INAIL
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
Roma, 12.01.04
A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Infortunio in itinere.
Limiti spaziali del percorso tutelato.
L'art.
12 del D.Lgs. n. 38/2000,
nel codificare la disciplina pretoria in materia di
infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi
occorsi ai lavoratori "durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro…..”.
Dalla
disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in itinere
protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale,
cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell'abitazione e del
luogo di lavoro.
Per
quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del
luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrono tutti i presupposti
– l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere
bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in
quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta accezione di cui
all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “segnano
il discrimine tra infortunio in itinere e occasione
di lavoro all’interno dell’azienda” (Cassazione, n. 5937/01).
La
questione si presenta più complessa nel caso di infortuni
occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del
lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo
esclusivo o comune “godimento”, egli deve comunque necessariamente percorrere
per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere
protetto.
Si
tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta
mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 38/2000 e che trova soluzioni diversificate nei
sistemi di tutela dell’infortunio in itinere vigenti in alcuni paesi europei.
Salvo
riesame della questione nel caso si consolidassero in futuro diversi
orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, allo stato, di dover aderire ai criteri
enunciati in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/03) che,
negando l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad
un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla
propria abitazione al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio: “l’infortunio in itinere, come tale indennizzabile,
non appare configurabile oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal
lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - in
relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi – anche in quella di
infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune
(e forzosa) proprietà privata”.
I
passaggi in cui si articola l’impianto argomentativo
della suddetta sentenza possono essere così
ricostruiti:
Proprio
sulla base delle considerazioni sopraillustrate, si
ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella
particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di
un numero indeterminato di veicoli, presentano caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con
quelle indicate dalla Suprema Corte. Si fa presente, al riguardo, che la stessa
Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione
di “strada”, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni,
dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate
all’uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà
privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata
(sentenze nn. 12148/1993 e 3169/1999).
Da
tutto quanto sopra rappresentato discende sul piano operativo che:
1.
rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla
tutela l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo
delle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli,
scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all’uso esclusivo
di privati proprietari, ecc.);
2.
peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può
rientrare nella tutela l’infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà
privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità
indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato
di veicoli;
3.
rispetto al luogo di lavoro, l'infortunio occorso fuori dalle
pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come "infortunio in
itinere", mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va inquadrato
come "infortunio in attualità di lavoro".
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina VIETRI