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Ente Nazionale di Previdenza e
di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale
Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n.
06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 Direzione Generale |
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
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Circolare
n.
10 del 20.02.2004 Protocollo n.
548 / CS |
- Ai
Servizi, Uffici e Consulenze della Direzione Generale LORO SEDI |
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Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI |
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e, p.c., |
- Al Sig. Presidente - Ai Sigg. Componenti il Comitato di
Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per Calciatori, Allenatori di
calcio e Sportivi Professionisti - Ai Sigg. Componenti il Collegio
Sindacale LORO
SEDI |
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Oggetto: |
Retribuzioni
convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi in materia di
sicurezza sociale (anno 2004). |
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Sommario: |
Il decreto 30 gennaio 2004,
emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato, per l’anno 2004, le
retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 398/1987. |
1.Retribuzioni
convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987
Si comunica che nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6.2.2004 è stato pubblicato il decreto
30 gennaio 2004 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze recante:
“Determinazione, per l’anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di cui
all’art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”.
Il decreto in trattazione
stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004 e
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi del D.L.
n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 398/87, le retribuzioni convenzionali, da
prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni
obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale,
sono, relativamente ai settori dell’industria
cinematografica e dello spettacolo, le seguenti:
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SETTORE |
QUALIFICHE |
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Industria Cinemato- grafica |
Figure professionali di massimo livello (7°livello) € 3.365,44 |
Figure professionali intermedie (6° livello A e B) € 2.834,20 |
Assistenti attività professionali e capi squadra (5°livello) € 2.529,21 |
Maestranze qualificate (3°
e 4° livello) € 2403,89 |
Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello) € 1.974,69 |
Operai Generici € 1.819,41 |
Generici cinemato- grafici € 1.732,91 |
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Spettacolo |
Impiegati Direttivi € 1.917,01 |
Impiegati con funzioni direttive € 1.721,81 |
Impiegati di concetto € 1.565,99 |
Impiegati d’ordine € 1.416,27 |
Operai Specializzati € 1.526,62 |
Operai € 1.339,74 |
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Professori d’orchestra € 1.819,41 |
Artisti del coro € 1.374,68 |
Tersicorei € 1.630,88 |
Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale € 1.356,39 |
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In merito a quanto sopra rappresentato si ritiene utile ricordare
che:
·
il
calcolo della contribuzione dovuta in base alle retribuzioni convenzionali
nonché la riduzione di dieci punti
dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro riguardano,
esclusivamente, i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o
trasferiti da detto territorio, per l’esecuzione di opere commesse o attività
lavorative, in Paesi extracomunitari;
·
la stessa
normativa non può essere applicata nei confronti del personale artistico non
elencato nella tabella sopra riportata e nei confronti di quelle categorie di
lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. Regolarizzazione periodi pregressi
Le imprese che, a decorrere dal mese di gennaio
2004, avessero assolto gli adempimenti contributivi in
base alle retribuzioni convenzionali fissate dal precedente decreto
ministeriale del 13 gennaio 2003, sono tenute a versare le differenze
contributive a debito, per ogni periodo interessato, entro e non oltre il 16 aprile
2004, (scadenza versamento contribuzione relativa al mese di marzo 2004).
La regolarizzazione delle
partite debitorie dovrà essere effettuata, secondo le
disposizioni vigenti, a mezzo mod. 031/RC1 (compilato interamente nei quadri A
e B) in sostituzione del mod.
031/R relativo ai singoli mesi da regolare, apponendo, nello spazio riservato
alle “comunicazioni impresa”, la dicitura “regolarizzazione retribuzioni
convenzionali DM 30.1.04”.
Per
quanto concerne la compilazione del sopra citato modello 031/RC1
si fa infine presente che:
·
deve essere
specificato il “periodo di riferimento” (es. gennaio 2004);
·
devono essere
riportati tutti i dati anagrafici dell’impresa;
·
deve essere
barrata la casella attestante che il nuovo modello è presentato a variazione di
precedenti denunce (Sez. 1);
Il relativo conguaglio andrà versato, senza
aggravio di somme aggiuntive, con l’apposito mod. F24,
indicando i codici “causale contributo” CCLS (Contributi correnti lavoratori
dello spettacolo) oppure CCSP (Contributi correnti sportivi professionisti).
E’ appena il caso di ricordare che nella
redazione del mod. 031/CM, che dovrà essere presentato entro il 25/04/03, si
dovranno trascrivere direttamente i corretti importi contenuti nella presente
circolare.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)