I.N.P.D.A.P
Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
(Circolare 12/07/2005 n° 29)
OGGETTO: Gestione delle attività
pensionistiche del personale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della ricerca — Direzione Generale Alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
1. Premessa
Costituiscono il sistema dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale le Accademie delle belle
arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti Superiori per le
Industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati.
Le predette istituzioni sono
disciplinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dal DPR 28 febbraio 2003, n.
132 nonché dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
Le istituzioni sono dotate di
personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme
dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel
rispetto dei relativi principi.
Il Ministero dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei loro confronti poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento.
Il rapporto di lavoro del personale
delle Istituzioni è regolato contrattualmente ai sensi del Dlgs n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazione, nell’ambito di apposito comparto
articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il
personale docente e non docente.
Da un punto di vista
pensionistico, il personale degli Istituti musicali pareggiati è iscritto alla
Cassa Pensione dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), mentre il personale
delle restanti Istituzioni è iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici
dello Stato (CTPS).
Ne consegue che l’attività di
subentro dell’Inpdap nella gestione delle prestazioni pensionistiche per il
personale statale stabilita con Circolare n. 67 del 16 dicembre 2004 riguarda
esclusivamente il personale docente e non docente delle Accademie delle belle
arti, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli ISIA, dei Conservatori
di musica e dell’Accademia nazionale di danza.
Nell’intesa sottoscritta tra il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca — Direzione Generale
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e l’Inpdap, si conviene che, a
partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di
liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa
Trattamenti Pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la
definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima
data del 10 ottobre 2005.
Restano a carico delle singole
Istituzioni le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti
pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 2005, nonché la
definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente
alla predetta data.
Con la presente si intendono
impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e
pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici
connessi.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
Per la liquidazione delle pensioni
decorrenti dal lO ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti
giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate
successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere
inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in
cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato
l’ultimo servizio.
Al riguardo si fa presente che la
trattazione delle prestazioni pensionistiche è gestita dalle singole
Istituzioni dislocate sul territorio a livello provinciale.
Ne consegue che la Sede
provinciale o territoriale Inpdap competente alla trattazione delle prestazioni
pensionistiche è quella nel cui territorio è ubicato l’Istituzione presso la
quale l’interessato presta o ha prestato servizio, salvo ulteriori indicazioni
e ferma restando la diversa competenza delle Sedi territoriali Inpdap nelle Aree
Metropolitane.
In attesa di poter disporre di
tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap,
l’Istituzione, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici
utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza per la
predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione, denominato “PAO4”,
secondo le istruzioni impartite dalle Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34,
10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte
della citata Istituzione avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail
al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7©inpdap.it.
L’Istituzione deve, inoltre,
inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente
sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati
informatici trasmessi all’indirizzo e mai! sopra indicato nonché la copia della
domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o
dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a
eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei
ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal
servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e
pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il
termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in
attività di servizio).
3. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità
Nei confronti di tutto il
personale trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di requisiti
anagrafici e contributivi richiesti per il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia ed anzianità valide per la generalità dei lavoratori del comparto
scuola.
Per il personale in esame, i
collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età, per conclusione del periodo
di trattenimento in servizio o a domanda per compimento del quarantesimo anno
di servizio o per dimissioni volontarie decorrono dall’inizio dell’anno
accademico successivo alla data del raggiungimento del requisito anagrafico e/o
contributivo o del limite stabilito per il trattenimento in servizio (1° novembre).
Si precisa che, in applicazione
dell’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, per il personale in esame
resta fermo, ai finì dell’accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno accademico,
con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico, nel caso
di prevista maturazione del requisito (sia esso contributivo che anagrafico)
entro il 31 dicembre del medesimo anno.
4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di
quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base
all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS ed alle norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica
e Musicale (comparto AFAM) per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio
economico 2002/2003, stipulato in data 16 febbraio 2005.
Il personale in esame è inquadrato
nelle seguenti aree professionali:
• area della docenza (professori
di prima e seconda fascia);
• area dei servizi generali,
tecnici e amministrativi, il cui personale assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
connesse all’attività delle istituzioni medesime, in rapporto di collaborazione
con il direttore amministrativo e con il personale docente. La classificazione
di tale personale, articolato in quattro aree, è individuata in base alla tabella
1) allegata alla presente circolare.
In base all’articolo 64 del CCNL
in esame la struttura della retribuzione del personale docente, amministrativo
e tecnico si compone delle seguenti voci:
• trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni
stipendiali;
b) eventuali assegni “ad
personam”;
• trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale
docenti;
b) indennità di amministrazione
del personale EP;
c) compenso individuale accessorio
per il personale tecnico- amministrativo;
d) indennità e compensi retribuiti
con il fondo d’istituto;
e) altre indennità previste dal
contratto e/o da specifiche disposizioni di legge;
f) indennità di direzione
spettante al personale docente incaricato della direzione delle istituzioni
AFAM. Tale emolumento, determinato in misura fissa, comprende il compenso
individuale accessorio spettante ai docenti incaricati.
Gli emolumenti previsti nel
trattamento fondamentale concorrono a determinare la base pensionabile relativa
alla quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) del D.lgs 30
dicembre 1992, n. 503.
Resta inteso che i restanti
emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono alla determinazione
della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del citato
D.lgs n. 503/1992.
Il successivo articolo 65
stabilisce che gli stipendi tabellari previsti dall’articolo 5, comma 2, del
CCNL 15 marzo 2001 del comparto Scuola sono incrementati nelle misure mensili
lorde, per tredici
mensilità, indicati nell’allegata
tabella 2, alle scadenze ivi previste (1° gennaio 2002 e l gennaio 2003).
Sempre nello stesso articolo 65 —
al terzo comma — è previsto che a decorrere dall’i. i .2003, l’indennità
integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, sia conglobata
interamente nella voce stipendiale tabellare, cessando, quindi, di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione. A tale riguardo appare
opportuno segnalare che detto conglobamento non produce effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo, fruito, in base alle
disposizioni vigenti, dal personale scolastico in servizio all’estero.
Nell’allegata tabella 3 sono
riportati gli importi annuali dell’I.I.S da detrarre dagli importi stipendiali
spettanti dal 1° gennaio 2003, suddivisi per i profili professionali del
personale in esame.
Si rammenta che ai fini
dell’aumento della base pensionabile del i8 per cento di cui all’articolo 15
della legge 29 aprile 1976, n. 177 sono incrementabili i seguenti emolumenti
retributivi:
stipendio;
retribuzione individuale di
anzianità;
eventuali assegni ad personam
correlati a voci stipendiali.
Si fa presente, inoltre, che il
congiobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S., non modifica, per espressa
statuizione del terzo comma dell’articolo 68 del CCNL in esame, le modalità per
determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con
riferimento all’art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995.
Conseguentemente, nella base
pensionabile, sull’importo dello stipendio corrispondente all’I.I.S. conglobata,
a decorrere dall’1.1.2003 non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui
al già citato art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
4.1. Personale docente incaricato della direzione delle istituzioni AFAM
In virtù di quanto disposto
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 132/2003, ai docenti può essere attribuito
l’incarico di direzione. Il direttore è responsabile dell’andamento didattico,
scientifico ed artistico dell’istituzione e ne ha la rappresentanza legale in
ordine alle collaborazioni delle attività per conto terzi che riguardano la
didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.
Per esplicita disposizione
dell’articolo 25, comma 9, del D.lgs n. 165/200 1 la direzione dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Allo scopo di indennizzare le
responsabilità implicate dall’incarico, ai direttori delle istituzioni in esame
compete l’indennità di presidenza; considerato che tale emolumento viene
corrisposto come corrispettivo delle funzioni attribuite rivestendo, pertanto,
le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione conferita ai
dirigenti scolastici dell’Area V, esso incide nella quota di pensione di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 503/1992.
Analogamente a quanto avviene per
la retribuzione di posizione, l’indennità di presidenza non è soggetta alla
maggiorazione del i prevista dall’articolo 15 della legge n. 176/1977.
5. Altri benefici previsti da
specifiche disposizioni di legge.
Ai sensi dell’articolo 59 del
contratto AFAM continuano a trovare attuazione i benefici di cui agli articoli
i e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché quelli spettanti ai mutilati ed invalidi di servizio e
norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, ai mutilati ed invalidi
di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
Ai fini che qui interessano, i benefici
di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da attribuire in sede di
pensione, in assenza di un’esplicita disposizione contrattuale che ne
disciplini le modalità di determinazione, devono continuare ad essere calcolati
sulla voce stipendio tabellare e sull’eventuale R.I.A. e assegno “ad personam”,
ove spettanti, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, attesa la
particolare disposizione del citato articolo 68 , comma 3 del CCNL in parola.
La presente Circolare è diramata
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca —
Direzione Generala Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
Note: le tabelle sono consultabili
sul sito Inpdap