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La corresponsione dell’I.I.S. nelle pensioni di reversibilità

(Dott. Antonello Podda)



Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.74 del 28.03.2008) ha riproposto all’attenzione della giurisprudenza e degli esperti del settore pensionistico, il problema della corretta determinazione dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) nel calcolo delle pensioni di reversibilità. I giudici costituzionali si sono espressi in favore della legittimità costituzionale dell’art.1 comma 774 della L.296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007), nella parte in cui il legislatore detta l’interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La riforma pensionistica del 1995 – nota anche come legge Dini – stabiliva nel citato articolo al primo capoverso che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”.

L’interpretazione autentica di detta norma, dettata come già detto con il comma 774 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 stabiliva che “per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”. Questa interpretazione della norma andava in direzione opposta alla pacifica giurisprudenza in materia della Corte dei Conti nella sua qualità di giudice unico in materia pensionistica dei dipendenti pubblici.

Per comprendere la natura della novità introdotta dal legislatore del 2006, e la portata della sentenza della Corte Costituzionale cui erano affidate molte speranze dei ricorrenti in materia pensionistica, occorre necessariamente fare qualche passo indietro e fare il punto della situazione. Infatti, aldilà delle rappresentazioni fatte dai giudici contabili di un quadro normativo certo per quanto riguardava l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale alle pensioni di reversibilità del settore pubblico, rimanevano notevoli spazi di incertezza applicativa, cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con la norma già citata.

Il primo aspetto da valutare è relativo al diverso trattamento, in relazione al calcolo della pensione di reversibilità tra settore pubblico e privato; in quest’ultimo, infatti, opera un regime secondo il quale, al momento del calcolo della pensione di reversibilità non viene fatta distinzione tra elementi che la compongono (retribuzione base e IIS), ma viene applicato il principio di onnicomprensività del trattamento da attribuire ai superstiti, da liquidarsi in percentuale sulla somma totale in liquidazione al momento del decesso del titolare1. Da questo deriva che sull’importo della pensione calcolato in questo modo non deve togliersi o aggiungersi niente, soprattutto se si è avuto riguardo al rispetto del minimo pensionabile2.

Per quanto riguarda il settore pubblico, invece, il D.P.R. 1092 del 1973 prevedeva che la base pensionabile, utile evidentemente anche ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, fosse calcolata sommando alla base pensionabile l’indennità integrativa speciale, attribuendola nella stessa percentuale “alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette”3.

Appare quindi chiaro come, a fronte dello stesso trattamento pensionistico d’origine, due pensioni (una privata e una statale) potessero generare due reversibilità di importo molto diverso, proprio a causa dell’applicazione dell’I.I.S..

Per riparare a questa disparità di trattamento, l’art.15 della L.724/94 aveva disposto che, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1995, l’IIS fosse attribuita nella stessa percentuale della pensione base e ci fosse un allineamento al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Successivamente l’art.1 comma 41 della L.335/95 ribadiva questo concetto senza intaccare la distinzione tra pensioni liquidate fino al 31.12.1994 (da calcolarsi con il vecchio regime) e quelle successive in cui applicare la riforma. Il fatto che la L.335 non avesse esplicitamente abrogato la disposizione della L.724/94 che stabiliva la decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi ha convinto i magistrati contabili della volontà di applicare la riforma solo ad alcuni e non ad altri.

Su questo quadro legislativo si è consolidata la giurisprudenza della Corte dei Conti che sul punto appariva sostanzialmente concorde4, anche se la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 8/2002/QM si era resa necessaria dopo aver rilevato indirizzi giurisprudenziali difformi, anche se con una netta prevalenza a favore del mantenimento del trattamento più favorevole ai liquidati ante 1995. In sostanza, fino a poco tempo fa e con il benestare dei Giudici delle Pensioni, due trattamenti di identico importo al momento del decesso del dante causa, producevano due trattamenti molto diversi a seconda della decorrenza del trattamento pensionistico ante o post 1995. Non è la prima volta che questo accade, e d’altronde proprio la stessa L.335/95 inserisce, in più disposizioni un discrimine temporale tra coloro che hanno maturato diritti ad una certa data e gli altri; per tutti serva ad esempio l’applicazione del sistema di calcolo retributivo garantita a coloro che avevano 18 anni di servizio al 31.12.1995 e gli altri cui veniva attribuito il contributivo o misto5.

