INPDAP
Nota operativa 29 ottobre 2004 n° 25
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Con informative n. 48 e n. 60, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e de15 dicembre 2003, sono state fornite le istruzioni operative per il pagamento, relativamente all’anno 2003, delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.288.
Al riguardo, premesso che la norma sopra richiamata prevede in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore, si ricorda che il comma 4 della più volte citata legge n. 288/2002 ha – fra l’altro – demandato ad apposito decreto interministeriale il compito di accertare entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, di provvedere, nell’ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all’accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di detto servizio almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.
A tale proposito, si fa presente nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2004 – serie generale n. 248 – è stato pubblicato il decreto 3 settembre 2004 del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state illustrate le modalità per la liquidazione degli assegni per l’anno 2004 a favore dei richiedenti.
Ciò premesso, le domande per la liquidazione dell’assegno in questione per l’anno 2004, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004.
Sono peraltro ammissibili le istanze presentate anche dopo la predetta data, a condizione che sia data dimostrazione di avere avviato entro il 31 dicembre 2004 la procedura prescritta per ottenere l’accompagnatore.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP devono trasmettere con la massima tempestività la domanda prodotta dall’interessato, redatta secondo il modello riportato sul decreto in questione, che si unisce in fac-simile, unitamente alla documentazione allegata alla domanda stessa, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro – Uff. VII – Via Casilina, 3 – 00182 Roma, avendo cura di specificare le infermità di cui il richiedente è affetto.
Soltanto dopo la comunicazione autorizzatoria da parte del suindicato Uff. VII, le strutture periferiche INPDAP potranno provvedere alla corresponsione dell’assegno sostitutivo, attenendosi alle modalità procedurali contenute nella riferita circolare n. 60/2003.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala