INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe
(Istruzioni operative 22 marzo 2004)
Normative di riferimento
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Oggetto:
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Condannati al lavoro di pubblica utilità. |
Premessa
Pervengono a questa
Direzione Centrale ed in particolare da parte delle Strutture territoriali e
dalle Amministrazioni interessate, alcuni quesiti in merito alla ricorrenza
dell'obbligo assicurativo per i condannati alla pena del lavoro di pubblica
utilità nonché per i detenuti addetti ad attività di
volontariato.
Condannati ai lavori di pubblica utilità
Al
riguardo, il Decreto legislativo n.274/2000 prevede,
all'art. 58, comma 1, che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo
di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come
pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena
originaria".
In
particolare, lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, fissa
i criteri di ragguaglio da applicare in materia di sanzioni, stabilendo, tra
l'altro, che un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza
domiciliare od a tre giorni di lavoro di pubblica utilità.
Pertanto,
in base alla norma richiamata ed alle disposizioni volte a favorire il
"lavoro" svolto dai condannati negli istituti penitenziari, il
concetto di "detenuto", riferito a "colui che
sconta una pena restrittiva della libertà personale", deve intendersi
comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza
domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità.
Conseguentemente,
per garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i
condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a favore di un
Comune debbono essere assimilati, pur in assenza di
retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un
datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art.4,
n. 9 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche ed
integrazioni, in presenza dello svolgimento di una
delle attività protette.
Detenuto addetto ad attività di volontariato
Il
quesito che qui interessa riguarda i detenuti che vengono
avviati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della
Giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi
amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un
Comune.
Tale
attività viene esercitata nell'ambito dell'affidamento
in prova al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario e per un periodo
pari alla pena da scontare, ciò che configura una misura alternativa alla
detenzione.
In
caso di esito positivo, l'affidamento al servizio
sociale estingue la pena ed ogni altro effetto penale e presuppone la sospensione
dell'esecuzione della pena se già iniziata e la liberazione del condannato, in
presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il
servizio sociale cui il condannato alla misura alternativa è affidato controlla
il comportamento del soggetto e riferisce periodicamente al Magistrato di
sorveglianza, che procede alla revoca dell'affidamento, se il comportamento del
detenuto risulti contrario alla legge o alle
prescrizioni impartitegli.
Peraltro,
attese le finalità della norma ed in analogia a quanto riferito per i
condannati al lavoro di pubblica utilità, l'affidamento in prova al servizio
sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale ed
in questo senso deve essere considerato come una pena
detentiva.
Da
ciò discende che il soggetto addetto ad attività di volontariato nell'ambito
dell'affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti previsti
dall'art. 4, n.9), del Testo Unico, in presenza dello svolgimento di una delle attività
protette.
Datore di lavoro e base imponibile
L'onere
di pagare il premio dovuto per i condannati al lavoro di pubblica utilità, nonché per i detenuti addetti ad attività di volontariato fa
carico comunque alla rispettiva amministrazione - che in concreto si identifica
nel Comune - tenuta ad accendere apposito rapporto assicurativo presso la
competente Sede Inail ed a provvedere agli ulteriori
obblighi in qualità di datore di lavoro stabiliti dal Testo Unico.
Quanto
alla base imponibile utile per la determinazione del premio, si deve fare
riferimento, in entrambi i casi, alla retribuzione convenzionale annuale,
secondo quanto prevedono le istruzioni vigenti per i detenuti degli istituti di
pena.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )
Note
1. Art.
54 del Decreto legislativo n. 274/2000.
2. Art. 47, Legge n.354 del 26
luglio 1975 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Art. 4, comma 1,
n.9), del Testo Unico approvato con D.P.R. n.1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Art. 20 della Legge
citata.
5. Art. 1 T.U. cit..
6. Art. 47, Legge cit..
7. V. nota precedente, si fa riferimento, in particolare, ai
"presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova", "al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione"
ed all'assenza del "pericolo di fuga".
8. Art. 1, T.U.
9. Art. 116, comma 3, T.U.
10.Cfr., da ultimo, la circolare n. 8/2004, nonché la circolare n.
36/2003.
(I
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