INPDAP
Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
(Nota 6.9..2006 n° 51)
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito – con modificazioni – nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
L’art. 33 della disposizione indicata in oggetto ha soppresso il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n., 503, come modificato dall’art. 1–quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito – con modificazioni – nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Per effetto della abrogazione dei suindicati periodi, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006 (4 luglio 2006), viene meno la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
Detta disposizione non rileva nei confronti di coloro che alla data del 4 luglio 2006 avevano avuto già accolta ed autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 1 - quater della legge n. 186/2004 già oggetto della circolare n. 69 del 24/12/2004, alla quale integralmente si rimanda.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala