La destinazione del TFR


(Dott.ssa Marisa Iannone _ Consulente Aziendale e Praticante Commercialista)


Negli ultimi trent'anni, l'aspettativa di vita di una donna è cresciuta in Italia di circa sette anni, poco meno di otto per gli uomini, pertanto sempre più persone arrivano all’età pensionabile1. Per mantenere un certo equilibrio nel sistema previdenziale2, lo Stato italiano ha dovuto effettuare più di una riforma.

Nell’economia di un lavoratore il Trattamento di fine rapporto (TFR) - che spetta ai sensi dell’art. 2120 c.c. in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro - rappresenta una fonte di reddito per la vecchiaia3, quindi è facile intuire l’importanza che riveste la scelta che tutti i lavoratori dipendenti sono tenuti a comunicare al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007 (o se assunti dopo il 1 gennaio 2007, entro sei mesi dalla data di assunzione). La nuova normativa interessa: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori assunti con una tipologia di contratto prevista dalla riforma Biagi4, lavoratori autonomi, professionisti, soci lavoratori di cooperative. Dalla legge vengono esclusi i contratti a termine di durata inferiore a tre mesi.

Una volta attuata la riforma, le pensioni non saranno più uguali per tutti, ma l’importo dipenderà dalle scelte effettuate da ciascun lavoratore e dal rischio che ognuno è stato propenso ad assumersi.

Sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 252 del 20055, l’Italia era uno dei pochi paesi al mondo che erogava soltanto la pensione pubblica come reddito per la vecchiaia6. Con l’entrata in vigore del decreto, per la prima volta nel nostro sistema economico, sono state disciplinate: 1) una previdenza obbligatoria, 2) una previdenza complementare, 3) un risparmio individuale.

La previdenza obbligatoria assicura la pensione base, mentre la previdenza complementare si occupa di aggiungere a quella pubblica un “ulteriore” pensione.

A questo proposito, sono nati altri due tipi di forme pensionistiche che sono i fondi pensione collettivi e quelli individuali.

Il loro rendimento è legato all’andamento dei mercati finanziari e quindi comporta dei rischi. Gli iscritti ai fondi hanno diritto a ricevere periodicamente informazioni circa l’andamento della gestione del fondo e sulla propria posizione.

I fondi pensione collettivi possono essere chiusi od aperti. Ai fondi pensione collettivi chiusi possono accedere i lavoratori appartenenti ad un’azienda che ne ha costituito uno proprio, o appartenenti ad una categoria, e nascono in seguito a contratti o accordi collettivi. Questi fondi sono soggetti giuridici autonomi composti da propri organi, che sono: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. Da sottolineare che in questo caso al datore di lavoro rimane sempre l’obbligo di versare i contributi.

Ai fondi aperti, che invece sono gestititi da banche, S.I.M. e compagnie di assicurazione, possono accedervi tutti. Da tener presente che il patrimonio di questo fondo è separato dall’attività generale svolta dell’organismo stesso.

I fondi pensione individuali (PIP) propongono investimenti personalizzati a seconda dell’esigenza del soggetto aderente, e la scelta si concretizza mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita e si svolge con modalità previdenziali. Questo tipo di fondo può essere gestito solamente da una compagnia assicurativa.

La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP)7 si impegna a garantire la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari e tutti i fondi istituiti devono essere iscritti all’Albo dei Fondi, tenuto presso lo steso organismo, dopo aver riscontrato determinati requisiti.

Per i lavoratori che decidono di aderire a una forma collettiva di pensione, i contributi da versare saranno calcolati in percentuale al reddito dichiarato all’Irpef. I premi che si decidono di versare, siccome sono a discrezione personale, possono anche essere superiori all’importo calcolato, e fino a un tetto massimo di Euro 5.164,57 annui saranno deducibili dal reddito.

Chi è stato assunto dopo il 29 aprile 1993 non potrà frazionare la destinazione del TFR, ma potrà solo decidere sulla destinazione dell’intero accantonamento.

La scelta di tenere in azienda il TFR è reversibile, mentre il caso contrario non si potrà avere (sarà solo possibile dopo due anni cambiare fondo).

E’ importante sottolineare che tale riforma riguarda soltanto il TFR maturando dal 1 gennaio 2007 e non quello già accantonato.

La scelta del lavoratore può essere effettuata in modo esplicito od implicito.

Una distinzione da tener presente è l’azienda con più o meno di 50 dipendenti; nel primo caso, se si decide di lasciare il TFR in azienda, quest’ultima lo trasferirà al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR, istituito presso l’INPS; nel secondo caso - sempre se si decide di lasciare il TFR in azienda - l’accantonamento resterà in azienda.

Se la scelta viene effettuata, invece in modo esplicito, bisognerà compilare il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e che sarà consegnato dal datore al lavoratore8.

Se si opta per il silenzio assenso, il fondo pensione che riceve il TFR dovrà investire queste risorse in modo più prudenziale possibile.

Prendendo in considerazione ora l’aspetto contabile delle aziende, il trattamento di fine rapporto va iscritto in bilancio tra i debiti a breve termine , mensilmente poi dovranno contabilizzare il TFR maturato.

Nello stato patrimoniale avverrà che ci sarà un debito che verrà saldato col versamento dei contributi; al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore dovrà:1) versare all’INPS gli accantonamenti che prima rimanevano in azienda9; 2) anticipare il TFR al dipendente, venendo a configurarsi così un credito verso l’INPS10.

In caso di decesso del lavoratore prima che raggiunga il diritto alla pensione complementare, l’intera posizione maturata sarà versata agli eredi.

Analogamente a quanto avviene con il TFR lasciato in azienda anche aderendo alla pensione complementare può essere richiesto un’anticipazione, che poi a scelta dell’iscritto potrà essere reintegrata.


Salerno, 04/05/2007.


e-mail: marisaiannone@libero.it




























1 Gli italiani sono una delle popolazioni più longeve in Europa. Nel 2003, tra i 25 Stati dell’Unione Europea, solo gli uomini svedesi potevano sperare di vivere più a lungo degli italiani. Fonte: www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/istat-popolazione/istat-popolazione/istat-popolazione.htm

2 L’INPS ha 14 milioni 500 mila pensionati.

3 Il TFR si calcola accantonando al termine di ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso 13,5.

4 Cfr. Decreto Legislativo n. 276 del 2003 di attuazione della Legge n. 30 del 2003.

5 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, in attuazione delle deleghe conferite dall’art. 1, comma 1, lettera c) e dell’art. 1, comma 2 lettere e), h), i), l), e v) della legge n. 243 del 2004.

6 In merito alle pensioni, il nostro sistema, rischia di non essere più sostenibile e, in assenza di interventi, nel 2038 la spesa in rapporto al P.I.L. potrebbe aumentare del 2%.

7 Organo che controllerà fino a luglio 2008, dopodichè questa funzione sarà svolta dalla Banca d’Italia e dalla Consob

8 Il lavoratore dovrà consegnare l’originale compilato al datore, e quest’ultimo gli consegnerà una copia controfirmata per ricevuta.

9 Perdita di liquidità per l’azienda.

10 Ulteriore perdita di liquidità per l’azienda.