga del trattamento di mobilità in favore di 70 lavoratori che hanno già beneficiato della proroga di cui all’articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i criteri e le modalità stabilite dal decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002, i cui nominativi sono stati trasmessi alle Sedi con messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002 (le istruzioni sono contenute nella circolare n. 149 del 6 settembre 2002, punto 4).         

L’importo del trattamento di mobilità, che deve essere corrisposto a partire dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, è ridotto del 20 per cento, rispetto a quello corrisposto fino al 31 dicembre 2001. Ne deriva che tale importo è pari al 64 per cento di quello stabilito per i primi dodici mesi di mobilità, senza la riduzione del 5,54 per cento (articolo 2 del decreto n. 32944).

Le Sedi, pertanto, nel liquidare la proroga del trattamenti di mobilità, con abbattimento del 20 per cento, ai 70 lavoratori citati devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 026.

·        Articolo 3:  proroga dell’indennità di mobilità, in favore di 173 lavoratori, già dipendenti dei Consorzi Agrari alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

La concessione di tale proroga decorre dalla data di scadenza del periodo massimo indennizzato ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Si invitano le sedi che ricevano istanze dai lavoratori interessati alla proroga in parola a trasmetterle alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Area disoccupazione e mobilità – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA (fax 06-59053519), ed attendere specifica autorizzazione prima di procedere al pagamento.

L’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati sarà trasmesso con messaggio a parte.

Le Sedi nel liquidare i trattamenti di mobilità ai suddetti 173 lavoratori devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 015.

        * * *

Per i periodi di fruizione delle proroghe del trattamento di mobilità di cui agli articoli 1 e 3 deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.

 

Tali proroghe sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e l’onere complessivo, pari a euro 5.040.560, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993. Si invitano le Sedi ad utilizzare con attenzione i CODICI INTERVENTO, indispensabili per l’individuazione dei beneficiari e per la quantificazione della spesa, in quanto ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa ed a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

 

C         ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di cui al precedente punto A si rinvia alle disposizioni contenute al punto 5 della più volte citata circolare n. 149 del 6 settembre 2002.

 

Ai conti di imputazione previsti nelle circolare medesima viene opportunamente adeguata la denominazione come da elenco allegato.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

 

Le istruzioni operative saranno fornite con apposito messaggio.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TOMASSINI

 

                                                                                                                                              Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GAT 30/052

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità a favore dei lavoratori licenziati da aziende e da enti non commerciali del settore della sanità privata di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 108/2002 convertito nella legge n. 172/2002 e successive disposizioni integrative

 

 

Denominazione abbreviata

ANF CONNESSI INDENNITA’ LAV.ART.1 C.5 D.L.108/02

 

 

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GAU 24/049

 

 

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori licenziati da aziende e da enti non commerciali del settore della sanità privata di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 108/2002 convertito nella legge n. 172/2002 e successive disposizioni integrative

 

 

Denominazione abbreviata

E.V.-RECUP.INDENN.E ANF LAV.ART.1 C.5 D.L.108/02

 

 

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GAU 30/029

 

 

Denominazione completa

Indennità a favore dei lavoratori licenziati da aziende e da enti non commerciali del settore della sanità privata – Art. 1, comma 5, del D.L. n. 108/2002 convertito nella legge n. 172/2002 e successive disposizioni integrative

 

 

Denominazione abbreviata

INDENNITA’ AI LAVORATORI ART.1 C.5 D.L.108/2002

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GAU 30/039

 

 

Denominazione completa

Trattamento anticipato dell’indennità a favore dei lavoratori licenziati da aziende e da enti non commerciali del settore della sanità privata che intraprendono un’attività autonoma - Art. 1, comma 8, del D.L. n. 108/2002 convertito nella legge n. 172/2002 e successive disposizioni integrative

 

 

Denominazione abbreviata

INDENNITA’ ANTICIPATA LAV.-ART.1 C.8 D.L.108/2002

 

 

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