IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali,
anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed
allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della
concorrenza dei mercati, nonche' alla facilitazione dell'accesso dei
giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Titolo I
CONCORRENZA
CAPO I
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica sancito
dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza
sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e
secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze,
nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque
denominati per l'avvio di un'attivita' economica non giustificati da un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche
non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite,
nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale
o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e
controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati
rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare
impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita'
economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un
trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul
mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero
impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al
consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero alterano
le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure
limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali
l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e
futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari
ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle
attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio
dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le
disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del
comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito
al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere
nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle
regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti
ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente
articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione
della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le
previsioni dei rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a regolazione
e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art.2
Tribunale delle imprese
Art. 2
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque
compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di
impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le controllano,
per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni
altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori
delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3,
all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui
al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui
al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma
10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26
giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative
alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori
oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
Art.3
Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
Art. 3
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita' limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori
entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
2329. L'iscrizione e' effettuata con unica comunicazione esente da
diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso
dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti
richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di
quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il
termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su
richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei
presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano
i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni e'
redatto per scrittura privata ed e' depositato entro quindici giorni a
cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non
delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto e si
applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il
requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori devono,
senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione
della societa', in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata,
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa'
e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta
devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'
e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con
la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa'
semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di questo capo
in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito il
seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
Art.4
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
Art. 4
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e
dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le
disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al
Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
CAPO II
Capo II
Tutela dei consumatori
Art.5
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Art. 5
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo
con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i
consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle clausole
che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente."
Art.6
Norme per rendere efficace l'azione di classe
Art. 6
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneita'".
Art.7
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Art. 7
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente:
"d-bis) «microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,
che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita'
economica artigianale e altre attivita' a titolo individuale o
familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto"
sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche
commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le
microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art.8
Contenuto delle carte di servizio
Art. 8
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i
gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio di
un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo
specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti
possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico,
anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi
pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al
comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che
gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.
CAPO III
Capo III
Servizi professionali
Art.9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
Art. 9
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del
compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da
questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del
professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del
compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi
sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento
del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di
laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi
Art. 10
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le
piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi
professionisti soci".
Art.11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
Art. 11
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore
farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la popolazione
eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria
delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione
di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in
attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non puo' essere esercitato
il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30
giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la
copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,
fatte salve quelle per le quali sia stata gia' espletata la procedura
concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non
titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.
L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del
presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale
da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti
l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti
competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia
a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono
offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori,
su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta
incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei
concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita'
svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno
per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti
in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della
farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono
praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti
venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione
alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma
2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della
sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente
dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il
medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole:
"sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile",
nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e'
tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo
piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto
il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di
principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono
inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale
non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa
prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale per
l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il
fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a
favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla
farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai
farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille
abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al
centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al
contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo
livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere
all'avente diritto l'indennita' che consente il raggiungimento del
reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato
delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i
titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del
mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di
uno o piu' farmacisti collaboratori.
Art.12
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
Art. 12
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e' aumentata di
cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei
distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso
per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale
del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150
posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre
2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio.
Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per
la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 e'
bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti
di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente
articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza
dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene
rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, e' comunque bandito un
concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il
notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli
studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori
notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre
giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune
o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e'
iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale
si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso
presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello
stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di
intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto
2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
CAPO IV
Capo IV
Disposizioni in materia di energia
Art.13
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
Art. 13
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine
di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti
vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi
variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale,
introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali e' disposto
l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente
crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di
riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi
dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art.14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
Art. 14
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di
rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalita'
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo
periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato
dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
Art.15
Disposizioni in materia di separazione proprietaria
Art. 15
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge.
Art.16
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
Art. 16
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle
risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo
maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le
maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di
insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del
presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art.17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
Art. 17
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano
anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono
liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal
30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli
stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento
cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della
fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente
il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto
vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto
delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di
impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la
capacita' di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga
ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti
dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione
negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o
concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello
sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi,
da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore
condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel
mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie
dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli
impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500
mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione
espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al
comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla
base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti,
l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita'
dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli
indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi di
allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso
autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per
ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree
dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la
riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata previste per
gli stessi impianti.
Art.18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
Art. 18
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti
stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri
abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli
strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o
limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato.".
Art.19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
Art. 19
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio
1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di
rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per
autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative
della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto
vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per
ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove
presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente
ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale
decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti
speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio
debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo
prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio,
ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le
modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione
dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due
cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in
euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono
adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il
Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo
2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto
dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art.20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Art. 20
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio
2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato" sono
abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono sostituite dalle parole
"tre esercizi annuali" e il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30
giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al
comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso
comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una
componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile
in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita'
territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art.21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
Art. 21
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai
cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento
alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello
sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire
sicurezza e qualita' delle forniture di energia elettrica, nel rispetto
dei criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma
2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta con
propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi
di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per
garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per
la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli
impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di
potenza non programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al sistema
elettrico, puo' essere rideterminata la data per la prestazione di
specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in
impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono
abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra
100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa
tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi
elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata
dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1°
marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della
remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla
regolazione in corso.
Art.22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas
Art. 22
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso
l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e'
finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi
di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui
al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle
informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei
clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di
energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire
la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di vendita ai
dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
Art. 23
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a procedura
VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui
al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato
rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio,
l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art.24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
Art. 24
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il
termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro
il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico
convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel
modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo
economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle attivita'
richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa
dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero
dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di
valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione
del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3,
l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230, nonche' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della
legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza,
costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle
opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono
le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della
Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente
puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati
dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di
compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta
componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della
realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture
tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti e alle altre
attivita' previste a legislazione vigente che devono essere individuate
con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate
derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco
Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa
elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito dal seguente comma:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".
CAPO V
Capo V
Servizi pubblici locali
Art.25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
Art. 25
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi
pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla
dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di
scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del
servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il
termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla
dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di
scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del
servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei
servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o
degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce
elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno
provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente
articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione
della virtuosita'.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i
finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione
sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o
dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del
servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui
comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale
dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa'
di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e
servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico
degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli
amministratori.".
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le
istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative
della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di
ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende
speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende
speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori;
obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli
enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei
soggetti indicati ai periodi precedenti.";
b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti:
"da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima
delle parole "verificano la realizzabilita'" inserire le parole: "dopo
aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o del
bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di
ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e
alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee".
3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per
il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo
schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro
di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al
conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta
giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo.".
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di
gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione
alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;".
5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro
annui".
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga,
l'affidamento per la gestione «in house» puo' avvenire a favore di
azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il
termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in
house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di
ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo
3-bis.". In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del servizio
reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti
programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita',
qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza
della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di
regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni";
b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno 2012"
sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: "32-ter. Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali
assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime
anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto
degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del
servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del
presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro
del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore,
fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o
compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a
quanto previsto nel presente articolo.".
8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le regioni e
la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
b) in fine e' inserito il seguente periodo: "Con riguardo al trasporto
pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza
naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e i contratti
di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'articolo
5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo 61 della
legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la realizzazione",
sono sostituite le parole "dell'intero" con la seguente: "del" e dopo
le parole "servizio," sono inserite le seguenti: "che puo' essere";
b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono sostituite con
le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le
ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di soggetti
diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti
l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la
disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare
le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".
3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva
nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14
settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali
che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio
i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle
infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo
parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo
di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art.26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e
dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero
degli imballaggi
Art. 26
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina
degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione
che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di cui
al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi
da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare come indicato nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h)
››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale
di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo'
essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui
all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al
CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
CAPO VI
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art.27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base
Art. 27
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria
italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la
societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1°
giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a
carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di
assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere
l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi
all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e
applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di
efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In caso di
valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono
adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo
117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto
dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
abrogati.
Art.28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari
Art. 28
1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se
condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di
assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due
preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art.29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
Art. 29
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono
definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente
secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle
compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e
l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta' delle
compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma
specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea
garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai due anni per
tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per
equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art.30
Repressione delle frodi
Art. 30
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a trasmettere
all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un
modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa
il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto di svolgere
approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle
querele o denunce presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito dei
conseguenti procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure
organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i
poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al
citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e
a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art.31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
Art. 31
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi
ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le
modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni,
prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici
o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo
l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la
conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei
dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma
periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista
dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari
l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in
cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e' messo a
disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in
ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli
adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata,
dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i
dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma
6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a
traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la
registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade
sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto
delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi
tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione
immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei
predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di
cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i
comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.