Art.61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
Art. 61
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza
di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di
decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre
solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui e'
sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno
solare successivo a quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le
modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta di 26,4
milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior
onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre
2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1,
comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16."
Art.62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Art. 62
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale,
sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di
nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto
venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita' del contratto
puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i
contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1,
e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose,
nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura
e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale
anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che
caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo
deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine
legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta
giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano
una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante
aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non
sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione
del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma
1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00
a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione
del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma
2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a
euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i
divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte
del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito
con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000.
L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato
dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata
della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e
all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del
supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita'
provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a
vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in
materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare
attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare
nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole,
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia
agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove
promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 13 maggio 2003.
Art.63
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
Art. 63
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto
Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti
di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati
dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita' stabilite dal decreto
interministeriale 22 novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a disposizione per
finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei
contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo
non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel
limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma
1, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art.64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
Art. 64
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti: "nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla
decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le seguenti:
'di assunzione di rischio per garanzie'.
Art.65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
Art. 65
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque
rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono
presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie
totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo
periodo del comma 2.
Art.66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
Art. 66
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli
elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da alienare a
cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000
euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a
100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento
al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il
prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con
il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita'
di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998,
n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile
e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori
agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le
agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori
delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti
interessati possono vendere, per le finalita' e con le modalita' di cui
al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e
compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio
mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli
enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita
al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo' essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola
prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi
contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi
precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le
attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del
proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente
eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e' abrogato.
Art.67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
Art. 67
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo'
stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una
o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi
acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei
prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso
l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel
quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei
rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione,
in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni
previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari
marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."
TITOLO III
Titolo III
EUROPA
CAPO I
Capo I
Armonizzazione dell'ordinamento interno
Art.68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
Art. 68
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a)» sono soppresse.
Art.69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi
Art. 69
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono
sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art.70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree
Art. 70
1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere destinata al
finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie
imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai
sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli aiuti a finalita'
regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento
800/2008/CE.
CAPO II
Capo II
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti
aeroportuali
Art.71
Oggetto e ambito di applicazione
Art. 71
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione
e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali
aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche' di
vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di
tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo parere
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della
normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti
riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta
e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della
Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva
96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita
alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui
al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art.72
Definizioni
Art. 72
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico
e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti necessari per
fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto
di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal
gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo,
all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni
relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai corrispettivi per l'uso
delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di
uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale.
Art.73
Autorita' nazionale di vigilanza
Art. 73
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente
decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71,
comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC
e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura
nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale
disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con
indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e l'indipendenza
dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della Direzione, di cui al
comma 2, e' separata dalle altre attivita' svolte dall'ENAC mediante
apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci
barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere
significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati
privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente e da
un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonche' da
cinque unita' di personale tecnico amministrativo inquadrati
rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico
amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore
generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che
mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in
vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della
Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al
funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, e' fissata
la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei
gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a
copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione
degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalita'
previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale
nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto
e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un
importo corrispondente alle spese non piu' sostenute dall'Ente,
correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorita' ai
sensi del presente Capo.
Art.74
Reti aeroportuali
Art. 74
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul
territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore aeroportuale di
una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione
aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi
restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,
informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di
tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la
stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun aeroporto rispetti
gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.
Art.75
Non discriminazione
Art. 75
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di vigilanza
puo', comunque, operare una modulazione degli stessi diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i
motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal
fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza,
obiettivita' e trasparenza.
Art.76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
Art. 76
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di
assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti
dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti
degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica
la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli
obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo
svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione
centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione
della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale
sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei
diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al
milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art.77
Trasparenza
Art. 77
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle
consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi
utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti
i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali
che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per
servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi
inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione
tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto
attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli
investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a
norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni
riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori
aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti
di riferimento.
Art.78
Norme di qualita'
Art. 78
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di vigilanza
adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e
agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che
deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art.79
Differenziazione dei servizi
Art. 79
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare
la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti
dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato in
funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al comma
1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva,
trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale
o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che
e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita' dell'aeroporto,
l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi,
trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati
dall'Autorita' di vigilanza.
Art.80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
Art. 80
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione della
misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in
regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti
principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla
media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe
caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio
reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui
al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al
nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al
gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al
comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art.81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
Art. 81
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli
aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche
delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare,
che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la
definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il
ristoro dei costi sostenuti.
Art.82
Clausola di invarianza finanziaria
Art. 82
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CAPO III
Capo III
Altre misure di armonizzazione
Art.83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Art. 83
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e' soppresso.
Art.84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
Art. 84
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette
all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti
nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono
assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione
della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui,
rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Art.85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
Art. 85
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad accettare
o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico
di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore".
Art.86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione
Art. 86
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei
servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio
2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto
dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio
previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui
ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' adeguata pubblicita'
alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e
contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il
parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei
trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato
volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione
del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative
richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art.87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti
Art. 87
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione
in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di
rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.".
Art.88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici di
acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di smaltimento e
depurazione
Art. 88
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle societa' il cui
capitale sociale" fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo stanziamento
relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
Art. 89
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi
in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art.90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
Art. 90
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od
azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da
persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento
oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere
inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art.91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza
fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura
d'infrazione n. 2010/4141
Art. 91
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle
imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la
sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita' ai
principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10,
National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione
del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie
che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di
determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo
166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
Art. 92
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in
particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della
revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti
dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
Art. 93
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore
imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a
seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle
sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il
committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in
cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di
rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione.".
Art.94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
Art. 94
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non
contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
Art. 95
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano sui
predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono
inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per i
titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni
annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del
maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4
dell'articolo 35 del presente decreto.
Art.96
Residenza OICR
Art. 96
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti pubblici
e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le
seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito:
"5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della
gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si
applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art.97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Art. 97
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla
Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010
relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010,
relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al
trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di
adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche in
euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche'
siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le
Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori
di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano
alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete
metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei
limiti di dette attivita' accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa
ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in
euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in
euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n.
1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le
monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la
certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le
trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma
2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in
euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che
non risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il controvalore
al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse,
rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi
delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea
e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a
quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione
che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti
aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere
rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C
173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n.
1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli
d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo,
che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti
per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche'
prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a
verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato
ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il
"Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorita'
nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.
271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al
fine di coordinare le attivita' di cui agli articoli 8 ed 8-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal
presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni
che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche',
relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a
garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le
disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio
del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma
9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante,
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni
attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di
adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche'
non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca
d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere in
circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni
caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei
confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce
di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative
disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un
difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote,
cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle
apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca
Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca
Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizione
attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla
Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per
l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il
Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano
l'autorita' di controllo competente perche' valuti l'adozione delle
misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del
presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette
di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai
sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione
all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette,
nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal
Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre
Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre
istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria
della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la
trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche'
quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possono
determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che
presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e
3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla
Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a
conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni richiesta
dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione agli aventi
diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle
quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la Banca
d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'
tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di
sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione
alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del
presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia'
previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e
dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro
coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale
penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle
finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete
metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente
sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della
pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette
autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad esse assegnate
dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al
Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni
relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle
disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante
responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino
ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di
cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in
materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e
informazioni.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art.98
Entrata in vigore
Art. 98
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.