INPDAP - Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Nota Operativa 30 gennaio 2006 n°
9
OGGETTO: Applicazione dei
benefici di cui all’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
1. Campo di applicazione
Com’è
noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell’Adunanza Plenaria n. 34
del 1° dicembre 1995 , ha considerato non più applicabile l’articolo 2 della
legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in
alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli
interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più
favorevole.
Tale
orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse
disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di
privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche
funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato
sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997).
La non
applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, dellalegge 336/1970
viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad
operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n.
165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento
economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è
avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei
confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi
accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti
periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato
nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Ciò
premesso, si evidenzia che in tutti i casi in cui si è in presenza di una
struttura del trattamento economico composta da una componente stipendiale di
base e dalla RIA, i benefici previsti dalla legge n. 336/1970 non possono che
sostanziarsi, in sede di pensione, esclusivamente nell’attribuzione di 3
aumenti periodici del 2,50% (articolo 2, comma 1) da calcolarsi secondo le
disposizioni legislative o contrattuali.
Il
riconoscimento della qualifica superiore non è, quindi, più ammesso laddove il
mutamento della struttura retributiva ha dato luogo all’introduzione della RIA
definita per legge quale "assegno personale non riassorbibile, né
rivalutabile utile ai fini del trattamento di previdenza……".
2.
Base retributiva per il calcolo del beneficio ex art. 2, comma 1, legge
336/1970
Premesso
che nelle fattispecie considerate i benefici in esame possono essere attribuiti
esclusivamente secondo le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 2
della legge n. 336/1970, gli stessi vanno calcolati:
- sulle
voci retributive espressamente previste dai CCNL - nei casi in cui questi
ultimi abbiano recepito e disciplinato la disposizione in esame;
- sulla
voce stipendio tabellare, sull’eventuale RIA ed assegno (di natura stipendiale)
ad personam non riassorbibile né rivalutabile, ove spettanti, con l’esclusione
dell’indennità integrativa speciale - nei casi in cui nel CCNL si faccia
generico riferimento alle consuete modalità di applicazione dei benefici in
parola ovvero in tutti gli altri casi in cui tale disposizione non sia stata
delegificata da eventuali atti normativi di recepimento degli accordi
sindacali.
Nei
confronti del personale operante in regime di diritto pubblico che mantiene il
sistema di progressione economica per classi e scatti, continua a trovare
applicazione, se più favorevole, il secondo comma dell’articolo 2 della citata
legge con la conseguente determinazione pensionistica basata sul trattamento
stipendiale della qualifica superiore.
3.
Sistema di calcolo per l’attribuzione del beneficio
Per
uniformità di comportamento in relazione alle modalità di liquidazione del
beneficio in questione, anche in considerazione del prevalente criterio fino ad
ora seguito dalle amministrazioni dello Stato, si ritiene che lo stesso debba
essere valorizzato in relazione alle diverse modalità di calcolo previste dal
sistema pensionistico in cui rientra l’interessato.
In
particolare, questo Istituto ritiene di modificare l’orientamento fino ad oggi
tenuto, nel senso di considerare, qualora si tratti di un sistema di calcolo
retributivo, l’aumento figurativo della retribuzione all’atto della cessazione
anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo
13, comma 1, lettera B) del DLgs n. 503/1992, procedura ritenuta più in linea
con l’evolversi delle nuove modalità di calcolo della pensione.
Il
procedimento, in sostanza, prevede che l’aumento retributivo figurativo
derivante dall’applicazione delle predette disposizioni vada ad incrementare,
ai fini del calcolo della quota B) della pensione, l’ultima retribuzione
mensile spettante all’atto della cessazione dal servizio, utile per la
determinazione della media pensionabile.
Per la
determinazione della quota A) di pensione, il predetto aumento va, viceversa,
aggiunto all’ultima retribuzione annua lorda percepita all’atto della
cessazione dal servizio.
Occorre
rilevare, per contro, che la legge di riforma n. 335/1995 nulla ha previsto in
merito alla valorizzazione delle maggiorazioni di servizio/periodo o di benefici
per le pensioni (ovvero quote di pensione) liquidate con un sistema di calcolo
contributivo, fatta eccezione per le fattispecie esplicitamente disciplinate
dall’articolo 1, comma 7 e comma 37.
Considerata
la delicatezza della problematica in esame e tenuto conto che la stessa investe
non solo il riconoscimento dei benefici in esame ma anche l’applicazione di
altre maggiorazioni di servizi/periodi previste da specifiche disposizioni di
legge, questo Istituto ha inoltrato apposito parere al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
In attesa
di conoscere le determinazioni che il dicastero interpellato riterrà opportuno
adottare, il riconoscimento del beneficio in esame non produce effetti sul
trattamento pensionistico spettante ai destinatari di un sistema di calcolo
contributivo mentre lo stesso incide solo sulle quote retributive A) e B) di
pensione, secondo le istruzioni impartite nella presente nota, qualora si
tratti di un sistema di calcolo misto.
Queste
nuove istruzioni si applicano ai trattamenti pensionistici liquidati a far data
dall’emanazione della presente nota e si riferiscono a tutti gli iscritti a
questo Istituto destinatari sia dei benefici previsti dalla leggein esame che
da quelli di cui agli articoli 43 e 44 del RD 30 settembre 1922, n. 1290 e
successive integrazioni.
Le
modificate modalità di calcolo devono essere applicate ogni qualvolta si debba
procedere ad una riliquidazione del trattamento pensionistico; in tale
fattispecie non si procede al recupero dell’eventuale valore differenziale
imputabile alla diversa modalità di calcolo dei benefici in esame.
In tal
senso la competente Struttura di Progetto Applicazioni Informative di questo
Istituto sta modificando le attuali procedure informatiche.
IL
DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala