ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
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DIREZIONE
GENERALE
Area
Prestazioni e Contributi
Ufficio
Normativa e Circolari
CIRCOLARE
N. 6, DEL 16/11/2005
Oggetto:
Indennita' di trasferta e maggiorazioni retributive corrisposte in via continuativa ai trasfertisti.
Sommario:
Con
la presente circolare, si ricostruisce la disciplina relativa
all'assoggettamento a prelievo contributivo delle somme corrisposte a titolo di
indennita' di trasferta fornendo le istruzioni necessarie alla luce
dell'evoluzione della prassi contrattuale.
1.
Indennità giornaliera di trasferta.
Somme
escluse dalla base imponibile ai fini contributivi.
Gli
originali profili evolutivi che caratterizzano le modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa nell’ambito dei molteplici settori dello spettacolo e
dello sport professionistico determinano sovente la necessità di ottimizzare
l’applicazione di istituti di carattere generale, la cui disciplina è
evidentemente concepita in relazione ad attività fondate sulla sostanziale
stabilità del rapporto di lavoro e del luogo di svolgimento della prestazione
lavorativa.
É
questo il caso dell’indennità di trasferta, nel cui novero rientrano le somme
corrisposte al lavoratore nel caso in cui sia chiamato a svolgere una
prestazione lavorativa fuori della sede di lavoro in cui lo stesso è tenuto
contrattualmente a prestare la sua attività, preordinate, in linea di
principio, a finanziare le spese connesse a tale mutamento delle condizioni
lavorative.
Nel
merito, anche in ragione delle norme che hanno operato l’armonizzazione della
base imponibile ai fini dell’assicurazione obbligatoria con quella valida ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Decreto Legislativo
2.9.1997, n. 314), vale la pena ricordare, preliminarmente, i profili generali
che regolano la disciplina fiscale del citato istituto, già esaminati
nell’ambito della circolare ENPALS n. 3 del 19.2.1998.
Al
riguardo si ricorda come il trattamento fiscale dell’indennità di trasferta sia
stabilito dal comma 5 dell’articolo 51 (ex art. 48) del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
con una differenziazione a seconda che la trasferta avvenga o meno nell’ambito
del territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente.
A)
Trasferta nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
Le
indennità, così come i rimborsi spese, concorrono integralmente a formare il
reddito con l’esclusione dei rimborsi per spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore (biglietti, ricevute taxi, ecc…) oltre che
dalla documentazione interna ove risulti in quale giorno l’attività del
dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.
Il
riferimento è il territorio comunale e non ha alcuna rilevanza la sua ampiezza
o l’eventuale ripartizione in entità subcomunali (frazioni).
B)
Trasferta fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
La
norma vigente prevede tre sistemi, l’uno alternativo all’altro, la cui scelta
deve essere effettuata con riferimento all’intera trasferta. Pertanto, non è
consentito nell’ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le
singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori della
sede di lavoro:
a)
indennità forfetaria.
Sono
escluse dall’imponibile le indennità di trasferta fino a € 46,48 al giorno se
nell’ambito del territorio nazionale e sino a € 77,47 se all’estero.
Questa
franchigia non è in relazione alla durata della trasferta che può essere anche
inferiore alle 24 ore e anche senza pernottamento.
Inoltre,
non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici delle spese di
viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto quando
siano effettuati sulla base di idonea documentazione;
b)
rimborso misto.
Nel
caso in cui l’indennità di trasferta venga corrisposta unitamente al rimborso
analitico delle spese di vitto e alloggio, la quota esente è ridotta di:
-un
terzo in caso di rimborso o di vitto o di alloggio (anche se forniti
gratuitamente) ed è, pertanto pari a € 30,99 (€ 51,65 se all’estero);
-di
due terzi in caso di rimborso e di vitto e di alloggio (anche se forniti
gratuitamente) ed è, pertanto, pari a € 15,49 (€ 25,82 se all’estero).
Anche
in questo caso, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, ivi compresa
l’indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito
quando effettuati sulla base di idonea documentazione;
c)
rimborso analitico.
Oltre
ai rimborsi delle spese di vitto e alloggio, di viaggio, anche sotto forma di
indennità chilometrica, e di trasporto che non concorrono a formare il reddito,
sono esclusi da imposizione i rimborsi per ulteriori spese (telefono,
parcheggio, ecc…), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal
dipendente in trasferta sino a € 15,49 al giorno elevate a € 25,82 per
trasferta all’estero.
