INAIL

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - Ufficio Entrate e Vigilanza

(Istruzioni operative 30 aprile 2004)

 

Sicilia: fenomeni eruttivi del vulcano Etna del 13 luglio 2001. D.P.C.M. 12 marzo 2004: proroga della sospensione dei termini per il versamento dei premi e relativo recupero.

Premessa

Si fa seguito alle istruzioni impartite con le precedenti note (1) per comunicare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2004 (2) è stato prorogato fino al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi il 13 luglio 2001.

Considerato che l’ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, all’articolo 8, comma 2, stabilisce “I termini indicati nell’art. 2, comma 1…dell’ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania” e che, a seguito di quanto disposto dalla norma medesima i termini sono stati successivamente differiti fino al 31 marzo 2004, con il provvedimento indicato in oggetto vengono ulteriormente prorogati sia i termini relativi alla sospensione dei versamenti dei premi che quelli relativi al recupero degli stessi, si comunica quanto segue.

Provvedimenti agevolativi

La sospensione dei termini per il versamento dei premi, in favore dei soggetti indicati in premessa, è prorogata dal 31 marzo 2004 fino al 31 marzo 2005.

Tale proroga, che interessa il periodo compreso tra il 13 luglio 2001 ed il 31 marzo 2005, comporta anche una modifica al piano di rateizzazione che avviene in n. 352 rate mensili (pari a n. mesi di sospensione 44x 8).

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene, quindi, a decorrere dal 16 giugno 2005 ratealmente ovvero in unica soluzione entro la medesima data.

Modalità operative

Si indicano di seguito le scadenze incluse nel periodo di sospensione dei termini compreso tra il 13 luglio 2001 ed il 31 marzo 2005:

autoliquidazione 2000/2001:
- ratei in scadenza al 24.8.2001 (3) e 16.11.2001, nel caso di versamento rateale (4)
autoliquidazione 2001/2002:
- 16.2.2002: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2002 – 16.5.2002 - 23.8.2002 (5) e 16.11.2002, nel caso di versamento rateale
autoliquidazione 2002/2003:
- 16.2.2003: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2003 – 16.5.2003 – 21.8.2003 (6) -16.11.2003 , nel caso di versamento rateale
autoliquidazione 2003/2004:
- 16.2.2004: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2004 – 16.5.2004 – 16.8.2004 – 16.11.2004, nel caso di versamento rateale
autoliquidazione 2004/2005:
- 16.2.2005: pagamento in un unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2005, nel caso di versamento rateale

- ratei in scadenza nel suddetto periodo per effetto di piani di rateazioni in corso;
- ogni altro pagamento ricadente in tale periodo, anche per effetto di emissione di nuove posizioni assicurative.

Restano confermate le disposizioni impartite in ordine alle modalità di gestione dell’agevolazione.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )


Note
1
. Istruzioni del 19.9.2001 - 14.11.2002 – 15.9.2003 – 3.12.2003.
2. G.U. n. 66 del 19.3.2004
3. Decreto P.C.M. del 24.7.2001.
4. legge n. 449/1997, art. 59, c. 19, modificato dall’art. 55, c. 5, della legge n.144/1999.
5. Decreto P.C.M. del 9.5.2002.
6. Decreto P.C.M. del 17.7.2003.

 

Note: i link presenti nel documento rimandano al sito Inail

 

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