INPDAP
DIREZIONE CENTRALE TFS TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
UFFICIO I
Nota Operativa 14.12.2006 n° 31
Dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c.
Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti relativi alle modalità di applicazione dell’art. 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, che ha apportato alcune novità in materia di processi di espropriazione presso il debitore o presso terzi.
In particolare, la norma citata ha modificato il secondo comma, paragrafo 4), dell’art. 543 del codice di procedura civile, disponendo che il terzo debba comparire davanti al giudice “quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’art. 545, commi terzo e quarto”, e che negli altri casi il terzo possa comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 direttamente al creditore procedente, entro dieci giorni dalla notifica della citazione, a mezzo raccomandata.
Ne deriva che è lasciata al dirigente della Sede la possibilità di scelta tra le due modalità di dichiarazione (davanti al giudice o per raccomandata) anche nell’ipotesi di dichiarazione negativa.
In tal caso, infatti, sarà necessario specificare che la prestazione di fine servizio dovuta dall’Inpdap all’iscritto pignorato può essere quantificata solo al momento del suo collocamento a riposo.
Si rammenta che nella ipotesi di più pignoramenti successivi nel tempo, l’importo aggredibile nella misura del quinto della indennità netta deve essere soddisfatto tenendo conto dell’ordine di precedenza di notifica all’INPDAP dei singoli atti e che ogni dichiarazione di quantità va integrata con l’indicazione della serie di pignoramenti precedenti.
Si ritiene, inoltre, doveroso segnalare che l’Istituto nella qualità di terzo esecutato è obbligato al rispetto delle decisioni del giudice e, conseguentemente, ove l’ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore disponga per importi superiori al quinto, l’Istituto non ha legittimazione ad eventuale opposizione, dovendosi limitare ad eseguire l’ordinanza.
Infine, laddove l’iscritto debitore abbia ottenuto anche un prestito garantito dall’Istituto, l’atto di pignoramento obbliga comunque alla sospensione del pagamento della prestazione previdenziale in attesa dell’ordinanza giudiziaria di assegnazione: soltanto dopo la soddisfazione del debito che ha dato origine al pignoramento sarà possibile corrispondere quanto residua a chi ha erogato il
prestito garantito.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente