TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario
n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio
2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in
questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.». (12A03524)
(GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Titolo I
Concorrenza
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011 n. 138, (( convertito, con modificazioni, )) dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta' di
iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del
principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono
abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3
del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a)
le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla
osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque
denominati per l'avvio di un'attivita' economica non giustificati da un
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalita'; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle
attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'
pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e
che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei
loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali
l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e
futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari
ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, (( con
modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo,
previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che
specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari,
e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le attivita' per le quali permane l'atto
preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti
per l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e le
modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che,
ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. (( I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni )) si
adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31
dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013,
il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della
virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno
provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente
articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione
della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le
previsioni dei rispettivi statuti.
(( 4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2012». ))
5. (( Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, )) i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a regolazione
e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
(( 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di
impresa»; 2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 3) e'
aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni
specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti
nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella
regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni
specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E'
altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione
delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni
organiche»; b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»; e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello».
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le
parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni».
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui
al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di
cui al comma 3 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012
e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle
sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici
giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le
sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene
riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e
procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette
assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato
di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 3
Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
(( 1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente:
«Articolo 2463-bis. (Societa' a responsabilita' limitata semplificata).
La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto
standard della societa' e sono individuati i criteri di accertamento
delle qualita' soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari
notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da
parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
proprio sito istituzionale. ))
Art. 4
Norme a tutela e promozione della concorrenza (( nelle amministrazioni pubbliche ))
(( 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le
segnalazioni delle autorita' indipendenti aventi ad oggetto restrizioni
alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al
fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento
amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione
degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente. ))
Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 5
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
(( 1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: «Art. 37-bis.
- (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le
camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia,
ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta'
delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori
che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto
o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10
ottobre 1990, n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. L'imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. 5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo' sentire le autorita' di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonche' le camere di commercio interessate o le loro unioni. 6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.» ))
(( Art. 5 bis
Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:
«7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».
2. A far data dal 1° gennaio 2013: a) all'articolo 10, comma 7, primo
periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti
del fondo» fino a: «e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti:
«nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter»; b) il comma 7-bis
dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' abrogato; c)
all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la
parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; d) all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: «Gli
importi da» fino a: «specifiche esigenze dell'Autorita'» sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86
del presente decreto, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al
comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. ))
(( Art. 5 ter
Rating di legalita' delle imprese
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le
modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo
anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla
elaborazione di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di
concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario. ))
Art. 6
Norme per rendere efficace l'azione di classe
(( 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono
inserite le seguenti: «nonche' gli interessi collettivi»; b) al comma
2, alinea, sono premesse le seguenti parole:
«L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; c) al comma 2, lettera a), la parola: «identica» e' sostituita dalla seguente: «omogenea»; d) al comma 2, lettera b), la parola: «identici» e' sostituita dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite le seguenti: «o servizio»; e) al comma 2, lettera c), la parola: «identici» e' sostituita dalla seguente: «omogenei»; f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e fax»; g) al comma 6, secondo periodo, le parole: «l'identita' dei diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'omogeneita' dei diritti individuali»; h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti». ))
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
(( 1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni,
che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita'
economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di
dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». ))
2. All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono
aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la
tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita'
comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i
gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio di
un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo
specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti
possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell'infrastruttura.
2. (( Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e
l'economicita' delle relative prestazioni, )) le Autorita' indipendenti
di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato
di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve
ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o
l'infrastruttura definiscono autonomamente.
Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e
contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente
basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali
professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle
spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del
compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi
sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del
compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo
periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti:
«secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari»; b) alla
lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la
lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(( Art. 9 bis
Societa' tra professionisti
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le societa' cooperative di professionisti sono
costituite da un numero di soci non inferiore a tre»; b) al comma 4,
lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il
numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale
dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di
due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di
tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il
consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e'
iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo,
salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza
dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; c) al
comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) la
stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi
derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti
dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita'
professionale»; d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il
segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate»; e) al
comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi»
sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali,
nonche' i diversi modelli societari». ))
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi
(( 1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si
applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni». ))
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni in materia
sanitaria ))
(( 1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475,
e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti: «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi
sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente,
rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di
una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso»; b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art.
1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al
criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle
sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per
territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle
stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta
intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di
ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi
strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,
purche' non sia gia' aperta una farmacia, a una distanza inferiore a
1.500 metri» c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica». 2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state gia' fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). 4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente articolo. 5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso. 7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di eta' non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parita' di punteggio, si considera la media dell'eta' dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. 9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo. 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante. 11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione ». 12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse. 14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche' dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». 15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale. ))
Art. 12
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, (( pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16
dicembre 2011, )) e' aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei
distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge (( 16 febbraio 1913, )) n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso
per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale
del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150
posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre
2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio.
Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per
la nomina fino a 500 posti di notaio. (( Tale concorso deve concludersi
con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del
bando. )) Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso
pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. (( Tale concorso
deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di
pubblicazione del bando. )) All'esito della copertura dei posti di cui
al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la
residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili,
viene rivista ogni tre anni. (( A decorrere dall'anno 2015, e' comunque
bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai
entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,
)) per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sono sostituiti dai seguenti: «Per assicurare il funzionamento regolare
e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli
atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente
allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il
notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
sostituito dal seguente: «Egli non puo' esercitarlo fuori del
territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua
sede.».
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello».
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, (( l'iniziativa spetta )) al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.».
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto
2006, n. 249, le parole «di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine
di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti
vulnerabili di cui all'((articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, )) ai valori europei, nella
determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di
approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i
parametri in base ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il
riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas
rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale
di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i
mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei
individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
(( 1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri
e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche' alle imprese
di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di
rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalita'
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto
dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo
periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero
dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il
grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale,
al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione
coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di
interconnessione, in coordinamento con le competenti autorita'
dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente. ))
Art. 15
Disposizioni in materia di separazione proprietaria
(( 1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati di
trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle
altre attivita' della relativa filiera svolte in concorrenza, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della
direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' assicurata la piena terzieta'
della societa' SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore impresa di
produzione e vendita di gas, nonche' delle imprese verticalmente
integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia
elettrica.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione
al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche
per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93. ))
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
(( 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel
rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi
di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela
della qualita' ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri
naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piu' avanzati
standard internazionali di qualita' e sicurezza e con l'impiego delle
migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali
per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate
effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota
di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e
occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti
produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione
attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti
e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. ))
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
(( 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono
liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal
30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli
stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento
cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della
fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente
il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto
vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti
dai seguenti: «12. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di
comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate,
alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con
assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per
l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello
sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di
variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati
stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle
parti puo' chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede
nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie
contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potra' essere
inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti
titolari della sola licenza di esercizio, purche' comprendano adeguate
condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e
dell'uso del marchio. 12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e
europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al
comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14
settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi, sono altresi' stabiliti i criteri per la
costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti. 13. In ogni
momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o
in societa' o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del
riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un
indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti
in relazione agli eventuali canoni gia' pagati, dell'avviamento e degli
andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui al
comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e
non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero
dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di
fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal
presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998,
n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: a)
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n.
287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo
64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo
svolgimento delle attivita' di cui alla presente lettera, presso gli
impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500
mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione
che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto
delle condizioni di sicurezza stradale»; b) il comma 10 e' sostituito
dal seguente: «10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli affidati
al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi
gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del
31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con procedure competitive
in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi
stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »; c) al comma
4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano
ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente
agli impianti incompatibili»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3.
Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre
2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000
euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti
incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione
amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente».
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo».
6. Al metano per autotrazione e' riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stabilisce i principi generali per l'attuazione dei
piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione
del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti
locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale
carburante e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono
prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per
l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano
come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la rete del
metano non e' presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei
carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di autorizzare con
iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di
rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di
biogas, purche' sia garantita la qualita' del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore a livello dell'Unione europea nonche' nel rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per: a) l'erogazione self-service negli impianti di
distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di
compressione domestici di metano; b) l'erogazione contemporanea di
carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di
rifornimento multiprodotto.
11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli
indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi di
allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso
autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per
ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree
dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la
riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata previste per
gli stessi impianti.
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I
veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a
metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della
stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico
che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione, purche' tale eccedenza non superi il limite del 5 per
cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu'
una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»; b) dopo il
comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I veicoli di cui al comma 3,
se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e
ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del
15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano
le sanzioni di cui al comma 3»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in
cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante
di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata
separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di
cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il
veicolo rimorchiato.»; d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al
valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una tonnellata
della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di
circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da
esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica
utilita', al momento della sostituzione del rispettivo parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di
circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione
carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai
sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,
non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo
continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la
modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio
1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di
rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per
autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative
della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto
vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per
ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove
presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente
ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale
decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti
speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio
debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo
prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio,
ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le
modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione
dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due
cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in
euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono
adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, (( sentito
il Garante )) per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
1. (( All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, )) le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono
abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole
«tre esercizi annuali» e il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30
giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al
comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso
comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una
componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile
in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita'
territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza».
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
(( 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed
ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, emana indirizzi e
modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo
scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle
forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi
di flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sono premesse le seguenti parole: «Per la prima volta entro il 30
giugno 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta analisi, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i
successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di
difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del
sistema, nonche' definisce le modalita' per la rapida installazione di
ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno
nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile».
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al sistema
elettrico, puo' essere rideterminata la data per la prestazione di
specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in
impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono
abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra
100 e 1000 volt».
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa
tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi
elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata
dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1°
marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata
dei concessionari l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset
regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta giorni dal
ricevimento della stessa richiesta. ))
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso
l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle
informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei
clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo
1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai
dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative
misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a procedura
VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui
al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato
rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio,
l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
(( 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste
dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata
richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al primo
periodo puo' essere prorogato dall'Amministrazione procedente di
ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro
il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico
convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel
modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti,
nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell'articolo 148, comma 1-bis, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli
interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle
relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione
alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, valuta le priorita' proposte e convoca per esse la
conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine
di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione
del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3,
l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, nonche' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza,
costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle
opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo
smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta
giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico,
fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove
prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo
precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la
convocazione della conferenza di servizi. La regione competente puo'
promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati
dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di
compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che
insistono sul sito gia' interessato dall'impianto non necessitano di
variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti
urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio
comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al
rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello
sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' quella di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83. Le disponibilita' correlate a detta componente tariffaria sono
impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco
Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivita' funzionali allo
smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari
dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti, mentre per le altre attivita' sono
impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate
derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco
Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a
carico degli utenti.
6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e'
sostituito dal seguente: «104. I soggetti produttori e detentori di
rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e
alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per
lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui
all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: «Parco Tecnologico»
sono inserite le seguenti: «entro sette mesi dalla definizione dei
medesimi criteri». ))
(( Art. 24 bis
Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: «19-bis. All'onere derivante
dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di
cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non
superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato
dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze
attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta
posti.». ))
(( Art. 24 ter
Gare per le concessioni idroelettriche
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012». ))
Capo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
(( 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro
il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a
quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare
specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella
provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione
territoriale e socio-economica e in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo
del presente comma, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali gia'
prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonche' ai sensi
delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di ambiti o bacini
territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente
comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio. 2. In sede di affidamento del
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di
valutazione dell'offerta. 3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di
procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o
del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli
stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle
regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del
31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste
dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il
termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto
elemento di valutazione della virtuosita'. 4. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai
sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei
bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio
selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque
l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato l'efficienza
gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri
stabiliti dall'Autorita' stessa. 5. Le societa' affidatarie in house
sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita'
definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma
2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o
del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa' di cui al
periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno. 6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto
di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni che
stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze
anche degli amministratori»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, dopo le
parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti:
«dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e universale»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
la delibera di cui al comma 2 e' adottata previo parere obbligatorio
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si
pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta
dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza
dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara
di una pluralita' di servizi pubblici locali. La delibera e il parere
sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori
modalita' idonee»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. L'invio
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per il parere
obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di
delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi,
entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo'
procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del
presente articolo»; 4) al comma 11: 4.1) dopo la lettera b) e' inserita
la seguente: «b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata
programmata dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di
valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed
al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;»; 4.2) dopo la lettera g) e'
aggiunta la seguente: «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei
dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione»; 5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di
900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva
di 200.000 euro annui»; 6) al comma 32: 6.1) alla lettera a), in fine,
le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per
la gestione puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in
affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un
unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale
ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle
preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla
societa' in house devono essere perfezionati entro il termine del 31
dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del servizio
reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti
programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (redditivita',
qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza
della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di
regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.»; 6.2) alla lettera b), in fine, le
parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data del 31 marzo 2013»; 7) dopo il comma 32-bis e' inserito il
seguente: «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al
fine di non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi
pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in
particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli
standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai
rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il
rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente
articolo»; 8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con
le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 9)
al comma 34: 9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422»; 9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33»;
9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e i
contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita' all'articolo 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 10) il comma 34-bis e' abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti: «34-ter. Gli affidamenti
diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma, gia'
affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
ed in conformita' all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed
in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento. 34-quater.
Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie
interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con
risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori
previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio».
2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.».
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Si applicano i principi di garanzia
previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»; b) all'articolo 15, comma 10, la parola: «gare» e' sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto
il territorio nazionale».
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa
europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attivita': a)
la gestione ed erogazione del servizio che puo' comprendere le
attivita' di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta,
la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a
smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di cui alla
lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di
titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento,
all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e
predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita'
necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano
d'ambito.
5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali
che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio
i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle
infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo
parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per definire i bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo
di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. ))
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e
dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero
degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo
221, 1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio (( sull'intero territorio nazionale))»;
2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono
sostituite dalle seguenti «acquisiti i» 2.2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle
attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a)
e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma.» 3) (soppresso). b) all'articolo 265, il comma 5
e' soppresso c) all'articolo 261, (( comma 1, )) le parole «pari a sei
volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da
10.000 a 60.000 euro».
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base
(( 1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e' abrogato; b) il
comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'Associazione bancaria
italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la
societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1°
giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli
esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e
chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel
rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite
tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle
componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti
interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura
fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile
legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza
delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'
delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi
richiesti dal titolare »; c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui
al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia
delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata
definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse
sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; d)
dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Fino alla
pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia
delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure
ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»; e) la lettera c) del comma 5
e' sostituita dalla seguente: «c) identificazione delle caratteristiche
del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III
della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio
2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita' di inclusione
finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta
raccomandazione».
2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata entro il
termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore
non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono
adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto
legislativo.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono abrogati. ))
(( Art. 27 bis
Nullita' di clausole nei contratti bancari
1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione
delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio. )) (1)
1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative
strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle
banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e
medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere
l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio
partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di
presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca
d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto,
l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di
categoria. (2)
1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle
imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un
credito o la sua ingiustificata revoca, puo' chiedere alla Banca
d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le
informazioni necessarie a valutare eventuali criticita' nel
procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate
sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni
per cui il credito non e' stato concesso o e' stato revocato. (2)
1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana,
promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle
pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale
percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche
situazioni locali. (2)
(1) Comma così modificato dal Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29.
(2) Comma inserito dal Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29.
(( Art. 27 ter
Cancellazioni delle ipoteche perenti
1. All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione
dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice
civile»; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile». ))
(( Art. 27 quater
Organi delle fondazioni bancarie
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalita' di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei
principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: «g-bis) previsione, tra le ipotesi di
incompatibilita' di cui alla lettera g), dell'assunzione o
dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di
controllo o di funzioni di direzione di societa' concorrenti della
societa' bancaria conferitaria o di societa' del suo gruppo». ))
(( Art. 27 quinquies
Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento
1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «7.
La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine
di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante
surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del
proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si
perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al
finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il
cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per
ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita'
per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel
caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili». ))
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))
(( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'ISVAP di
attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se
condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono
tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti
gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di
credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente e' comunque
libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente
che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni
offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi
del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza
assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente
presso la medesima banca, istituto o intermediario». ))
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono
definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente
secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle
compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e
l'individuazione delle frodi.
(( 1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
2. (soppresso). ))
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a trasmettere
all'ISVAP, (( pena l'applicazione di una sanzione amministrativa
definita dall'ISVAP, )) con cadenza annuale, una relazione, predisposta
secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni
dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto di
svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero
delle querele o denunce presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito
dei conseguenti procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure
organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i
poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del
2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
(( 1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione da un minimo di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro. ))
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al
citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e
a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi
ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, (( avvalendosi
anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), ))
definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo
l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la
conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei
dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma
periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista
dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((, con esclusione dei
periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente
contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli
nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze
previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
(( Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare
la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla
comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la
propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e
delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui
al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del
relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha
interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. ))
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata,
dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i
dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma
6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a
traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la
registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade
sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto
delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale,
consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi
tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione
immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a
distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo a
tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti
che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre
volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del
contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo
precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe
stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato
acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, (( o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico i costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione, funzionamento e portabilita' sono a carico delle
compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a
condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal
contratto». ))
(( 1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita' in occasione dei
sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma
1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, e' definito uno standard tecnologico comune
hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati
raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le
imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua
emanazione. ))
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute
nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la
specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione
sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi
del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per via
telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui
al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al
comma 2, le parole: «puo' prevedere» sono sostituite dalla seguente:
«prevede»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione
sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto
per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le
banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui
all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1
e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose,
la richiesta di risarcimento (( deve recare l'indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di
due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entita'
del danno. )) Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato
congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il
termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Il danneggiato puo' procedere alla riparazione delle cose danneggiate
solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro
il quale devono essere comunque completate le operazioni di
accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il
completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano
concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei
termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate
prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta
risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni sull'entita' del danno
solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato
al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla
riparazione»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. A
fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di
assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di
cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto
riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli
danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita', come
definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25
agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando
tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti
in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e' trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e' anche trasmessa la
documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti
condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo' non formulare
offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo
periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e' prevista,
informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione
concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di
risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di
cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della
querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale,
decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale
l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita'
dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145,
nonche' il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei
termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di
querela o denuncia»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto
salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria
o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di
fare offerta sono sospesi».
(( 3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modifiche: a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati
sinistri» sono aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni
e anagrafe danneggiati»; b) al comma 1, le parole: «e' istituita» sono
sostituite dalle seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi
relativi» sono aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate
"anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; c) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Le procedure di organizzazione e di
funzionamento, le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati
di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di
assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di
consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione
in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con
regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza,
il Garante per la protezione dei dati personali».
3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico
strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno
biologico permanente».
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui
all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita' di condizioni
soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve
praticare identiche offerte. ))
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola:
«micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente: «invalidita'»; 2) le
parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai
periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose
conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico
della societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma
1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole:
«micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente: «invalidita'».
(( 1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da uno a cinque anni». ))
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi
del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli
e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a
informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla
tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre
diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi,
anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle
imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver
ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita'
rilevabile solo a favore dell'assicurato.
(( 3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di
una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita
relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet. ))
(( Art. 34 bis
Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli
1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in
diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le
migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in
rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed
esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte
dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000
euro». ))
(( Art. 34 ter
Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo
150 e' aggiunto il seguente: «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa
inchiesta). - 1. E' fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di
risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo,
indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di
chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui
all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il
bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante
da furto o incendio dell'autoveicolo stesso e' effettuato previo
rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti
pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in
materia di tesoreria unica.
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a
transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture,
certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del
bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: a) i fondi
speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte
corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di
euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono
comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; b) i crediti
di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su
richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del
pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di
2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera puo'
essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui
alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' per l'attuazione delle (( disposizioni di
cui ai periodi precedenti )) e sono stabilite le caratteristiche dei
titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita' di
versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte
del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della
medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei
titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle
emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n. 38 del
15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo
di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni
mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9
del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di
euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui
al comma 4.
(( 3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi
e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di
crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le
controversie in corso si intendono rinunciate. ))
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle
autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia
e delle Finanze 30 dicembre 2011, (( pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, )) concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge
22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di
cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa,
le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che
sia comunque assicurata la neutralita' finanziaria, prevedendo, ove
necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi;
resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2,
primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare
la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o
impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di
tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e
organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del
citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative
di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente
disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici
rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in
conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre
pubbliche amministrazioni.
9. (( Alla data del 29 febbraio 2012 )) i tesorieri o cassieri degli
enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50
per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere
effettuato (( alla data del 16 aprile 2012)). Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del (( Ministero ))
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse
versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale.
Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle
somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o
cassieri entro il 15 marzo 2012. (( Sono fatti salvi eventuali
versamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. ))
(( 10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui
al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita' alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a
quello del versamento della residua quota delle disponibilita' previsto
al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e
cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ))
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai
centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e
amministrativa si applicano (( le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse
sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri
degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili
depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di
destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale. ))
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse
liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e degli
altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono
gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per
effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di
tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma
restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le
parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di
recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
(( 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti: «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito
denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita'
esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre
1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima
legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti
dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra
persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A
pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni
e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non
rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore
dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che
incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,
condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture
ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte
salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti
e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati
dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la
fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni,
dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i
consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d)
a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto
nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate
secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a
definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di
natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei
gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti
che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle
proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle
gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle
convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a
stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con
riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica
che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti
potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale
rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la
partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un
tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione
definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile
per lo svolgimento del servizio; g) con particolare riferimento al
settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi
tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui
sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e
stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento
al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita'
di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 1 del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente
i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di
organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la
determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare
sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti
il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni
e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione
secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle
predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti,
approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare
riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la
corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe
e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo
scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e
regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa
acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare
il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1)
l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in
base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito
di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e
territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal
rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate
compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di
licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una
maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento
della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia
per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo
o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento alla
sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche'
alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e
civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie
per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento
alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al
tribunale amministrativo regionale del Lazio.»; b) al comma 3, alinea,
sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»; c)
al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti
strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard
tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita'
le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra
operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri
circa la congruenza con la regolazione economica»; d) al comma 5, primo
periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»;
e) al comma 6: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) agli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento
per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 2)
alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 3) dopo la lettera b)
e' aggiunta la seguente: «b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29,
ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale
da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio
il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione»; f) dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti: «6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le
competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici
competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa
data, l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano
ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica».
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente: «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari
di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi
quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di
organizzazione del servizio»; b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: «1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito
l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni
che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai
sindaci dei comuni interessati»; c) all'articolo 10, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. I titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito
orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da
chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti
dalla normativa vigente».
3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera c), sono
soppresse le parole: «stradale ed»; 2) alla lettera e), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie
stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione, alla quale e'
demandata la loro successiva approvazione»; 3) la lettera f) e'
sostituita dalla seguente: «f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela
del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; b) al
comma 3: 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)
approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e
autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in
gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'». ))
Art. 37
Misure per il trasporto ferroviario
(( 1. L'Autorita' di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del
servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento.
L'Autorita', dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «ed i
contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse e la parola:
«applicati» e' sostituita dalla seguente: «applicate»; b) la lettera
b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) regolazione dei
trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione
collettiva svolta dalle organizzazioni piu' rappresentative a livello
nazionale». ))
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono
previste» inserire le parole «, secondo le modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, (( sentita l'Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)) ».
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d'autore.
(( 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) gli
edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro
prodotto secondo la vigente normativa; d-ter) gli edicolanti possono
praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del
materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al distributore; d-quater) fermi restando gli
obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo
informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte
del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai
fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per
contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui
accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della
tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo
sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita'
di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei
titolari dei diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile
1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi. ))
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di anagrafe
(( degli italiani residenti all'estero e di attribuzione )) del codice
fiscale ai cittadini iscritti.
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per
il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo
decreto, della carta d'identita' elettronica sul territorio nazionale».
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 12
luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma
2, terzo periodo, le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011
devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, (( n. 43,)) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere
munite anche» b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «La carta di
identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore
agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori
o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini
dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla
condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi
ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata
da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona,
dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono
affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle
autorita' consolari in caso di rilascio all'estero.».
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 30 luglio 2010, n. 122,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'Indice nazionale delle
anagrafi (INA) promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati
relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe ((degli
italiani residenti)) all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del
Ministro dell'interno)), del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il
«Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»,
con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di
elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per
pubbliche finalita' ed ove possibile la certificazione dei dati
contenuti nell'INA, il (( Ministero dell'interno -)) Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti,
istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del
codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio
comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione
d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente.
(( Art. 40 bis
Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il
comma 5 e' abrogato.))
Titolo II
INFRASTRUTTURE
Capo I
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Art. 41
Emissioni di obbligazioni (( e di titoli di debito )) da parte delle societa' di progetto - project bond
(( 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile. 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni. 5. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «crediti dei finanziatori del concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare
al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di
infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non
presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al ((sesto periodo)) del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai
sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno
dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'
l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla
realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale
importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento. La proposta e' corredata delle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,
della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore
promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene
rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto
preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario.
Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di
apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase
di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.».
Art. 43
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto
previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica
e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con
riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al
comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste
dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto ((con i Ministri)) delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalita'
e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in
coerenza con le specificita', anche ordinamentali, del settore
carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento al concessionario e'
riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione
dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della
custodia, le cui modalita' sono definite al momento dell'approvazione
del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in
esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a
esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e' una societa' integralmente partecipata
dal Ministero ((dell'economia e delle finanze)), il concessionario
((puo' prevedere)) che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri
enti pubblici o con fini non ((lucrativi)) contribuiscono alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il
finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
«15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto mediante il
quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata destinata
all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la
costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di
funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta
manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti.»; b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo
le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il
contratto di disponibilita',»; c) alla rubrica del capo III, della
parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria
per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di
disponibilita'»; d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). - 1. L'affidatario del
contratto di disponibilita' e' retribuito con i seguenti corrispettivi,
soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in corrispondenza
alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l'eventuale riconoscimento di
un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. 2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilita'. 4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita' competenti della progettazione e delle eventuali varianti e' a carico dell'affidatario. 6. ((L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'.)) Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti».
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i
progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' integrato dai seguenti elementi: a) per la parte generale,
oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda
((servita)) dalla realizzazione delle ((infrastrutture)) realizzate con
il finanziamento autorizzato; b) il costo complessivo dell'investimento
deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto
richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di
finanziamento diverso dal pubblico; c) l'erogazione prevista deve dare
conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in
maniera coerente con il cronoprogramma di attivita'; le erogazioni
annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento
pubbliche e private individuate nel cronoprogramma; d) le indicazioni
relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi,
articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti
normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o
adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi
alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il
periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il
calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle
variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle
attivita' e non puo' essere cumulato; e) per i soggetti aggiudicatori
dei finanziamenti che siano organizzati in forma di societa' per
azioni, e' indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali
dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione
dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle
esternalita' positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri
investimenti; tale impatto e' rendicontato annualmente nelle relazioni
che la societa' vigilata comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte
eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo competitivo
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
«18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative
della disciplina prevista dal presente articolo».
Art. 47
Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
comma e' sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i
Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione
di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare
all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa
totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed
inferiore a cinque milioni di euro; un per cento per gli importi pari o
superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 0,5
per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Sono escluse da tale
obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso
industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che
militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino
una spesa non superiore a un milione di euro.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte
relativa all'edificio.
