DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008

Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria.
          

            Titolo I
SCOPI

          

        
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al
comma 4  ha  dettato  disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto
dell'ente   di   assistenza  per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 aprile   1997,  recante  emanazione  dello  statuto  dell'Ente  di
assistenza   per  il  personale  dell'Amministrazione  penitenziaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 giugno 2000 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 aprile  1997,  concernente  l'emanazione  dello  statuto
dell'Ente   di   assistenza  per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  sostituire  lo  statuto  dell'Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  d'intesa  con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                        il seguente statuto:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  L'Ente  di  assistenza  per  il  personale dell'Amministrazione
penitenziaria,  di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita'
giuridica  ai  sensi  dell'art.  41, comma 2, della legge 15 dicembre
1990,  n.  395,  assicura  gli  interventi  di protezione sociale nei
confronti   del   personale   dell'Amministrazione  penitenziaria,  a
completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti
ed  istituzioni  assistenziali.  L'Ente  integra tali prestazioni con
interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza
previste  dall'art.  41,  comma 2  della  citata  legge,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
  2. La sede centrale dell'Ente e' ubicata in Roma.

        
      
          

            Titolo I
SCOPI

          

        
                               Art. 2.
                         Forme di assistenza

  1. L'Ente provvede:
    a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione
penitenziaria;
    b) al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di
borse di studio ai figli del personale anzidetto;
    c) alla  concessione  di  sussidi  agli appartenenti al personale
dell'Amministrazione  penitenziaria,  ai  loro coniugi superstiti, ai
loro  orfani  ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in
caso  di  malattia,  di  indigenza  o  di  altro particolare stato di
necessita';
    d) alla  gestione,  anche  indiretta,  di  sale convegno, spacci,
stabilimenti balneari o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni
altra   iniziativa   intesa  a  favorire  l'elevazione  spirituale  e
culturale,  la  sanita'  morale  e  fisica, nonche', il benessere dei
dipendenti e delle loro famiglie;
    e) alla  concessione di premi al personale che si sia distinto in
servizi di eccezionale importanza.

        
      
          

            Titolo I
SCOPI

          

        
                               Art. 3.
                        Criteri di intervento

  1.  L'assistenza  a favore degli orfani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), viene effettuata mediante:
    1)  erogazione  di  sussidi  e  contributi  il  cui  ammontare e'
determinato  in  relazione alla situazione familiare anche economica,
sino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta';  per i piu' capaci e
meritevoli  i contributi sono erogati anche negli anni successivi per
la durata degli studi universitari;
    2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;
    3)  ammissione  a  tutte le iniziative poste in essere dall'Ente,
idonee a favorire l'istruzione e la formazione.
  2.  L'assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
viene effettuata mediante:
    1) contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli
orfani,  iscritti  a  corsi  di studio di ogni ordine e grado, che si
trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi
di  salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine
ed  al  grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non
sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);
    2)  borse  di  studio  a  favore  dei figli del personale e degli
orfani,  a  cui  possono  partecipare  coloro che sono iscritti ad un
corso di studio, di qualunque ordine e grado.
  3. I sussidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono concessi a
domanda degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione
di  gravi  eventi  straordinari  di  malattie  comprese  le patologie
riconosciute  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
per spese funerarie sostenute in occasione del decesso di congiunti.
  4.  I  premi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) possono essere
concessi,  su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria,  al  personale  che  si  sia  distinto  in  servizi di
eccezionale  importanza,  che  abbiano  determinato  vantaggi  per la
collettivita'  o  da  cui  sia  derivato un accresciuto prestigio per
l'Amministrazione penitenziaria.
  5.  Il  consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il comitato
di  indirizzo  generale,  determina,  all'inizio  di  ogni  anno,  in
relazione alla disponibilita' finanziaria, gli stanziamenti necessari
al  finanziamento  degli  interventi  di  cui ai commi precedenti, le
modalita'   di   concessione   e   l'ammontare  delle  disponibilita'
finanziarie da destinare al personale in quiescenza.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 4.
                Individuazione degli organi centrali

  1. Sono organi centrali dell'Ente:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il segretario;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) il comitato di indirizzo generale.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 5.
                             Presidente

  1.  Il  capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o
un  suo  delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente e ne ha
la rappresentanza legale.
  2. Il presidente dell'Ente:
    a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
    b) presiede il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10;
    c) provvede  alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
    d) adotta  i  provvedimenti  di  urgenza, anche di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza, del
consiglio stesso;
    e) approva   i   contratti   necessari   per  l'attuazione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti degli
stanziamenti  di  bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e
regolamentari adottate dall'Ente;
    f)   ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed
in   conformita'   delle   norme  statutarie  e  delle  deliberazioni
consiliari;
    g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
    h) presenta   al   consiglio   di   amministrazione  il  bilancio
preventivo,  il  conto  consuntivo  dell'esercizio  e  la  situazione
patrimoniale dell'Ente;
    i) nomina,  sentito  il comitato di indirizzo generale, i gestori
di cui all'art. 12.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente e' cosi' composto:
    a) capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un
suo delegato, che lo presiede;
    b) sette  componenti  effettivi  e  sette supplenti designati dal
capo  del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra
tutto    il    personale   in   servizio   presso   l'Amministrazione
penitenziaria,  assicurando  la  presenza  di appartenenti ai profili
professionali   del   comparto  ministeri  ed  al  Corpo  di  Polizia
penitenziaria in numero rispettivamente non inferiore ad uno e due;
    c) un  dirigente  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  dello  Stato, designato dal Ministro
dell'economia.
  2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli
supplenti,  designati ai sensi del comma 1, sono nominati con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  restano in carica per un periodo di
quattro  anni  e  possono  essere  confermati  una  sola volta per il
quadriennio  successivo  in  misura  non  superiore  alla  meta'  dei
componenti.
  3. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i
componenti nominati nel corso del periodo.
  4.  La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione
e' prevista nei seguenti casi:
    a) decesso;
    b) rinuncia o dimissioni;
    c) incompatibilita', determinata anche da conflitto di interessi;
    d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;
    e) impossibilita' ad adempiere le funzioni;
    f) richiesta   del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,
relativamente al componente di cui al comma 1, lettera c).
  5.  Nei  casi  di impedimento o di assenza del presidente e del suo
delegato,  le funzioni di presidenza sono assunte dal piu' elevato in
grado  tra i componenti di cui al comma 1, lettera h) e, a parita' di
grado, dal piu' anziano.
  6.  Il  segretario  dell'Ente  di  cui  all'art.  8 assume anche le
funzioni  di  segretario del consiglio di amministrazione e partecipa
alle  sedute  del  consiglio  stesso,  con  facolta'  di esprimere il
proprio  parere  sulle questioni poste all'ordine del giorno. In tali
funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo,
e' sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.
  7.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, in
via  ordinaria,  almeno  ogni  sei mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da  almeno  un terzo dei consiglieri o da un terzo dei componenti del
comitato  di indirizzo generale, con l'indicazione degli argomenti da
trattare.
  8.  Per  la  validita' delle adunanze devono essere presenti almeno
cinque  componenti,  compreso il presidente; nessuna deliberazione e'
valida  se  non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
  9.   I  processi  verbali  delle  adunanze  sono  sottoscritti  dal
presidente  e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva
a quella cui si riferiscono.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 7.
             Attivita' del consiglio di amministrazione

  1.   Il  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  comitato  di
indirizzo generale di cui all'art. 10:
    a) delibera  annualmente,  entro il mese di novembre, il bilancio
di  previsione  e,  quando  occorre, le relative variazioni, entro il
mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
    b) delibera,  in  conformita'  con  i criteri d'intervento di cui
all'art.  3  e  stabilendo le modalita' ed i presupposti concreti, le
erogazioni  previste  in  bilancio in applicazione dell'art. 41 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del presente statuto;
    c) promuove   eventuali   modifiche   allo   statuto,   adotta  i
regolamenti  interni  dell'Ente,  nonche',  quelli  particolari degli
istituti, colonie, circoli ed altre opere;
    d) delibera  in  merito all'accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
    e) delibera  l'acquisto,  la  vendita,  l'affitto e la permuta di
immobili  e  in  genere  tutti  gli  affari  che  interessano l'Ente,
compreso l'impiego delle disponibilita' finanziarie;
    f) delibera   l'assunzione  di  prestiti  ed  i  prelevamenti  da
effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;
    g) delibera,  in  conformita' della normativa vigente in materia,
le  modalita'  per l'assunzione e per il licenziamento di personale e
l'eventuale  affidamento  di  incarichi  di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
    h) delibera  l'istituzione  di  organi,  anche collegiali, per il
controllo dell'attivita' svolta dai gestori e di commissioni;
    i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
  2.  Sono  soggetti all'approvazione del Ministro della giustizia il
bilancio  di  previsione  e  le relative variazioni, nonche' il conto
consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 8.
                             Segretario

