INPDAP
DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE UFFICIO II – NORMATIVA
(Circolare 27 luglio 2004 numero 46)
Iscrizione pensionistica del personale delle Autorità indipendenti. Riflessi contributivi.
Premessa.
Alcune Autorità indipendenti, nelle more dell’adozione di un proprio regolamento di organizzazione, hanno iscritto temporaneamente all’INPS il personale transitato nei ruoli e reclutato presso altre PP.AA, interrompendo, per questi ultimi, la continuità della posizione assicurativa già costituita presso questo Istituto.
In considerazione della natura delle funzioni svolte dagli organismi in oggetto, preordinati alla regolamentazione e alla tutela di interessi pubblici di rilevanza costituzionale ed in mancanza di esplicite previsioni normative che prevedano un diverso inquadramento pensionistico del personale dipendente, le Autorità Indipendenti non possono non rientrare nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla data della loro istituzione.
A conforto di quanto sopra il Consiglio di Stato con parere n. 260/1999 ha affermato, tra l’altro, che “……..nella formulazione dell’art.1, comma 2, del d.lgs. 29 cit. vengono ricomprese, fra le amministrazioni pubbliche, individuate al fine della determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione del medesimo decreto delegato, anche le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le c.d. Autorità Indipendenti………”.
Tale orientamento è stato condiviso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 899/70941/PUB-V-105 del 4 giugno 2004).
Iscrizioni Autorità.
Le Autorità in indirizzo sono iscritte a questo Istituto (Cassa Stato), a decorrere dalla data di costituzione.
Iscrizioni di personale.
In considerazione del definito obbligo iscrittivo, si individuano, per i differenti riflessi contributivi, le diverse tipologie di personale in servizio presso le Autorità:
- a) Il personale transitato nei ruoli e reclutato presso Amministrazioni già iscritte a questo Istituto, definitivamente qualificato come pubblico dipendente, mantiene senza soluzione di continuità l’obbligo iscrittivo, ai fini pensionistici, a questa Gestione. Il versamento dei contributi viene effettuato a favore della CTPS (Cassa Stato) oltre che alla “Gestione unitaria autonoma per le attività creditizie e sociali” a decorrere dalla data di immissione in ruolo.
- b) I dipendenti in posizione di comando presso le Autorità oppure posti in aspettativa senza assegni o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, anche con qualifica dirigenziale, conservano la posizione assicurativa in essere all’atto del relativo provvedimento presso la Gestione pensionistica di competenza.
- c) Il personale assunto direttamente dalle Autorità, già erroneamente iscritto all'INPS, è iscritto obbligatoriamente all'INPDAP a decorrere dalla data dell’assunzione e specificatamente ai fini pensionistici alla CTPS e alla “Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali”.
Adempimenti contributivi.
1) Regolarizzazioni iscrittive per erronei versamenti all’INPS.
Gli oneri contributivi eventualmente versati all’INPS dalla data di immissione nei ruoli ovvero dalla data di assunzione degli interessati presso le Autorità saranno trasferiti, ai sensi dell’art.116 L. 388/2000, direttamente dalla gestione INPS a questo Istituto secondo le modalità che di seguito si descrivono:
- Modalità per le Autorità.
Ciascuna Autorità provvederà preliminarmente a compilare l’unita dichiarazione di regolarizzazione contributiva, per il personale di cui alle lettere a) e c), da trasmettere all’Ufficio IV della Direzione Centrale delle Entrate. In detta dichiarazione si evidenzieranno il numero dei dipendenti, i contributi versati all’INPS e la percentuale di aliquota presa a base per il calcolo dei contributi INPS, nonché l’importo da versare all’INPDAP, dato dalla differenza tra il contributo versato ed il totale dei contributi da versare a questo Istituto sulla base dell’aliquota vigente per la Cassa CTPS. Le modalità per il versamento sono descritte in prosieguo.
- Modalità per l’INPDAP
L’Uff. IV della Direzione Centrale Entrate provvederà a richiedere il totale dei contributi all’INPS sulla base delle informazioni che saranno comunicate dalle Autorità.
- Modalità per l’INPS
L’INPS, presso il quale sono affluiti i contributi, dopo aver ricevuto comunicazione da parte di questo Istituto in merito all’importo da trasferire, provvederà al versamento che avverrà a livello provinciale, utilizzando la contabilità speciale di tesoreria provinciale intestata alla “Cassa Stato”, oppure a livello centrale, con operazione di giro fondi, tramite il conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato all’INPDAP (Cassa Stato), con l’espressa indicazione della causale “Regolarizzazione contributiva Autorità per ……………………..” .
Si precisa che il recupero dell’intera contribuzione dovuta e degli eventuali importi differenziali, derivanti dall’applicazione di maggiori aliquote dovute all’INPDAP rispetto a quanto già versato allo stesso titolo all’INPS, avverrà senza interessi e aggravio di sanzioni.
2) Modalità di versamento.
Si premette che il versamento degli oneri contributivi, relativo al personale dipendente dovrà avvenire previa indicazione del codice fiscale delle rispettive Autorità.
Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato o sul c/c infruttifero di Tesoreria Centrale n. 21140, intestato all’INPDAP, gestione autonoma CTPS o sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale n. 1094, a favore dell’INPDAP, gestione autonoma CTPS, indicando nella causale “contributi personale Autorità per ……………..”. L’aliquota vigente, per quanto attiene il contributo Tesoro, è del 24,20% a carico dell’Amministrazione e del 8,75% a carico del dipendente, da calcolare sull’imponibile contributivo pensionabile.
E’, altresì, dovuto il contributo per il Fondo Credito che è pari allo 0,35% dell’imponibile contributivo pensionabile a carico del dipendente da versare sul conto corrente infruttifero n.21039 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato “INPDAP – Gest. Aut. Prest. Creditizie”, e relativa contabilità speciale n.1011 presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
3) Dichiarazione di fine anno delle retribuzioni erogate imponibili ai fini pensionistici
(mod.770).
In tutti i casi in cui non sia stato effettuato alcun versamento contributivo ovvero occorra procedere alla regolarizzazione per gli anni pregressi, le Autorità sono tenute all’osservanza dell’obbligo della consegna della dichiarazione di fine anno, relative ad ogni singolo dipendente e per ciascun anno di servizio, tramite la compilazione della denuncia annuale dei contributi Mod.770, quadro anni precedenti (cfr. circolare INPDAP n.8 del 4 febbraio 2004). In ordine all’anno 2003, non ancora riguardato dalla dichiarazione 770/2004, si rinvia alle istruzioni che saranno impartite.
Personale comandato, collocato fuori ruolo o posto in aspettativa.
In caso di comando, fuori ruolo o aspettativa, secondo il principio generale, le Amministrazioni di provenienza devono acquisire le informazioni relative agli eventuali trattamenti accessori erogati dalle Amministrazioni di servizio, procedere al versamento dei contributi e provvedere alla certificazione della denuncia di fine anno (cfr. circolare n.8/ 2004).
Tuttavia, al fine di agevolare l’osservanza di detti obblighi contributivi, ciascuna Amministrazione potrà procedere al versamento dei contributi dovuti per le retribuzioni direttamente erogate: in tal caso le stesse dovranno compilare la denuncia di fine anno per la parte di competenza con l’indicazione, ovviamente, del proprio codice fiscale e degli altri dati identificativi.
La Direzione Centrale delle Entrate è a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo di posta elettronica dcecDIRGEN@inpdap.gov.it.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
F.to MARCHIONE