Art. 48
Norme in materia di dragaggi
(( 1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito
il seguente: Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) - 1. Nei
siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo
alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni
possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del
materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di
colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma
3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il
progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e
trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto
ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto
di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 2. I
materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree portuali e
marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale,
ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di
separazione con metodi fisici: a) qualora presentino, all'origine
ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento
al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e
non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni
costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso
attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto
di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione
territorialmente interessata; b) qualora presentino, all'origine o a
seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione
quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti
nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della
destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a
impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da
collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di
cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente
competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di
cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei materiali
fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e
le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti,
ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione
degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione,
possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata,
di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che
presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o
completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di
assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a quelli di uno
strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o
uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 6; d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene
restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 3. Nel caso di opere il cui progetto
abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al
termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui
alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area
derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione
d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di
autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano
comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con
procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri,
per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici
per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati» elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e
dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali
criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono
riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per
la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai
limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1. Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie
che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione,
l'utilizzo delle aree medesime. 4. I materiali di cui al comma 3
destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento
nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono
essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui
all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante
il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di competenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L'idoneita'
del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai
commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare
nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri
stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di
cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di
realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture
adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa
a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in
trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di
Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 6. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con
proprio decreto, le modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei
materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree
portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe
III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano
regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
comuni interessati. 8. I materiali provenienti dal dragaggio dei
fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, possono essere immersi in mare con
autorizzazione dell'autorita' competente nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente
utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di
spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o
altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano
regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della
fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente
competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.
179.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84. ))
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(( 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalla data
di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186».
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 143: 1) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa
analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi dell'articolo 97
del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti
che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione.
Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette
modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite
dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di
fattibilita'»; 2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento
di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto»; )) a) all' articolo
144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita' dell'opera.»; b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquanta per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di
progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c)»; b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente: «1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di
sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello
progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla
normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La
dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e
successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita'
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'»; c) all'articolo 128, comma 6, dopo le
parole: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» e' inserita la
seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno».
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto e'
redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».
Art. 53
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di
gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta
velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le
specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle
nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli adeguamenti di
quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
3. (( (Soppresso) )).
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle
nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti di
quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i
collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».
(( 5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta
dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del
decreto legislativo n. 267 del 2000». ))
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite
da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere
pubbliche
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.».
Art. 55
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per l'affidamento delle
concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono
inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».
(( 1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80 dell'Allegato I al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' di
vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita' di
controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento
del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del
suddetto comma 172, e' inserito il seguente: «Una quota degli introiti
che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta
acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze
connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli la
societa' ANAS e' autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai
servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al
comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle
somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso
procedure di esternalizzazione. ))
(( Art. 55 bis
Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di
rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali
competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche,
finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato. ))
Capo II
MISURE PER L'EDILIZIA
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. I comuni possono
ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori.
(( 1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso
di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e
con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in
regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento
della permuta mentre il restante 25 per cento dovra' interessare
immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1,
il numero 8 e' sostituito dal seguente: «8) le locazioni e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in
genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo
atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a
quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle
politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e
le attivita' sportive del 22 aprile 2008, ((pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,)) ed escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;» b) all'articolo
10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;» all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole
«dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»; (( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Capo III
MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
Art. 59
Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonche',
limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non
superiore ai 15 anni, ((con)) il 25% dell'incremento del gettito di
imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)
su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. (( 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalita' di cui al comma 2-quater. )) 2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.».
(( Art. 59 bis
Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. L'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita' previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38. 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 10. L'amministrazione aggiudicatrice: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta; c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto preliminare approvato. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue: a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa; d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a: a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta; b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13. 18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo». ))
(( Art. 59 ter
Semplificazione nella navigazione da diporto
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel
capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente:
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime». ))
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole
o nei registri di cui rispettivamente agli ((articoli 146 e 750)) del
codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto,
e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o
nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del
territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai
registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c)
e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e 760))
del codice medesimo. ((Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore». )) 2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti:
«o extraeuropei».
(( Art. 60 bis
Misure a tutela della filiera della nautica da diporto
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»; b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»; c) al comma 4, le parole: «, nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse; d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione»; e) al comma 7, al primo periodo la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio»; f) il comma 8 e' abrogato; g) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7». ))
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»; 2) al comma 6, le parole «dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo»; b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui e' sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto». 2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta di 26,4 milioni di euro. 4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo» b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
«30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»
(( Art. 61 bis
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione
al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e
all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per
la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto
UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. All'onere
derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorenti variazioni di bilancio. 4. La societa' UIRNet SpA
e' soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come
definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e'
estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed
alle piastre logistiche. 5. Il Ministro delle infrastrutture e
trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del
presente articolo. ))
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale,
sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di
nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto
venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
(( 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. )) 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; c) tutti i tipi di latte. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorita' garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ((o comunque rappresentative a livello nazionale)). Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
(( 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo. ))
Art. 63
Attivazione nuovi «contratti di filiera»
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto
Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti
di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati
dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita' stabilite dal
((decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19
febbraio 2008)).