Si
precisa che, a prescindere dal sistema di tassazione scelto, per quanto
riguarda la documentazione del viaggio e trasporto, mentre i viaggi compiuti
con mezzi pubblici (ferrovie, aerei ecc…) sono direttamente documentabili
mediante l’esibizione del titolo di viaggio, le spese per i viaggi compiuti con
mezzi propri devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base
di elementi concordanti, sia diretti che indiretti.
Pertanto,
relativamente all’indennità chilometrica per le trasferte fuori del comune, è
necessario e sufficiente che, in sede di liquidazione, l’ammontare
dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di
automezzo usato e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di
autovettura e detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna
conservata dal datore di lavoro.
2.
Indennità giornaliera di trasferta. Sede di lavoro.
Per
quanto sopra esposto, risulta evidente che l’elemento essenziale della
differenziazione impositiva è la sede di lavoro, che deve essere individuata in
modo certo.
Al
riguardo, il Decreto Legislativo 26.5.1997, n. 152, di attuazione della
direttiva 91/533/CEE, stabilisce che il datore di lavoro “è tenuto a fornire al
lavoratore, entro trenta giorni dalla data di assunzione” le informazioni
relative al contratto o rapporto di lavoro, tra cui “il luogo di lavoro” (comma
1, art. 1).
L’obbligo
può essere adempiuto sia nel contratto di lavoro che nella lettera di
assunzione o in ogni altro documento scritto (comma 2, art. 1), anche
attraverso il rinvio alle relative previsioni del contratto collettivo di
lavoro applicato.
In
caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell’obbligo in
questione, il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro
che provvede ad intimare al datore di lavoro il rispetto della norma entro il
termine di quindici giorni (comma 1, art. 4) e, in caso di inottemperanza alla
richiesta, è applicabile al datore di lavoro la sanzione amministrativa
prevista dal comma 2 dell’articolo 4.
L’individuazione
della sede di lavoro, così come ogni eventuale modifica della stessa, è rimessa
alla concorde volontà delle parti, nel rispetto delle modalità stabilite dal
contratto collettivo di lavoro di riferimento.
Si fa
presente che l’esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di
indennità di trasferta, nei limiti indicati al punto 1 della presente
circolare, opera anche nel caso in cui le parti, all’atto della stipula del
contratto, siano a conoscenza dei luoghi in cui verranno presumibilmente svolte
una o più trasferte di lavoro.
3.
Indennità e maggiorazioni di retribuzione in via continuativa.
Diversa
è la disciplina dell’indennità e delle maggiorazioni di retribuzione
corrisposte in via continuativa ai cosiddetti trasfertisti ossia a quella
particolare tipologia di lavoratori che, per contratto, sono tenuti
all’espletamento della propria attività in luoghi sempre diversi e variabili.
Ai
lavoratori in questione viene attribuita una indennità, chiamata o meno di
trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione che, in realtà, non è
legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni
retribuiti ovvero senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente
recato in trasferta, per quanto tempo e dove si sia svolta la trasferta stessa.
Gli
elementi identificativi di tale figura di lavoratore sono, dunque, l’assenza di
una qualsiasi sede di lavoro determinata e l’attribuzione, per contratto, di
una maggiorazione di retribuzione o di una indennità forfetaria ossia con
carattere continuativo e senza alcun controllo circa l’effettuazione o meno di
prestazioni in trasferta.
Al
riguardo, si ricorda che è irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le
motivazioni della decisione contrattuale, se cioè dipenda da una volontà delle
parti di semplificare le modalità di calcolo della retribuzione, trattandosi di
soggetti che, per l’attività svolta, sono di frequente in trasferta, ovvero se
dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di
assunzione non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata, cosicché non
è possibile individuare quando il dipendente sia in trasferta, né, tanto meno,
se è in trasferta all’interno o all’esterno del territorio comunale.
Per
l’assoggettamento contributivo delle indennità e delle maggiorazioni di
retribuzione corrisposte ai trasfertisti, occorre fare riferimento alle
disposizioni in materia di prelievo fiscale (comma 6 dell’articolo 51 del TUIR)
che, in deroga al principio della tassazione di tutto ciò che il dipendente
riceve, stabiliscono la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle
indennità e delle maggiorazioni retributive in questione.
Ai
fini di prevenire eventuali fenomeni elusivi, la norma ha previsto la
possibilità di stabilire, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali, categorie
di lavoratori alle quali può essere applicato l’istituto dell’indennità di
trasferta continuativa sulla base delle agevolazioni indicate al citato comma 6
dell’articolo 51 del TUIR.
Ad
oggi, non risultano essere state emanate disposizioni al riguardo.
Il
Direttore Generale
(Massimo
Antichi)