INPDAP
Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I –
Normativa
(Nota
operativa 11 marzo 2004 n° 6)
“Precisazioni
in merito alla retribuzione di posizione di cui all’articolo 27, commi 5 e 6,
del CCNL 1998/2001 dell’Area della dirigenza del comparto delle Regioni e Autonomie locali”
Con Informativa n. 24 del 2 maggio 2003, questa
Direzione, in via cautelativa, ha precisato che la parte eccedente
il valore massimo della retribuzione di posizione di cui all’oggetto
incide ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo
13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.
A seguito di ulteriori
approfondimenti in merito, con la presente si intende ora definire l’effettiva
portata della disciplina di cui all’articolo 27, commi 5 e 6, del contratto in
esame tenendo conto delle specifiche situazioni che hanno determinato
l’attribuzione di un importo di retribuzione di posizione superiore al
massimale previsto dal contratto in esame.
Per espressa previsione contrattuale (comma 6) nei
confronti dei dirigenti delle Regioni e delle Province il superamento del tetto
massimo può ammettersi solo in presenza di funzioni
dirigenziali che si collocano al vertice dell’organizzazione amministrativa e
che, conseguentemente, si qualificano di massima responsabilità. Tale valore
eccedente non rappresenta un emolumento a sé stante ma è parte integrante della retribuzioni di posizione che, per definizione, è
legata alla valutazione della collocazione organizzativa della funzione
dirigenziale nella struttura dell’ente, alla complessità della stessa ed alle
responsabilità gestionali che essa comporta per il dirigente che vi è preposto.
Alla luce di quanto sopra l’intero importo della
retribuzione di posizione, ivi compreso il valore eccedente
il limite massimo previsto dal contratto, è da valutare nella quota di
pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del citato decreto legislativo n.
503/1992.
Analogamente, si valuta nella prima quota di
pensione il valore eccedente la retribuzione di
posizione attribuito ai dirigenti dei Comuni e delle Camere di Commercio (comma
5) qualora gli stessi ricoprano incarichi dirigenziali riconosciuti di massima
responsabilità al vertice di strutture organizzative complesse, approvati con
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per coloro che rivestono incarichi dirigenziali non
riconosciuti di massima responsabilità nell’ambito della struttura
organizzativa dell’ente, rimane confermato quanto riportato nella citata
informativa n. 24/2003 e cioè che il valore eccedente
l’importo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL attribuito ai
dirigenti dei Comuni e delle Camere di Commercio incide esclusivamente nella
determinazione della pensione di cui all’art.13,
lettera b, del d.lgs. n. 503/1992.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala