LA PRESTAZIONE SPORTIVA DEI CALCIATORI NON PROFESSIONISTI: RIFLESSI PREVIDENZIALI

di Mauro Sferrazza.

 

Il calciatore non professionista

Occorre, anzitutto, intendersi sull’esatto concetto di calciatore “non professionista”: la nozione è ricavabile dall’art. 29 delle N.O.I. (Norme organizzative interne della F.I.G.C.) che così definisce quei calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, gli atleti che praticano il calcio a cinque e quelli che effettuano attività ricreativa.

Gli accordi economici

La predetta disposizione pone, poi, un principio fondamentale: per i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro di natura sia autonoma, che subordinata. Sono possibili, peraltro esclusivamente per i calciatori partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D., solo rimborsi forfetari di spesa, premi ed indennità di trasferta.

Con questo nucleo normativo, il legislatore federale ha inteso definire, in modo inequivoco, quella che è la sostanza dello status del calciatore dilettante e che vale a distinguerlo dal professionista, anche se, per completezza espositiva, deve rilevarsi come la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato l’inutilità della qualificazione data da una federazione a scapito dell’accertamento, nel singolo caso, della natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta (v. Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, in Foro italiano, Rep. 2000, voce Unione europea, n, 911).

L’art. 94 ter delle suddette N.O.I. specifica forma, contenuto e limiti dei suddetti accordi economici. Premesso che tali accordi (da depositarsi a cura delle parti presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione) devono essere necessariamente informati al principio sopra richiamato, in estrema sintesi è possibile ricordare che rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono superare il limite giornaliero di € 61,97 per non più di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni per la fase di preparazione all’attività stagionale, mentre, per ciò che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere ai suddetti calciatori premi che non superino però euro 77,47 per ogni prestazione.

In alternativa ai predetti rimborsi ed indennità le società possono corrispondere ai calciatori di cui trattasi una somma lorda annuale, che non può essere superiore ad € 25.822.

Eventuali accordi integrativi e sostitutivi che prevedono l’erogazione di somme maggiori a quelle di cui sopra, sono ovviamente nulli e privi di qualsivoglia efficacia e comportano il deferimento davanti agli organi di giustizia sportiva per illecito disciplinare.

In definitiva, a favore dei calciatori “non professionisti” non sono previste e non sono possibili erogazioni di natura retributiva, attesa l’incompatibilità ontologica tra lavoro e pratica dilettantistica.

Riflessi previdenziali: la normativa statale

Rimane, dunque, da verificare come tale assetto economico, si traduca sul piano previdenziale.

In tal ottica dobbiamo fare un passo indietro, per risalire alla legge n. 366 del 1973 che, all’art. 1, estende l’assicurazione previdenziale obbligatoria (c.d. I.V.S., ossia invalidità, vecchiaia, superstiti) gestita dall’Enpals ai calciatori contrattualmente legati alle società sportive aderenti alla F.I.G.C. che partecipano a campionati di serie A, B o C. Siffatta tutela previdenziale è stata, poi, confermata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 che, per la prima volta nel nostro Paese, ha dettato una disciplina per lo sport professionistico. Le società sportive professionistiche, dunque, hanno l’obbligo di versare all’Ente previdenziale sopra indicato i contributi assicurativi I.V.S.  Si aggiunga che tale previsione è anche conseguenza del disposto di cui all’art. 3 della predetta legge n. 91/1981, secondo cui la prestazione a titolo oneroso del calciatore professionista, va inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Orbene, ciò premesso, deve constatarsi che non si rinviene nel nostro ordinamento una struttura normativa simile per i calciatori non professionisti. Silenzio del legislatore sul punto che è ancora più eloquente e significativo laddove lo si raffronti con l’esistenza di specifiche norme per il calcio dilettantistico che, invece, disciplinano aspetti fiscali e di natura tributaria.

Ed allora, non resta che concludere che il legislatore non ha ritenuto meritevole di tutela previdenziale la prestazione del calciatore non professionista, considerandola (correttamente, ad avviso di chi scrive) un’attività sportiva resa al di fuori di qualsivoglia contesto lavorativo.

Né, allo stato della normativa, è possibile sostenere la tesi dell’estensibilità al calcio dilettantistico, di quanto previsto per il calcio professionistico dalla legge n. 91/1981, anche considerato che già dallo stesso titolo della legge (“Norme in materia di rapporti tra la società e sportivi professionisti”) si desume che l’ambito di applicazione è limitato, appunto, ai professionisti. Non può, quindi, sotto tale profilo, condividersi il contrario avviso di qualche isolata voce, tanto in dottrina (cfr. Realmonte, L’atleta professionista e l’atleta dilettante, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p. 233), quanto in giurisprudenza (cfr. Pretore Busto Arsizio, sent. 12 dicembre 1984, in Giustizia civile, 1985, p. 2085), secondo cui la predetta legge è applicabile anche al settore del calcio non professionistico.

Allo stesso modo, chi scrive ritiene che -allo stato attuale della normativa pubblica e considerata quella federale- non è possibile pervenire ad una diversa conclusione facendo leva sui principi generali dell’ordinamento giuridico previdenziale.In tal ottica, un’autorevole corrente dottrinale ritiene che qualora, nei singoli casi sia configurabile un rapporto di lavoro, la tutela previdenziale diventa necessaria ed obbligatoria ex art. 38 della Costituzione (cfr. M. Cinelli, Sull’inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo, in Giustizia civile, 1995, p. 1385). Ma l’assunto non è condivisibile sol che si tenga presente l’esclusione, dall’ambito dell’attività di lavoro, della prestazione sportiva resa dal calciatore dilettante, come si ricava dal combinato disposto di cui alle previsioni della legge n. 91/1981 e della N.O.I. della F.I.G.C..

Riflessi previdenziali: la normativa federale

L’inesistenza di una tutela previdenziale per il calciatore dilettante, trova conferma anche in sede di regolamentazione federale. Non è dato riscontrare, infatti, alcuna norma federale -assenza di una disciplina federale in materia che, per inciso, è ancor più importante alla luce delle disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano che prevedono che le Federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari- che ponga un obbligo contributivo in capo alle società sportive del calcio dilettantistico per quanto  ovviamente attiene i calciatori. E ciò a differenza di quanto invece espressamente disposto per i calciatori professionisti (v., ad esempio, art. 7 dello Statuto F.I.G.C., art. 46 delle N.O.I. della F.I.G.C.).

Del resto, se per lo sportivo dilettante non può parlarsi di attività lavorativa, è logico e coerente escludere un corrispondente regime contributivo e previdenziale.

Alla medesima conclusione si perviene considerando la natura risarcitoria (e non retributiva) delle indennità e premi corrisposte ai calciatori dilettanti (così, ad esempio, Tribunale Lucca, 25 ottobre 2000, n. 431, resa a definizione di un giudizio tra INPS ed una società di calcio dilettantistica, che ha ritenuto che «trattasi di erogazioni non suscettibili di essere assoggettate a contribuzione previdenziale siccome estranee ad un rapporto di lavoro ed al campo di applicazione della l. n. 91/1981 e della l. n. 366/1973»).

Si deve, dunque, allo stato concludere per l’inesistenza di una struttura normativa in materia di tutela previdenziale per il calciatore non professionista. Del resto, è necessario ed opportuno ripristinare i corretti confini tra sport professionistico e dilettantistico e deve, in tal senso,  essere richiesto lo sforzo di tutti per ricondurre la pratica sportiva dilettantistica nel suo alveo originario, ripristinandone il fondamentale e corretto valore educativo fondante per ogni comunità.