LA
PRESTAZIONE SPORTIVA DEI CALCIATORI NON PROFESSIONISTI: RIFLESSI PREVIDENZIALI
di Mauro
Sferrazza.
Il
calciatore non professionista
Occorre,
anzitutto, intendersi sull’esatto concetto di calciatore “non professionista”:
la nozione è ricavabile dall’art. 29 delle N.O.I. (Norme organizzative interne
della F.I.G.C.) che così definisce quei calciatori che, a seguito di
tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D.,
compresi quelli di sesso femminile, gli atleti che praticano il calcio a cinque
e quelli che effettuano attività ricreativa.
Gli
accordi economici
La
predetta disposizione pone, poi, un principio fondamentale: per i calciatori
“non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro di natura sia autonoma, che
subordinata. Sono possibili, peraltro esclusivamente per i calciatori
partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D., solo rimborsi forfetari di
spesa, premi ed indennità di trasferta.
Con
questo nucleo normativo, il legislatore federale ha inteso definire, in modo
inequivoco, quella che è la sostanza dello status
del calciatore dilettante e che vale a distinguerlo dal professionista, anche
se, per completezza espositiva, deve rilevarsi come la giurisprudenza
comunitaria ha sottolineato l’inutilità della qualificazione data da una
federazione a scapito dell’accertamento, nel singolo caso, della natura
dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta (v. Corte di
Giustizia, 11 aprile 2000, in Foro
italiano, Rep. 2000, voce Unione
europea, n, 911).
L’art.
94 ter delle suddette N.O.I.
specifica forma, contenuto e limiti dei suddetti accordi economici. Premesso
che tali accordi (da depositarsi a cura delle parti presso il Comitato e le
Divisioni di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione) devono essere
necessariamente informati al principio sopra richiamato, in estrema sintesi è
possibile ricordare che rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono
superare il limite giornaliero di € 61,97 per non più di cinque giorni la
settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni
per la fase di preparazione all’attività stagionale, mentre, per ciò che
concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere
ai suddetti calciatori premi che non superino però euro 77,47 per ogni
prestazione.
In
alternativa ai predetti rimborsi ed indennità le società possono corrispondere
ai calciatori di cui trattasi una somma lorda annuale, che non può essere
superiore ad € 25.822.
Eventuali
accordi integrativi e sostitutivi che prevedono l’erogazione di somme maggiori
a quelle di cui sopra, sono ovviamente nulli e privi di qualsivoglia efficacia
e comportano il deferimento davanti agli organi di giustizia sportiva per
illecito disciplinare.
In
definitiva, a favore dei calciatori “non professionisti” non sono previste e
non sono possibili erogazioni di natura retributiva, attesa l’incompatibilità
ontologica tra lavoro e pratica dilettantistica.
Riflessi
previdenziali: la normativa statale
Rimane,
dunque, da verificare come tale assetto economico, si traduca sul piano
previdenziale.
In tal
ottica dobbiamo fare un passo indietro, per risalire alla legge n. 366 del 1973
che, all’art. 1, estende l’assicurazione previdenziale obbligatoria (c.d.
I.V.S., ossia invalidità, vecchiaia, superstiti) gestita dall’Enpals ai
calciatori contrattualmente legati alle società sportive aderenti alla F.I.G.C.
che partecipano a campionati di serie A, B o C. Siffatta tutela previdenziale è
stata, poi, confermata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 che, per la prima volta
nel nostro Paese, ha dettato una disciplina per lo sport professionistico. Le
società sportive professionistiche, dunque, hanno l’obbligo di versare all’Ente
previdenziale sopra indicato i contributi assicurativi I.V.S. Si aggiunga che tale previsione è anche
conseguenza del disposto di cui all’art. 3 della predetta legge n. 91/1981,
secondo cui la prestazione a titolo oneroso del calciatore professionista, va
inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Orbene,
ciò premesso, deve constatarsi che non si rinviene nel nostro ordinamento una
struttura normativa simile per i calciatori non professionisti. Silenzio del
legislatore sul punto che è ancora più eloquente e significativo laddove lo si
raffronti con l’esistenza di specifiche norme per il calcio dilettantistico
che, invece, disciplinano aspetti fiscali e di natura tributaria.
Ed
allora, non resta che concludere che il legislatore non ha ritenuto meritevole
di tutela previdenziale la prestazione del calciatore non professionista,
considerandola (correttamente, ad avviso di chi scrive) un’attività sportiva
resa al di fuori di qualsivoglia contesto lavorativo.
Né, allo
stato della normativa, è possibile sostenere la tesi dell’estensibilità al
calcio dilettantistico, di quanto previsto per il calcio professionistico dalla
legge n. 91/1981, anche considerato che già dallo stesso titolo della legge
(“Norme in materia di rapporti tra la società e sportivi professionisti”) si
desume che l’ambito di applicazione è limitato, appunto, ai professionisti. Non
può, quindi, sotto tale profilo, condividersi il contrario avviso di qualche
isolata voce, tanto in dottrina (cfr. Realmonte, L’atleta professionista e l’atleta dilettante, in Rivista di diritto sportivo, 1997, p.
233), quanto in giurisprudenza (cfr. Pretore Busto Arsizio, sent. 12 dicembre
1984, in Giustizia civile, 1985, p.
2085), secondo cui la predetta legge è applicabile anche al settore del calcio
non professionistico.
Allo
stesso modo, chi scrive ritiene che -allo stato attuale della normativa
pubblica e considerata quella federale- non è possibile pervenire ad una
diversa conclusione facendo leva sui principi generali dell’ordinamento
giuridico previdenziale.In tal ottica, un’autorevole corrente dottrinale
ritiene che qualora, nei singoli casi sia configurabile un rapporto di lavoro,
la tutela previdenziale diventa necessaria ed obbligatoria ex art. 38 della Costituzione (cfr. M. Cinelli, Sull’inquadramento a fini previdenziali del
lavoro sportivo, in Giustizia civile,
1995, p. 1385). Ma l’assunto non è condivisibile sol che si tenga presente
l’esclusione, dall’ambito dell’attività di lavoro, della prestazione sportiva
resa dal calciatore dilettante, come si ricava dal combinato disposto di cui
alle previsioni della legge n. 91/1981 e della N.O.I. della F.I.G.C..
Riflessi
previdenziali: la normativa federale
L’inesistenza
di una tutela previdenziale per il calciatore dilettante, trova conferma anche
in sede di regolamentazione federale. Non è dato riscontrare, infatti, alcuna
norma federale -assenza di una disciplina federale in materia che, per inciso,
è ancor più importante alla luce delle disposizioni dell’ordinamento giuridico
italiano che prevedono che le Federazioni sportive sono rette da norme
statutarie e regolamentari- che ponga un obbligo contributivo in capo alle
società sportive del calcio dilettantistico per quanto ovviamente attiene i calciatori. E ciò a
differenza di quanto invece espressamente disposto per i calciatori
professionisti (v., ad esempio, art. 7 dello Statuto F.I.G.C., art. 46 delle
N.O.I. della F.I.G.C.).
Del
resto, se per lo sportivo dilettante non può parlarsi di attività lavorativa, è
logico e coerente escludere un corrispondente regime contributivo e
previdenziale.
Alla
medesima conclusione si perviene considerando la natura risarcitoria (e non
retributiva) delle indennità e premi corrisposte ai calciatori dilettanti
(così, ad esempio, Tribunale Lucca, 25 ottobre 2000, n. 431, resa a definizione
di un giudizio tra INPS ed una società di calcio dilettantistica, che ha
ritenuto che «trattasi di erogazioni non suscettibili di essere assoggettate a
contribuzione previdenziale siccome estranee ad un rapporto di lavoro ed al
campo di applicazione della l. n. 91/1981 e della l. n. 366/1973»).
Si deve, dunque, allo stato
concludere per l’inesistenza di una struttura normativa in materia di tutela
previdenziale per il calciatore non professionista. Del resto, è
necessario ed opportuno ripristinare i corretti confini tra sport
professionistico e dilettantistico e deve, in tal senso, essere richiesto lo sforzo di tutti per
ricondurre la pratica sportiva dilettantistica nel suo alveo originario,
ripristinandone il fondamentale e corretto valore educativo fondante per ogni
comunità.