INPDAP
(Nota Operativa 14.12.2006 n° 70)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 - Anno 2006.
Con informative n. 48 e n. 6, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e de15 dicembre 2003, e note operative n. 25 del 29/10/2004, e n. 3 del 9 gennaio c.a., sono state fornite le istruzioni per il pagamento, relativamente agli anni 2003 e 2004, delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.288.
Al riguardo, premesso che la norma sopra richiamata prevede in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore, si ricorda che il comma 4 della più volte citata legge n. 288/2002 ha – fra l’altro – demandato ad apposito decreto interministeriale il compito di accertare entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, di provvedere, nell’ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all’accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di detto servizio almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.
A tale proposito, si fa presente nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2006 – serie generale n. 289 – è stato pubblicato il decreto 16 ottobre 2006 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della solidarietà sociale con il quale sono state illustrate le modalità per la liquidazione degli assegni per l’anno 2006 a favore dei richiedenti.
Ciò premesso, le domande per la liquidazione dell’assegno in questione per l’anno 2006 debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2006.
Sono peraltro ammissibili le istanze presentate anche dopo la predetta data, a condizione che sia data dimostrazione di avere avviato entro il 31 dicembre 2006 la procedura prescritta per ottenere l’accompagnatore.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP devono trasmettere con la massima tempestività la domanda prodotta dall’interessato, redatta secondo il modello riportato sul decreto in questione, che si unisce in fac-simile, unitamente alla documentazione allegata alla domanda stessa, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro – Uff. VII – Via Casilina, 3 – 00182 Roma, avendo cura di specificare le infermità di cui il richiedente è affetto.
Soltanto dopo la comunicazione autorizzatoria da parte dei suindicato Uff. VII, le strutture periferiche INPDAP potranno provvedere alla corresponsione dell’assegno sostitutivo, attenendosi alle modalità procedurali contenute nelle riferite informative e note operative.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
ALLEGATO
MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL'ACCOMPAGNATORE
(1)………………………………………………
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…………………………………………………
Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge27 dicembre
2002, n. 288).
Il/la sottoscritto/a: cognome ……………………………………… nome …………………………………………
nato/a il .............. a .... (Prov. ....)
residente a ....(Prov. .... )
in via/piazza .... n. ... (cap. ...... )
tel............................
grande invalido/a di Tabella E, lettera ................ (iscrizione n.........)
come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile per l'anno 2006.
(2) Al riguardo dichiara:
- di avere usufruito, per l'anno 2005 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
- di aver aspletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda) (3);
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile.
Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore - come attestato dagli atti allegati - il quale e' stato/sara' (4) posto in congedo in data;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli
atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'ufficio VII di cui all'articolo 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione. Con osservanza.
Data e firma ………………………………………………………………………………………………………………………….
Avvertenze
In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R.29 dicembre 2000, n. 445.
(1) indirizzare all'ente erogatore della pensione.
(2) Barrare il caso che interessa.
(3) Sono esentati dall'obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell'assegno sostitutivo per l'anno 2004 o che hanno avuto comunicazione dal competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze di averne titolo.
(4) Cancellare la parte che non interessa.