Tornando alla questione del calcolo dell’IIS sulla reversibilità, l’interpretazione giurisprudenziale che manteneva il privilegio del trattamento più favorevole per alcuni vanificava – nella sostanza - l’intenzione espressa dal legislatore della progressiva armonizzazione del sistema previdenziale, con l’eliminazione delle sacche di privilegio riconosciute al settore pubblico nei confronti del privato, e, all’interno del settore pubblico, per alcune categorie.

Il Parlamento, con l’approvazione dei commi 774 e 776 dell’art.1 della L.296/2006, stravolge questo consolidato assetto, con il chiaro obiettivo di porre un freno alla spesa previdenziale e quindi attuare un’uniformità di trattamento tra tutti i dipendenti pubblici.

L’interpretazione autentica della L.335/95, statuisce che “indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”. Per fugare ogni dubbio sull’intenzione interpretativa, e quindi per logica coerenza legislativa, viene anche espressamente abrogato l’art.15, comma 5 della L.724/94, eliminando dall’ordinamento la norma che aveva consentito il protrarsi nel tempo del regime di favore per le pensioni liquidate entro il 31.12.1994, e che operava tutt’ora e ancora avrebbe prodotto i propri effetti, riguardando la pensione di reversibilità, la cui erogazione può essere richiesta anche a distanza di decenni.

Secondo diversi Tribunali della Corte dei Conti le norme di legge del 2006 “violando la disciplina delle fonti legislative” incidono “su situazioni di diritto soggettivo come il trattamento di quiescenza già in godimento” e quindi ledendo diritti già acquisiti6. Il Parlamento avrebbe impropriamente utilizzato la disciplina interpretativa ponendo in essere – in effetti – una nuova norma, la cui legittimità non è ovviamente messa in discussione, ma la cui decorrenza è fortemente contrastata. Infatti l’interpretazione autentica ha consentito di attribuire efficacia retroattiva alla norma, cosa che non sarebbe successa se si fosse trattato di un’innovazione.

Il Giudice delle leggi ha invece interpretato diversamente le recenti norme legislative sentenziando che “…nel contesto di siffatta operazione, non può reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevole, l'abrogazione – ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell'art. 15 citato, giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione.

Peraltro, non è senza rilievo il fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l'affidamento nella sicurezza giuridica..”.

Si può quindi concludere che è stato fatto un deciso passo avanti in direzione dell’auspicata e più ampia omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, il cui obiettivo finale, prima ancora che di maggiore equilibrio finanziario, dovrebbe essere la perequazione e l’effettiva equanimità dei trattamenti pensionistici.

2 aprile 2008

Dott. Antonello Podda

Cfr. artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.495 del 31.12.1993 e circolare INPS n.82/97

Cfr. DPR 1092/73 artt. 88 e 99; L.324/1959 art.2

cfr. Sentenza Corte dei Conti Sezioni Riunite 8/QM/2002 e sentenze emesse dalla sezione III giurisdizionale centrale n. 182 del 10.7.2001, n. 189 dell’11.7.2001, n 132 del 7.6.2001, n. 239 del 26.9.2001, n. 90 del 24.4.2001, n. 190 dell’11.7.2001, n. 209 del 26.7.2001, n. 5,6 e 7 dell’8.1.2002

cfr art.1 commi 6 –12 – 13, L.335/95

cfr. Sentenza Corte Costituzionale 74/2008 cit.




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