DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008
Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria.
Titolo I
SCOPI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al
comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto
dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 aprile 1997, recante emanazione dello statuto dell'Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto
dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria»;
Ritenuta la necessita' di sostituire lo statuto dell'Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente statuto:
Art. 1.
Finalita'
1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria, di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita'
giuridica ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 15 dicembre
1990, n. 395, assicura gli interventi di protezione sociale nei
confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a
completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti
ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con
interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza
previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.
Titolo I
SCOPI
Art. 2.
Forme di assistenza
1. L'Ente provvede:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione
penitenziaria;
b) al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di
borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale
dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai
loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in
caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di
necessita';
d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci,
stabilimenti balneari o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni
altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e
culturale, la sanita' morale e fisica, nonche', il benessere dei
dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in
servizi di eccezionale importanza.
Titolo I
SCOPI
Art. 3.
Criteri di intervento
1. L'assistenza a favore degli orfani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), viene effettuata mediante:
1) erogazione di sussidi e contributi il cui ammontare e'
determinato in relazione alla situazione familiare anche economica,
sino al raggiungimento della maggiore eta'; per i piu' capaci e
meritevoli i contributi sono erogati anche negli anni successivi per
la durata degli studi universitari;
2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;
3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente,
idonee a favorire l'istruzione e la formazione.
2. L'assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
viene effettuata mediante:
1) contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli
orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si
trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi
di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine
ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non
sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);
2) borse di studio a favore dei figli del personale e degli
orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un
corso di studio, di qualunque ordine e grado.
3. I sussidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono concessi a
domanda degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione
di gravi eventi straordinari di malattie comprese le patologie
riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
per spese funerarie sostenute in occasione del decesso di congiunti.
4. I premi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) possono essere
concessi, su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di
eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la
collettivita' o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per
l'Amministrazione penitenziaria.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il comitato
di indirizzo generale, determina, all'inizio di ogni anno, in
relazione alla disponibilita' finanziaria, gli stanziamenti necessari
al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, le
modalita' di concessione e l'ammontare delle disponibilita'
finanziarie da destinare al personale in quiescenza.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 4.
Individuazione degli organi centrali
1. Sono organi centrali dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato di indirizzo generale.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 5.
Presidente
1. Il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o
un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente e ne ha
la rappresentanza legale.
2. Il presidente dell'Ente:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
b) presiede il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10;
c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
d) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza, del
consiglio stesso;
e) approva i contratti necessari per l'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli
stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e
regolamentari adottate dall'Ente;
f) ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed
in conformita' delle norme statutarie e delle deliberazioni
consiliari;
g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e la situazione
patrimoniale dell'Ente;
i) nomina, sentito il comitato di indirizzo generale, i gestori
di cui all'art. 12.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente e' cosi' composto:
a) capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un
suo delegato, che lo presiede;
b) sette componenti effettivi e sette supplenti designati dal
capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra
tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione
penitenziaria, assicurando la presenza di appartenenti ai profili
professionali del comparto ministeri ed al Corpo di Polizia
penitenziaria in numero rispettivamente non inferiore ad uno e due;
c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria dello Stato, designato dal Ministro
dell'economia.
2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli
supplenti, designati ai sensi del comma 1, sono nominati con decreto
del Ministro della giustizia, restano in carica per un periodo di
quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il
quadriennio successivo in misura non superiore alla meta' dei
componenti.
3. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i
componenti nominati nel corso del periodo.
4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione
e' prevista nei seguenti casi:
a) decesso;
b) rinuncia o dimissioni;
c) incompatibilita', determinata anche da conflitto di interessi;
d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;
e) impossibilita' ad adempiere le funzioni;
f) richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente al componente di cui al comma 1, lettera c).
5. Nei casi di impedimento o di assenza del presidente e del suo
delegato, le funzioni di presidenza sono assunte dal piu' elevato in
grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera h) e, a parita' di
grado, dal piu' anziano.
6. Il segretario dell'Ente di cui all'art. 8 assume anche le
funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa
alle sedute del consiglio stesso, con facolta' di esprimere il
proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno. In tali
funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo,
e' sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.
