INAIL - DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 19 del 3 marzo 2004
Oggetto: Tasso aziendale: rielaborazione a seguito di
recupero di somme derivante da azioni di regresso e surroga. Modifica
delle disposizioni vigenti e semplificazione della procedura.
Quadro Normativo
Circolare
n. 34 del 1° giugno 1983: “Riflessi sul bilancio di posizione
assicurativa dell'esperimento dell'azione di surroga
nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio”.
Circolare
n. 17 del 20 maggio 1994: “Sentenza della Corte di Cassazione
n. 10878/92. Riflessi
delle somme recuperate a titolo di regresso sui bilanci infortunistici
aziendali ai fini della determinazione dei tassi specifici”.
D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”. Artt. 10 e 11:
disciplina dell’azione di regresso.
Codice civile, art. 1916:
“Diritto di surroga dell’assicuratore”.
D.M.
12 dicembre 2000: “Nuova tariffa dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria,
artigianato, terziario, altre attività e relative modalità
di applicazione. Artt. 9 e 22:
criteri per l’elaborazione del tasso medio nazionale e del tasso aziendale”.
Premessa
Ai fini
dell’oscillazione del tasso di premio, l’INAIL è tenuto a dedurre dal “bilancio
infortunistico aziendale” le somme in precedenza addebitate
all’azienda e poi recuperate in esito ad azioni di surroga o di regresso.
Disposizioni
vigenti
Allo stato la
rielaborazione del “bilancio infortunistico aziendale” viene
effettuata deducendo gli importi effettivamente recuperati in esito alle azioni
di regresso e di surroga, per un
valore non superiore a quello assunto per ciascun tipo di prestazione .1
L’attuale
procedura prevede che la rielaborazione sia effettuata
dalla Consulenza statistico attuariale su richiesta della Sede competente.
Le Sedi, in occasione della richiesta di rielaborazione, comunicano, per ciascun caso, gli importi effettivamente recuperati per i diversi titoli di spesa (indennità di temporanea, assegno funerario, valore capitale della rendita, accertamenti medico legali e altre prestazioni), utilizzando un apposito fac-simile.2
Le disposizioni contenute in
questa circolare saranno applicate:
alle richieste successive alla data di
pubblicazione della presente circolare
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1.Circolari numero 34/1983 e
17/1994.