I.N.P.D.A.P.

 

Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa

 

 

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e e, p.c.

Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

 

 

Roma,12/11/2003

 

 

 

INFORMATIVA N. 57

OGGETTO: Legge 14 giugno 1974, n.303. Precisazioni.

 

 

Facendo seguito all’informativa n.46 del 21/10/2003 riguardante le modalità di liquidazione del trattamento pensionistico del personale appartenente alle ex Istituzioni sanitarie dell’Inps, dell’Inail, della C.R.I. e dell’Istituto “Eastman”, già costituite in Enti Ospedalieri, confluiti in Enti iscritti a questo Istituto, si precisa quanto segue. L’articolo 6, comma 2, della legge n.303/1974 stabilisce che non si

effettua il raffronto della pensione Inpdap con quella dell’Inps nei confronti del personale che “successivamente all’inquadramento presso l’Ente Ospedaliero (……), modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volontà del personale medesimo”. Pertanto, le Sedi provinciali e territoriali sono tenute ad acquisire apposita dichiarazione, da compilarsi a cura dell’Ente datore di lavoro, dalla quale risulti che il personale interessato, nell’arco dello svolgimento della carriera abbia o meno modificato la qualifica già rivestita all’atto dell’inquadramento presso l’Ente Ospedaliero per cause dipendenti da atti

di volontà.

Qualora l’interessato, per effetto di procedure concorsuali interne, esterne, selezioni a domanda, ricopra una qualifica diversa da quella originaria, le Sedi provvederanno a liquidare ed erogare il trattamento pensionistico secondo le modalità della Cassa cui risulta iscritto il pensionato (C.P.D.E.L. o C.P.S.) senza procedere al raffronto con quello che avrebbe liquidato l’Inps.

Si segnala, inoltre, che laddove nei fogli n.3 dei files in Excel inerenti al calcolo di liquidazione legge 303/74 allegati alla informativa n.46 del 21/10/2003, si riscontrassero delle anomalie relativamente al punto “1” delle celle “anni” e “mesi” del servizio totale (appare il simbolo #NOME?), significa che l’excel che si sta usando non è configurato per l’utilizzo degli strumenti di analisi. Per abilitarli occorrerà scegliere dal menù “strumenti” di excel la voce “aggiunte” (o “componenti aggiuntivi” a seconda della versione di excel) e mettere il segno di spunta sulla voce “strumenti di analisi” (se essi non sono disponibili, excel richiederà la loro installazione).

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

 

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