REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. OLIVA Bruno – Presidente – del 05/02/2008
Dott. AGRO’ Antonio S. - Consigliere – SENTENZA Dott. MILO Nicola – Consigliere – N. 364
Dott. COLLA Giorgio – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – N. 015848/2007 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Roma; nei confronti di:
1) \XXX\, N. IL *xxx*;
2) \XXX\, N. IL *xxx*;
avverso SENTENZA dell’11-26/01/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA; sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv. Imposinato F. e avv. Fusco G. (per \XXX\) nonche’ avv. Fuschillo E. (per \XXX\), che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Gup del Tribunale di Roma, con sentenza 26/1/2007, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di \XXX @XXX\ e \XXX\ in ordine al reato di cui all’art. 323 c.p., perche’ il fatto non sussiste.
L’addebito mosso agli imputati e’ di avere il primo, nella qualita’ di professore a contratto presso la Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, in violazione della normativa sui doveri d’ufficio (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 13 e 15 e L. n. 241 del 1990, art. 28), intenzionalmente procurato al secondo, che lo aveva determinato al reato, l’ingiusto vantaggio del superamento dell’esame di “Ordinamento Giudiziario”, rivelandogli preventivamente gli argomenti sui quali sarebbe stato interrogato (fatto commesso tra il *19 gennaio e il 21 febbraio 2005*). Riteneva il Gup che, difettando nella condotta ascritta agli imputati l’elemento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale, non poteva ritenersi integrata la fattispecie dell’abuso d’ufficio.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che “la promozione ingiusta ad un esame universitario” aveva “valenza patrimoniale”, perche’ determinava “una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi” facenti capo all’interessato, “indipendentemente dall’effettivo incremento economico”. Il ricorso non e’ fondato.
La decisione impugnata, invero, dopo avere preso atto della contestazione cosi’ come formulata e ricostruito in fatto la vicenda sulla base delle emergenze di indagine, ha fatto buon governo della legge penale, rilevando che non poteva ravvisarsi, nella condotta contestata agli imputati, l’evento dell’abuso d’ufficio, vale a dire l’ingiusto vantaggio patrimoniale.
Questo, infatti, deve essere conseguenza diretta della condotta abusiva.
Nel caso in esame, se si predilige la nozione economica di patrimonio, quale complesso di beni facenti capo a un determinato soggetto, deve escludersi che la posizione di chiaro favoritismo riservata dal \XXX\ al \XXX\, per assicurare a quest’ultimo l’esito favorevole dell’esame universitario, abbia comportato un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del medesimo beneficiato. Ma anche aderendo alla nozione giuridica di patrimonio, intesa come complesso dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, la conclusione non puo’ essere diversa, considerato che, pur non essendo richiesto – in questa ottica – un reale incremento di valore, e’ imprescindibile che si determini comunque una situazione vantaggiosa per la sfera dei rapporti giuridici di natura patrimoniale. Pilotare un esame universitario per favorire un determinato soggetto non determina per costui alcun effettivo incremento patrimoniale ne’ va ad incidere, in via diretta, su diritti soggettivi di natura patrimoniale, accrescendone in prospettiva le potenzialita’ espansive. Diversa, invece, deve essere la valutazione in ordine al favoritismo per il superamento di un esame di concorso funzionale al conseguimento di un posto di lavoro o all’esercizio di una professione, ipotesi queste incidenti direttamente su prospettive di lavoro e sui connessi vantaggi economici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2008