7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, in
via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da almeno un terzo dei consiglieri o da un terzo dei componenti del
comitato di indirizzo generale, con l'indicazione degli argomenti da
trattare.
8. Per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno
cinque componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione e'
valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
9. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal
presidente e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva
a quella cui si riferiscono.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 7.
Attivita' del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato di
indirizzo generale di cui all'art. 10:
a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio
di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, entro il
mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
b) delibera, in conformita' con i criteri d'intervento di cui
all'art. 3 e stabilendo le modalita' ed i presupposti concreti, le
erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del presente statuto;
c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i
regolamenti interni dell'Ente, nonche', quelli particolari degli
istituti, colonie, circoli ed altre opere;
d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di
immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente,
compreso l'impiego delle disponibilita' finanziarie;
f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da
effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;
g) delibera, in conformita' della normativa vigente in materia,
le modalita' per l'assunzione e per il licenziamento di personale e
l'eventuale affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il
controllo dell'attivita' svolta dai gestori e di commissioni;
i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro della giustizia il
bilancio di previsione e le relative variazioni, nonche' il conto
consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 8.
Segretario
1. Il segretario dell'Ente e' nominato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra i
dirigenti contabili dell'Amministrazione penitenziaria in possesso
della specifica professionalita' in ordine alle attribuzioni di cui
al comma 2.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso
si articola;
b) cura la organizzazione e la gestione delle attivita' operative
dell'Ente di cui risponde al presidente;
c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche
dell'Ente affidate ai gestori. Per l'espletamento di tale attivita'
potra' avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art. 7, comma
1, lettera h);
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli
stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e
regolamentari adottate dall'Ente;
e) provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese nonche' alle assegnazioni di fondi agli organi periferici
secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovra'
sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi
necessari per le deliberazioni;
g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con
facolta' di esprimere il proprio parere sulle questioni poste
all'ordine del giorno;
h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione
e ne cura la conservazione;
i) esegue le direttive impartite dal presidente;
j) cura la tenuta della contabilita' dell'Ente, dei libri e delle
scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservandone gli
atti ed i relativi documenti;
k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative
variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili
e li invia al collegio dei revisori dei conti;
l) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
m) sottoscrive gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il controllo della gestione dell'Ente e' affidato ad un collegio
di revisori dei conti, nominato con decreto dal Ministro della
giustizia e composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di
presidente;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello
stato;
c) tre revisori effettivi e tre supplenti, scelti fra i
funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la
consistenza di cassa;
e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni
seduta del collegio;
f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento
della gestione dell'Ente e ad inviarla al consiglio di
amministrazione ed al Ministro della giustizia.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche
individualmente ed assistono alle sedute del consiglio di
amministrazione, alle quali devono essere invitati.
4. I componenti del collegio restano in carica per quattro anni e
possono essere confermati in misura non superiore alla meta' degli
stessi.
5. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i
revisori nominati nel corso del periodo.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 10.
Comitato di indirizzo generale
1. Il comitato di indirizzo generale e' composto dai rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito di ciascun comparto del personale dell'Amministrazione
penitenziaria. La rappresentativita' e' definita ogni anno in base ai
dati delle adesioni del personale alle organizzazioni sindacali.
2. Il comitato di indirizzo generale propone al consiglio di
amministrazione gli orientamenti emersi in tema di programmazione
generale delle attivita' dell'Ente, di obiettivi strategici
pluriennali o rispettive priorita', di linee di indirizzo per la
pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.
3. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali ed al fine di
rendere piu' efficace la propria attivita', il comitato di indirizzo
generale puo' istituire al proprio interno commissioni permanenti o
temporanee.
Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali
Art. 10-bis.
Funzionamento del comitato di indirizzo generale
1. Il comitato e' presieduto dal presidente dell'ente, o da un suo
delegato.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige la seduta
dei lavori.
3. Il presidente convoca il comitato di indirizzo generale ogni sei
mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la
necessita' o quando ne e' fatta richiesta da un numero di componenti
che rappresentino almeno un terzo del comitato, con l'indicazione
degli argomenti da trattare.