  1.   Il   segretario   dell'Ente   e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  presidente,  ed  e' scelto tra i
dirigenti  contabili  dell'Amministrazione  penitenziaria in possesso
della  specifica  professionalita' in ordine alle attribuzioni di cui
al comma 2.
  2. Il segretario:
    a) dirige  l'ufficio  segreteria e coordina i servizi in cui esso
si articola;
    b) cura la organizzazione e la gestione delle attivita' operative
dell'Ente di cui risponde al presidente;
    c) coordina   e   controlla  le  gestioni  contabili  periferiche
dell'Ente  affidate  ai gestori. Per l'espletamento di tale attivita'
potra'  avvalersi  degli organi istituiti ai sensi dell'art. 7, comma
1, lettera h);
    d) stipula   i   contratti   necessari   per  l'attuazione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti degli
stanziamenti  di  bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e
regolamentari adottate dall'Ente;
    e) provvede  alla  riscossione  delle entrate, al pagamento delle
spese  nonche'  alle  assegnazioni  di  fondi  agli organi periferici
secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
    f) cura  l'istruttoria  degli  affari  che  il  presidente dovra'
sottoporre  al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi
necessari per le deliberazioni;
    g) partecipa  alle  sedute  del consiglio di amministrazione, con
facolta'  di  esprimere  il  proprio  parere  sulle  questioni  poste
all'ordine del giorno;
    h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione
e ne cura la conservazione;
    i) esegue le direttive impartite dal presidente;
    j) cura la tenuta della contabilita' dell'Ente, dei libri e delle
scritture  contabili, nonche' della corrispondenza, conservandone gli
atti ed i relativi documenti;
    k) redige   annualmente   il  bilancio  preventivo,  le  relative
variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili
e li invia al collegio dei revisori dei conti;
    l) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
    m) sottoscrive  gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                               Art. 9.
                   Collegio dei revisori dei conti

  1. Il controllo della gestione dell'Ente e' affidato ad un collegio
di  revisori  dei  conti,  nominato  con  decreto  dal Ministro della
giustizia e composto da:
    a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di
presidente;
    b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  tra  i  dirigenti  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello
stato;
    c) tre   revisori   effettivi  e  tre  supplenti,  scelti  fra  i
funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.
  2. Il collegio dei revisori dei conti:
    a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
    b) accerta  la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili;
    c) esamina  il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
    d) accerta,   ogni   qualvolta   sia   ritenuto   necessario,  la
consistenza di cassa;
    e) invia  al  consiglio  di  amministrazione  il  verbale di ogni
seduta del collegio;
    f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento
della   gestione   dell'Ente   e   ad   inviarla   al   consiglio  di
amministrazione ed al Ministro della giustizia.
  3.   I   revisori  dei  conti  esercitano  il  loro  mandato  anche
individualmente   ed   assistono   alle   sedute   del  consiglio  di
amministrazione, alle quali devono essere invitati.
  4.  I  componenti del collegio restano in carica per quattro anni e
possono  essere  confermati  in misura non superiore alla meta' degli
stessi.
  5. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i
revisori nominati nel corso del periodo.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                              Art. 10.
                   Comitato di indirizzo generale

  1. Il comitato di indirizzo generale e' composto dai rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito  di  ciascun  comparto del personale dell'Amministrazione
penitenziaria. La rappresentativita' e' definita ogni anno in base ai
dati delle adesioni del personale alle organizzazioni sindacali.
  2.  Il  comitato  di  indirizzo  generale  propone  al consiglio di
amministrazione  gli  orientamenti  emersi  in tema di programmazione
generale   delle   attivita'   dell'Ente,   di  obiettivi  strategici
pluriennali  o  rispettive  priorita',  di  linee di indirizzo per la
pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.
  3. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali ed al fine di
rendere  piu' efficace la propria attivita', il comitato di indirizzo
generale  puo'  istituire al proprio interno commissioni permanenti o
temporanee.

        
      
          

            Titolo II
ORGANI
Capo I
Organi centrali

          

        
                            Art. 10-bis.
          Funzionamento del comitato di indirizzo generale

  1.  Il comitato e' presieduto dal presidente dell'ente, o da un suo
delegato.
  2.  Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige la seduta
dei lavori.
  3. Il presidente convoca il comitato di indirizzo generale ogni sei
mesi  e,  in  via  straordinaria,  ogni  qualvolta  se ne presenti la
necessita'  o quando ne e' fatta richiesta da un numero di componenti
che  rappresentino  almeno  un  terzo del comitato, con l'indicazione
degli argomenti da trattare.
  4. Alle sedute intervengono il segretario dell'Ente e il presidente
del  collegio  dei  revisori.  Il presidente puo' farsi assistere dai
componenti  del consiglio di amministrazione nonche' da dirigenti del
Dipartimento.
  5.  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un funzionario
dell'Ente.
  6.  Per  la  validita'  delle  riunioni  occorre  la presenza della
maggioranza dei componenti.

        
      
          

            Capo II
Organi periferici

          

        
                              Art. 11.
               Individuazione degli organi periferici

  1. Sono organi periferici dell'Ente:
    a) il gestore;
    b) il comitato di indirizzo locale.

        
      
          

            Capo II
Organi periferici

          

        
                              Art. 12.
                               Gestore

  1.  Il  presidente,  ai  sensi dell'art. 5, lettera i), nomina, per
ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso
la sede stessa.
  2. Il gestore:
    a) e'  responsabile  del  normale  funzionamento e della corretta
conduzione delle attivita' cui e' preposto;
    b) dirige  e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti
alla  gestione  alla  quale  e'  preposto,  della  cui opera risponde
direttamente;
    c) provvede   agli   acquisti,   in  osservanza  delle  direttive
impartite dagli organi centrali dall'Ente;
    d) ha  in  consegna  il  denaro, le merci ed i materiali relativi
alla  sua gestione, nonche', i locali, le attrezzature ed i materiali
messi a disposizione, dall'Amministrazione;
    e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;
    f) riscuote somme per conto dell'Ente;
    g) formula  agli  organi  centrali dell'Ente, con il concorso del
comitato di indirizzo locale, proposte per migliorare il servizio;
    h) tiene  la  contabilita', compila e sottoscrive i rendiconti da
inviare agli organi centrali dell'Ente;
    i) accerta,  con  il concorso del comitato di indirizzo locale, i
cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;
    l) propone  agli  organi  centrali dell'Ente, con il concorso del
comitato  di  indirizzo  locale,  il  fuori  uso  di  beni  mobili in
dotazione  alla  sua  gestione  e ne esegue lo scarico dai rispettivi
registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;
    m) provvede  alla  ordinaria  manutenzione  delle attrezzature in
dotazione;
    n) esegue  le  deliberazioni  del comitato di indirizzo locale in
materia  di  destinazione  dei  fondi  da  utilizzarsi in sede locale
nell'ambito  delle  direttive  generali  stabilite  dal  consiglio di
amministrazione.

        
      
          

            Capo II
Organi periferici

          

        
                              Art. 13.
                    Comitato di indirizzo locale

  1. Il comitato di indirizzo locale e' cosi' composto:
    a) direttore  dell'istituto,  o  servizio penitenziario, scuola o
istituto  d'istruzione,  per  le sedi decentrate, ovvero un dirigente
designato    dal    capo    del   dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria, per la sede del dipartimento, che lo presiede;
    b) quattro  dipendenti  dell'Amministrazione  penitenziaria,  che
manifestino   la   propria  disponibilita'  ad  assumere  l'incarico,
designati  per  sorteggio  tra  quelli  in  servizio  presso  la sede
interessata,  di  cui  uno  scelto  tra  il personale appartenente ai
profili  professionali del comparto ministeri. Essi restano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
  2.  Il comitato di indirizzo locale e' convocato dal presidente, in
via  ordinaria,  almeno  ogni  sei mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da  un  terzo  dei  componenti  con  l'indicazione degli argomenti da
trattare.   Alle   sedute  del  comitato  di  indirizzo  locale  puo'
partecipare il gestore.
  3. Il comitato di indirizzo locale:
    a) formula  proposte  sull'attivita'  che  il gestore e' tenuto a
svolgere  in  attuazione  delle  disposizioni  impartite dagli organi
centrali  dell'Ente,  ai quali riferisce direttamente sulle eventuali
irregolarita' riscontrate;
    b) presenta   annualmente  una  relazione  agli  organi  centrali
dell'Ente sull'andamento delle attivita' svolte;
    c) concorre,  con  il gestore, alla formulazione di proposte agli
organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;
    d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite
e di eventuali avarie delle merci;
    e) concorre,  con  il gestore, alla formulazione di proposte agli
organi  centrali  dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed
alla eventuale loro sostituzione;
    f) delibera  sulla  eventuale  destinazione degli utili riservati
dal  consiglio  di  amministrazione alle attivita' locali nell'ambito
delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

        
      
          

            Capo II
Organi periferici

          

        
                              Art. 14.
                              Compensi

  1.   Per  la  partecipazione  alle  sedute,  al  Presidente  ed  ai
componenti   degli  organi  statutari  centrali  e  periferici,  sono
corrisposti  gettoni  di  presenza, il cui ammontare e' stabilito con
decreto  emanato  dal  Ministro  della  giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.

        
      
          

            Titolo III
AMMINISTRAZIONE

          

        
                              Art. 15.
                             Patrimonio

  1. Il patrimonio dell'Ente e costituito da:
    a) beni  mobili  ed  immobili  gia'  di  proprieta'  dell'Ente di
assistenza  degli  orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia;
    b) beni   mobili  ed  immobili  derivanti  dall'estinzione  delle
gestioni  fuori  bilancio  di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge
15 dicembre 1990, n. 395;
    c) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
    d) beni  di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione
o ad altro titolo;
    e) titoli   pubblici   e  privati  acquisiti  o  acquisibili  per
eventuale investimento di disponibilita' finanziarie;
    f) fondi  in  deposito o disponibili presso istituti di credito e
in cassa.

        
      
          

            Titolo III
AMMINISTRAZIONE

          

        
                              Art. 16.
                               Entrate

  1.   Le   entrate   dell'Ente   di   assistenza  per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti
ed entrate in conto capitale.
  2. Le entrate correnti sono costituite:
    a) dalle rendite patrimoniali;
    b) dagli  interessi  sui  depositi  effettuati presso istituti di
credito;
    c) dai  proventi  che  la  legislazione  vigente  ed  ogni  altra
disposizione assegna all'Ente;
    d) da  eventuali  contributi,  oblazioni,  sovvenzioni  di Enti o
privati cittadini;
    e) dagli  aggi  sulla  vendita dei generi di monopolioe di valori
bollati,  effettuata  presso  gli  istituti  penitenziari, attribuiti
dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    f) da   contributi  mensili  liberamente  offerti  dal  personale
dell'Amministrazione penitenziaria;
    g) dai   proventi   derivanti   dall'applicazione   di   sanzioni
disciplinari   al  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
mediante  riassegnazione  all'Ente con le modalita' di cui al secondo
comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;
    h) dai  proventi derivanti dalla gestione delle attivita', di cui
al comma 1, lettera d), dell'art. 2 del presente statuto;
    i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
    l) da entrate eventuali e diverse.
  3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
    a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
    b) rimborsi di titoli di proprieta';
    c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
    d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

        
      
          

            Titolo III
AMMINISTRAZIONE

          

        
                              Art. 17.
                        Esercizio finanziario

  1.  L'esercizio  finanziario  e'  annuale e va dal 1° gennaio al 31
dicembre.

        
      
          

            Titolo III
AMMINISTRAZIONE

          

        
                              Art. 18.
                      Gestione delle attivita'

  1.   Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,  l'Ente
provvede  con  le  modalita'  previste dal comma 4 dell'art. 19 della
legge  16 ottobre  1991,  n. 321, nonche', con i mezzi ed i locali di
cui  al  comma 3  dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli  organi  di controllo
secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2008
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

                     Il Ministro della giustizia
                               Scotti

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 192