Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

 

 

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Direzione Generale

 

 

 

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA    

 

Circolare   n.    10   del 20.02.2004

Protocollo n.     548 / CS

 

 

- Ai Servizi, Uffici e Consulenze della

  Direzione Generale

LORO SEDI

 

 

 

- Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

LORO SEDI

 

 

e, p.c.,

- Al Sig. Presidente

- Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per Calciatori, Allenatori di calcio e Sportivi Professionisti

- Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto:

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale (anno 2004).

 

 

Sommario:

Il decreto 30 gennaio 2004, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato, per l’anno 2004, le retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 398/1987.

 

           

 

1.Retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6.2.2004 è stato pubblicato il decreto 30 gennaio 2004 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze recante: “Determinazione, per l’anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”.

 

Il decreto in trattazione stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 398/87, le retribuzioni convenzionali, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono, relativamente ai settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo, le seguenti:

  

 

SETTORE

 

QUALIFICHE

 

 

 

 

Industria

Cinemato-

grafica

 

Figure

professionali di massimo

livello (7°livello)

 

€ 3.365,44

 

Figure

professionali

intermedie

(6° livello

A e B)

 

€ 2.834,20

 

Assistenti attività

professionali e capi squadra

(5°livello)

€ 2.529,21

 

Maestranze

qualificate (3° e 4° livello)

 

 

€ 2403,89

 

Aiuti attività

tecniche e

professionali

(2° livello)

 

 

€ 1.974,69

 

Operai

Generici

 

 

 

 

€ 1.819,41

 

Generici

cinemato-

grafici

 

 

 

€ 1.732,91

 

 

Spettacolo

Impiegati

Direttivi

 

€ 1.917,01

Impiegati con

funzioni

direttive

€ 1.721,81

Impiegati di concetto

 

€ 1.565,99

Impiegati d’ordine

 

€ 1.416,27

Operai

Specializzati

 

€ 1.526,62

Operai

 

 

€ 1.339,74

 

Professori

d’orchestra

€ 1.819,41

Artisti del coro

€ 1.374,68

Tersicorei

 

€ 1.630,88

Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale

€ 1.356,39

 

 In merito a quanto sopra rappresentato si ritiene utile ricordare che:

·         il calcolo della contribuzione dovuta in base alle retribuzioni convenzionali nonché la riduzione di dieci punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro riguardano, esclusivamente, i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio, per l’esecuzione di opere commesse o attività lavorative, in Paesi extracomunitari;

·         la stessa normativa non può essere applicata nei confronti del personale artistico non elencato nella tabella sopra riportata e nei confronti di quelle categorie di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro.

 


2.  Regolarizzazione periodi pregressi

Le imprese che, a decorrere dal mese di gennaio 2004, avessero assolto gli adempimenti contributivi in base alle retribuzioni convenzionali fissate dal precedente decreto ministeriale del 13 gennaio 2003, sono tenute a versare le differenze contributive a debito, per ogni periodo interessato, entro e non oltre il 16 aprile 2004, (scadenza versamento contribuzione relativa al mese di marzo 2004).

La regolarizzazione delle partite debitorie dovrà essere effettuata, secondo le disposizioni vigenti, a mezzo mod. 031/RC1 (compilato interamente nei quadri A e B) in sostituzione del mod. 031/R relativo ai singoli mesi da regolare, apponendo, nello spazio riservato alle “comunicazioni impresa”, la dicitura “regolarizzazione retribuzioni convenzionali DM 30.1.04”.

         Per quanto concerne la compilazione del sopra citato modello 031/RC1 si fa infine presente che:

·         deve essere specificato il “periodo di riferimento” (es. gennaio 2004);

·         devono essere riportati tutti i dati anagrafici dell’impresa;

·         deve essere barrata la casella attestante che il nuovo modello è presentato a variazione di precedenti denunce (Sez. 1);

Il relativo conguaglio andrà versato, senza aggravio di somme aggiuntive, con l’apposito mod. F24, indicando i codici “causale contributo” CCLS (Contributi correnti lavoratori dello spettacolo) oppure CCSP (Contributi correnti sportivi professionisti).

E’ appena il caso di ricordare che nella redazione del mod. 031/CM, che dovrà essere presentato entro il 25/04/03, si dovranno trascrivere direttamente i corretti importi contenuti nella presente circolare.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

 

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