DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28
Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
(GU n. 70 del 24.3.2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali;
Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio
2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18
aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle
forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre
2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e
per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Investimenti delle risorse dei
fondi pensione
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le
attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli
iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento
qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b)
i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti
di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e
dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa
comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di
recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi
e i criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono
periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della
rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
5-quater.
Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno
informativa agli iscritti delle scelte di investimento e
predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della
propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di
misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il
documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a
disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o
dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
2. Al comma
13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il
patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura
predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita'
che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono
in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.».
3.
Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle
seguenti:
«comma 5-bis».
4. Al comma 3
dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le
parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
5. Al comma
13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono
inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di
terzi,».
6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con
i quali e' consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi
dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209».
Art. 2.
Erogazione delle rendite
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».
Art. 3.
Banca depositaria
1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai
commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata
una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata
a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE,
ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva
85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca avente sede
legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato
membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche
previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato
membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme
pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.».
Art. 4.
Mezzi patrimoniali
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art.
7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi
biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un
determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei
criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati
in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo
che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia'
sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano
in conformita' alle norme che li disciplinano.
2. Con
regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la
determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo
29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,
n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle
quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere
attivita' insufficienti.
3. La COVIP puo', nei confronti delle
forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita'
dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2. Restano
ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti
gestori.».
Art. 5.
Attivita' transfrontaliera
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
«Art.
15-bis (Operativita' all'estero delle forme pensionistiche
complementari italiane). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4,
comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della
capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della
COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo
svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con
riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno
Stato membro dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le
procedure e le condizioni per il rilascio della predetta
autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di
silenzio-assenso.
3. Un fondo pensione che intenda operare con
riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel
territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per
iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro
in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le
caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi
gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP
provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al
precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro
ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione
al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di
dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria
ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione
siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato
membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione,
anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita'
transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche
all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo
pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato
membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti,
nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto
della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano
attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre,
tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel
particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli
investimenti previsti, in conformita' all'articolo 18, comma 7, della
direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante
che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano
attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo
pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla
stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro
ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione,
ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in
cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte
della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione
puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore
del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello
Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a
vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10.
A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente
dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le
disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con
l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie
affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata.
Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione
continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia
di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro
applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello
Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare
le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove
irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria,
impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di
lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita'
transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi
patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis,
comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso
di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in
considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che
il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la
separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle
attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio
della Repubblica.
Art. 15-ter (Operativita' in Italia delle
forme pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi
pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e
che risultano autorizzati dall'Autorita' competente dello Stato
membro di origine allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera
possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della
Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel
territorio della Repubblica e' subordinata alla previa comunicazione
da parte dei fondi stessi all'Autorita' competente dello Stato membro
di origine delle informazioni concernenti la denominazione
dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema
pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte
dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta
informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non
possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che
la COVIP abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine
informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate
con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai
limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli
iscritti.
L'avvio dell'attivita' transfrontaliera e' in ogni
caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della
COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai
fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni
effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate
e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme
contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in
forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma
pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di
partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni
di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse
quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le
uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma
1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla
COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
5-bis, sono altresi' definiti, i limiti agli investimenti che i fondi
di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di
attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della
Repubblica.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello
Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la
separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle
attivita' svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre
svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP e'
competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro
di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma
6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo
pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne
informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa
adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinche'
il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante
l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a
violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale
e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa all'Autorita'
dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni
e nei casi piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad
operare.
Art. 15-quater (Cooperazione e scambio di
informazioni tra le Autorita' competenti). - 1. La COVIP collabora,
anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorita'
competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva
vigilanza sui fondi pensione che effettuano attivita'
transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni
richieste.
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana
competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di
Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita'
dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le
altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione
che svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le
disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai
sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.
Art. 15-quinquies
(Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1.
La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni
del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano
applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento
aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi
pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione
tutte le disposizioni del presente decreto.».
2. Al
comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali» sono inserite le seguenti: «e del Ministro
dell'economia e delle finanze,».
Art. 6.
Sanzioni penali e
amministrative
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
«Art.
19-bis (Abusiva attivita' di forma pensionistica). - 1. Chiunque
eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le prescritte
autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre
ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state
destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il
profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
Art.
19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme
pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla
COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato.
Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque
adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la
denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo
tenuto a cura della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i
liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15
che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle
sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non
osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14,
15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate
dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonche' in base all'articolo
19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le
disposizioni sui requisiti di onorabilita' e professionalita' e sulle
cause di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4,
comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai
conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis,
ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del
presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro
500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative
alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni
dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono
altresi' essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli
organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4.
Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate,
nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione
delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione,
salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del
responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
2.
All'articolo 19, comma 4, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo
la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) inibire
con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo
massimo di 60 giorni, l'attivita' della forma pensionistica
complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione
delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.».
Art. 7.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252:
a) l'articolo 4, comma 4;
b)
l'articolo 5, commi 9, 10, 11, e 12;
c) l'articolo 6, commi 4
e 11.
2. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, le parole: «e dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124»
sono soppresse.
Art. 8.
Oneri per la finanza pubblica
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro
per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e
delle finanze
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella,
Ministro della giustizia
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella