INPDAP

(Nota Operativa 10.9.2007 n° 9)



Oggetto: Giornalisti che svolgono la propria attività alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni. Applicabilità del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche in tema di TFR e Previdenza Complementare


Si forniscono alcuni chiarimenti circa gli effetti, in materia di TFS, TFR e previdenza complementare, derivanti dall’applicazione del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche al personale iscritto all’albo dei giornalisti, dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, da pubbliche amministrazioni, e che svolge attività lavorativa subordinata di natura giornalistica, ovvero attività riconducibile alla professione giornalistica, il quale può iscriversi al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani.

A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, che svolgono attività giornalistica ed ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sussiste l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di iscrizione all’INPGI. In particolare, come ha chiarito il Ministero del Lavoro con parere n. 80907 del 24 settembre 2003, ciò che rileva ai fini dell’iscrizione al suddetto ente previdenziale è la natura dell’attività espletata che deve essere “giornalistica”. Pertanto, come precisato nella circolare n. 9 del 9 febbraio 2004 di questo Istituto e nella circolare dell’INPGI n. 12 del 28 ottobre 2003, anche per i giornalisti assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in presenza del citato requisito (espletamento di attività di tipo giornalistico) vale la regola dell’iscrizione, ai fini pensionistici, all’INPGI.

Nulla invece è cambiato con riguardo al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, per il quale ciò che rileva è il fatto che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia di natura subordinata.

A questo proposito è utile richiamare brevemente alcune norme in materia di TFS/TFR e previdenza complementare nel pubblico impiego, facendo rinvio alla circolare n. 30 del 1° agosto 2002 ed alle informative n. 16 del 7 ottobre 2002, n. 7 del 10 aprile 2003, n. 11 del 25 maggio 2005 e n. 16 del 25 luglio 2005 per una trattazione approfondita della materia.

L’estensione del TFR ai dipendenti pubblici e la costituzione di fondi pensione negoziali per tale categoria di personale sono state disposte con un accordo quadro tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali, stipulato il 29 luglio 1999, sulla base dei criteri indicati nell'art. 26 della legge n. 448/1998. L'Accordo, secondo quanto previsto dal citato art. 26, comma 18, è stato recepito dal Dpcm 20 dicembre 1999. In base all'Accordo Quadro e al suddetto Dpcm, successivamente modificato dal Dpcm 2 marzo 2001, è stato stabilito, tra l'altro, che i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001 così come quelli assunti a tempo determinato con un rapporto di lavoro in corso o successivo al 30 maggio 2000 sono obbligatoriamente in regime di TFR, mentre i dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 sono in regime di TFS ed il passaggio al TFR è contestuale e subordinato all'adesione ad un fondo pensione negoziale.

Le norme appena descritte trovano piena applicazione per i giornalisti dipendenti dalle

pubbliche amministrazioni, atteso che l’applicazione del Dpcm del 20 dicembre 1999 non è esclusa dal fatto che a tale tipologia di personale si applichi il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti; infatti ciò che rileva non è la tipologia del contratto collettivo di riferimento che disciplina il rapporto di lavoro ma la circostanza che il lavoro sia prestato con vincolo di subordinazione alle dipendenze di una pubblica amministrazione come individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Circostanza che determina, per il personale in parola, l’iscrizione presso l’Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto se per l’amministrazione di appartenenza vige l’obbligo iscrittivo per queste stesse prestazioni.

Per questo personale, pertanto, non può trovare applicazione l’art.1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito presso l’Inps il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto con conseguente obbligo di versamento degli accantonamenti di TFR maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.


Al pari degli altri dipendenti pubblici, poi, anche i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni non sono riguardati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ma dalla previgente disciplina in materia di previdenza complementare che, per espressa previsione contenuta nell’art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005, continua a trovare applicazione fino a quando non si procederà all’estensione delle regole di cui al medesimo decreto anche al pubblico impiego.

Questo stesso personale, pertanto, aderisce al Fondo Pensione Giornalisti in base alla normativa anteriore al decreto n. 252/2005, comprese, quindi, le disposizioni speciali per il pubblico impiego.

Va ricordato, in proposito, che la principale peculiarità della previdenza complementare dei dipendenti del settore pubblico è costituita dalla natura figurativa dell’accantonamento di fine rapporto, che rientra, ai fini del pagamento, per il personale citato, nella competenza dell’Inpdap con riferimento ai dipendenti iscritti all’Istituto.

Sull’argomento è utile richiamare le norme connesse a queste particolarità e che trovano applicazione anche per il personale che svolge attività giornalistica alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.



tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 rimangono in regime TFS . In caso di

adesione al fondo pensione, la sottoscrizione della domanda di adesione comporta l’opzione per il TFR e le quote del TFR maturate a decorrere dall’adesione sono destinate a previdenza complementare nella misura prevista dalla contrattazione collettiva. Per questi dipendenti, cosiddetti optanti, è previsto un accantonamento aggiuntivo in misura pari all’1.5% della base contributiva utile ai fini del TFS, se risultano iscritti all’Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.


- L’ Inpdap provvede ad accantonare figurativamente e rivalutare le quote di TFR (ed

aggiuntive calcolate su base TFS) destinate a previdenza complementare.


- Le quote di TFR (e dell’eventuale 1.5% aggiuntivo) rivalutate sono trasferite al fondo

pensione alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, sempre che il rapporto

concluso non sia seguito, senza soluzione di continuità, da altro rapporto di lavoro con

altra pubblica amministrazione iscritta all’Inpdap.

Ne consegue che, tenendo conto delle regole sopra richiamate, il versamento, a cura dell’Inpdap, del TFR al fondo pensione dei giornalisti non avviene tempo per tempo, insieme con l’altra contribuzione, ma alla risoluzione del rapporto di lavoro, evento questo che determina il trasferimento, da parte dell’Istituto, dell’intero montante maturato corrispondente agli accantonamenti figurativi, rivalutati e destinati a previdenza complementare.

Va evidenziato che le particolarità rappresentate dalla previdenza complementare dei pubblici dipendenti danno origine ad adempimenti e regole procedurali per le amministrazioni, per l’ Inpdap e per i fondi pensione. Il riferimento è, tra l’altro alla struttura ed ai contenuti del modulo di adesione e della relativa nota informativa, alle caratteristiche ed ai contenuti delle denunce ai fini della comunicazione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dei lavoratori aderenti, nonché, alla gestione degli accantonamenti figurativi di TFR da contabilizzare per fondo di appartenenza.


A tal fine si fa presente che l’Istituto ha avviato un confronto con il fondo giornalisti per definire sia l’adattamento delle attività ad alcune regole del fondo stesso sia le procedure di dialogo e trasmissione dati.

Non appena questi aspetti saranno definiti nell’ambito di un’apposita convenzione, ne sarà data tempestiva comunicazione alle strutture dell’Istituto ed alle amministrazioni interessate per gli adempimenti in materia.



Il Dirigente Generale

Dr. Maurizio Manente

f.to Maurizio Manente