INPDAP

Nota Operativa 25 ottobre 2006 n° 29

 

Personale già dipendente dai Monopoli di Stato e successivamente trasferito all’ETI o alle Società derivate. Valutabilità ai fini del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita dell’elemento di trasferimento non riassorbibile.

 

 

Il D.Lgs 9.07.1998, n° 283, ha istituito l’Ente Tabacchi Italiani (ente pubblico economico) e ne ha previsto la successiva trasformazione in una o più società per azioni.

Il personale già dipendente dai Monopoli di Stato è stato inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento e progressivamente trasferito all’E.T.I. o alle Società derivate.

Il suddetto personale, se in servizio alla data del 1°.9.1998 –data di entrata in vigore del D.Lgs 283/1998- mantiene il diritto all’indennità di buonuscita che dovrà essere liquidata all’atto del definitivo collocamento a riposo.

In relazione a quanto contenuto nel D.Lgs 283/1998 istitutivo dell’E.T.I. S.p.A., ora British American Tobacco Italia S.p.A., al personale trasferito dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato è stata attribuita una struttura retributiva complessa basata sul CCNL dell’Industria Alimentare (cfr. Informativa n° 14 del 27.10.2003) che prevede come emolumenti utili ai fini dell’indennità di buonuscita le voci di seguito indicate:

- retribuzione base (strutturata su 14 mensilità)

- E.D.R. (strutturata su 13 mensilità)

- Contingenza (I.I.S.) (strutturata su 14 mensilità)

- Assegno perequativo (R.I.A.) (strutturata su 14 mensilità)

- Indennità aziendale (strutturata su 12 mensilità)

Il CCNL dell’Industria Alimentare di cui sopra è stato integrato da una serie di successivi accordi rivolti all’armonizzazione dei trattamenti retributivi previsti dal contratto ARAN.

In tali accordi è stato evidenziato che la voce “elemento di trasferimento non riassorbibile” costituisce elemento retributivo avente natura stipendiale, attribuito a titolo di recupero del mancato incremento che sarebbe spettato nel periodo di vigenza contrattuale del comparto di provenienza, contratto siglato all’ARAN in data successiva alla privatizzazione dell’Azienda.

In conseguenza di quanto sopra, nel corso di una riunione che ha avuto luogo il 19 luglio u.s., l’Inpdap e i rappresentanti sindacali dei dipendenti interessati hanno convenuto che il suddetto elemento di trasferimento non riassorbibile debba rientrare nella base di calcolo della buonuscita e concorra alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs n° 503/1992.

Tanto premesso, le Sedi dovranno provvedere alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze di pensione spettanti.

Sulle riliquidazioni non dovranno essere corrisposti interessi legali con la sola eccezione delle riliquidazioni che dovessero essere effettuate oltre i termini previsti dalla vigente normativa.

Sarà cura delle Amministrazioni di appartenenza trasmettere la documentazione necessaria e provvedere alla relativa regolarizzazione contributiva.

 

IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala Dr. Maurizio Manente