4. Alle sedute intervengono il segretario dell'Ente e il presidente
del collegio dei revisori. Il presidente puo' farsi assistere dai
componenti del consiglio di amministrazione nonche' da dirigenti del
Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
dell'Ente.
6. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della
maggioranza dei componenti.
Capo II
Organi periferici
Art. 11.
Individuazione degli organi periferici
1. Sono organi periferici dell'Ente:
a) il gestore;
b) il comitato di indirizzo locale.
Capo II
Organi periferici
Art. 12.
Gestore
1. Il presidente, ai sensi dell'art. 5, lettera i), nomina, per
ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso
la sede stessa.
2. Il gestore:
a) e' responsabile del normale funzionamento e della corretta
conduzione delle attivita' cui e' preposto;
b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti
alla gestione alla quale e' preposto, della cui opera risponde
direttamente;
c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive
impartite dagli organi centrali dall'Ente;
d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi
alla sua gestione, nonche', i locali, le attrezzature ed i materiali
messi a disposizione, dall'Amministrazione;
e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;
f) riscuote somme per conto dell'Ente;
g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del
comitato di indirizzo locale, proposte per migliorare il servizio;
h) tiene la contabilita', compila e sottoscrive i rendiconti da
inviare agli organi centrali dell'Ente;
i) accerta, con il concorso del comitato di indirizzo locale, i
cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;
l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del
comitato di indirizzo locale, il fuori uso di beni mobili in
dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi
registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;
m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in
dotazione;
n) esegue le deliberazioni del comitato di indirizzo locale in
materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi in sede locale
nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di
amministrazione.
Capo II
Organi periferici
Art. 13.
Comitato di indirizzo locale
1. Il comitato di indirizzo locale e' cosi' composto:
a) direttore dell'istituto, o servizio penitenziario, scuola o
istituto d'istruzione, per le sedi decentrate, ovvero un dirigente
designato dal capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, per la sede del dipartimento, che lo presiede;
b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, che
manifestino la propria disponibilita' ad assumere l'incarico,
designati per sorteggio tra quelli in servizio presso la sede
interessata, di cui uno scelto tra il personale appartenente ai
profili professionali del comparto ministeri. Essi restano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
2. Il comitato di indirizzo locale e' convocato dal presidente, in
via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da un terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da
trattare. Alle sedute del comitato di indirizzo locale puo'
partecipare il gestore.
3. Il comitato di indirizzo locale:
a) formula proposte sull'attivita' che il gestore e' tenuto a
svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi
centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali
irregolarita' riscontrate;
b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali
dell'Ente sull'andamento delle attivita' svolte;
c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli
organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;
d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite
e di eventuali avarie delle merci;
e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli
organi centrali dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed
alla eventuale loro sostituzione;
f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati
dal consiglio di amministrazione alle attivita' locali nell'ambito
delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
Capo II
Organi periferici
Art. 14.
Compensi
1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed ai
componenti degli organi statutari centrali e periferici, sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con
decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art. 15.
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Ente e costituito da:
a) beni mobili ed immobili gia' di proprieta' dell'Ente di
assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia;
b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle
gestioni fuori bilancio di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge
15 dicembre 1990, n. 395;
c) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione
o ad altro titolo;
e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per
eventuale investimento di disponibilita' finanziarie;
f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e
in cassa.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art. 16.
Entrate
1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti
ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di
credito;
c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra
disposizione assegna all'Ente;
d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o
privati cittadini;
e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolioe di valori
bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti
dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale
dell'Amministrazione penitenziaria;
g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni
disciplinari al personale del Corpo di polizia penitenziaria,
mediante riassegnazione all'Ente con le modalita' di cui al secondo
comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;
h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attivita', di cui
al comma 1, lettera d), dell'art. 2 del presente statuto;
i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
l) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta';
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art. 17.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario e' annuale e va dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art. 18.
Gestione delle attivita'
1. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, l'Ente
provvede con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 della
legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonche', con i mezzi ed i locali di
cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo
secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della giustizia
Scotti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 192