INPDAP

Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

 

(Nota 3.8.2006 n° 47)

 

 

 

Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti dei componenti delle Autorità indipendenti.

 

In attesa che venga attuato il disposto di cui all’articolo 1, comma 151 della legge n. 266/2005, con la presente nota operativa si forniscono alcune precisazioni sulle modalità di liquidazione del trattamento pensionistico spettante ai componenti delle Autorità indipendenti iscritti a questo Istituto in virtù della loro provenienza da amministrazioni o enti pubblici.

Nei confronti di detto personale la Sede territoriale o provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione, è tenuta a determinare il trattamento pensionistico tenendo conto delle diverse fattispecie che si possono verificare in relazione alla situazione giuridica riferita al rapporto di lavoro già in essere all’atto della nomina a componente dell’Autorità e più specificamente:

 

1. se l’interessato, in costanza di attività lavorativa con l’Autorità, risolve il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza e, conseguentemente, chiede un autonomo trattamento pensionistico, la pensione, qualora il soggetto sia stato collocato in posizione di aspettativa senza assegni o fuori ruolo, è determinata prendendo a riferimento la retribuzione dell’ente di provenienza; in particolare, per la posizione di aspettativa senza assegni, occorre considerare le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario; per la posizione di fuori ruolo occorre, sempre per il calcolo di una autonoma pensione, far riferimento all’anzianità contributiva e alle retribuzioni maturate al momento del medesimo collocamento fuori

ruolo;

 

2. solo nell’ipotesi residuale in cui l’interessato abbia contestualmente risolto il rapporto di lavoro con l’ente/amministrazione di provenienza e sia, allo stesso tempo, cessato dalle funzioni di componente di una Autorità indipendente, previa riunione e/o ricongiunzione dei servizi, può chiedere il riconoscimento di un unico trattamento pensionistico utilizzando le retribuzioni percepite in qualità di componente, nei limiti stabiliti dal già citato articolo 1, comma 151 della legge n. 266/2005. Ciò in quanto solo a seguito della cessazione dall’incarico possono essere valutate nella base pensionabile le retribuzioni percepite quale corrispettivo dell’attività svolta presso l’Autorità.

L’erogazione del trattamento pensionistico spettante è subordinata, nei primi due casi, alle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo pensioni-redditi ed in particolare, alla disposizione speciale di cui all’articolo 133 del DPR n. 1092/1973.

Resta ferma, come detto, la facoltà dell’interessato di chiedere la riunione o ricongiunzione di tutti i servizi complessivamente prestati, ivi compresi quelli che hanno dato titolo ad un trattamento di quiescenza, ai sensi degli artt. 112 e 113 del DPR 1092/1973 e con le modalità di cui all’articolo 151 del medesimo DPR.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

f.to Dr. Gala