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita'», sono aggiunte le seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
(( 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in
aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si
applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella
disponibilita' del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra da installare in aree classificate
agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque
rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto
previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
))
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non
regolamentare da adottare ((di concerto con il Ministro))
dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da ((locare o)) alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 3. Nelle procedure di alienazione ((e locazione)) dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. (( 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». )) 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita ((o alla cessione in affitto))
da parte degli enti gestori delle medesime aree. 7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere ((o cedere in locazione)), per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere ((e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta')). L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ((o locati)) ai sensi del presente articolo non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ((e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.))
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5.(( (Convenzioni).)) - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita': a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili; b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero; c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche; e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura; f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia; g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi. 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)). (( 2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio». ))
(( Art. 67 bis
Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione
1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984,
n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della
nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta. 2. Le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano
nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della
licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo
armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprieta', i
privilegi di cui all'articolo 552 del codice della navigazione sono
trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale
viene trasferita la licenza. ))
(( Art. 67 ter
Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate»; b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». ))
Titolo III
Capo I
Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla
lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono
sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art. 70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree
(( 1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e'
destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore
delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle
aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, gia' costituite o che
si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano
le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma
341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. ))
Capo II
Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione
e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali
aperti al traffico commerciale. 2. Fatte salve le funzioni di vigilanza
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad
esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale di
vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione
economica nonche' di vigilanza, di cui all'articolo 80, con
l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei
diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata
per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli
adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. (( 3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. )) 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria. 5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato ((A))
al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per: a) aeroporto: qualsiasi
terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le
manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo'
comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli
aeromobili nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai
servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Art. 73
Autorita' nazionale di vigilanza
(( 1. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le
funzioni di Autorita' di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ))
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul
territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1. 3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di vigilanza
puo', comunque, operare una modulazione degli stessi diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i
motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal
fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza,
obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1 ((e determinato l'ammontare dei diritti)), previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica ((ed approva entro quaranta giorni)) la corretta applicazione del modello tariffario ((e del livello dei diritti aeroportuali)) in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC -
Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria. 5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali. 6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle
consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi
utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti
i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al
comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorita' di
vigilanza, comprendono: a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture
forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la
metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che
include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi
personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione
tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi; d) la
struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai
quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli investimenti previsti; h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto. 3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti: a) le previsioni del traffico; b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto; c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto. 4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di vigilanza
adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e
agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione. 2. L'accordo, di cui
al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito
dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi. 3.
I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro
delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare
la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti
dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato. 2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere
differenziato in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi,
di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra
motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 3. Qualora il
numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi
personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di
terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e' possibile
accogliere a causa di vincoli di capacita' dell'aeroporto, l'accesso e'
stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non
discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorita' di
vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione della
misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in
regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti
principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza,
ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non
discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in
scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e
standard di servizio reso. 2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di
violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee
di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di
sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di
sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di vigilanza dispone
l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime. 4.
L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore
aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta,
assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti
dovuti. 5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare
controdeduzioni scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti
siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica
per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al
comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli
aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche
delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare,
che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la
definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il
ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2,
le parole «provenienti o dirette all'estero» sono sostituite dalle
seguenti: «in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori
dell'Unione europea». b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto
il seguente:
«3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»; c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
«Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario».
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» e' inserita la seguente: «coordinatore»; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico»
e' inserita la seguente: «coordinatore»; c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento»; d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri partecipanti» a «protocollo» sono soppresse; e) al comma 3, ultimo periodo, ((dopo la parola: «comitato» )) e' inserita la seguente: «coordinatore»; f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» e' inserita la seguente: «coordinatore».
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo e' soppresso. 2. La convenzione per la gestione
automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le
pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste
Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso
del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della
convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. 4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso. 5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione
in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le
procedure di cui al decreto legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206.».
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di
rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.».
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici di
acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di smaltimento e
depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonche' alle societa' il cui
capitale sociale» fino alla fine del periodo sono soppresse. 2. In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo stanziamento
relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia. 2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le
eventuali altre penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il
mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla
citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico
sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono
soppresse;
b) al comma 3: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»; c) al comma 5: 1) dopo la parola «modalita'» sono inserite le seguenti
«attuative e»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.». (( 1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,». ))
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza
fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura
d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti
che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in
Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, ((comma 1,)) con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la
sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita' ai
principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10,
National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate
le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di
individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza
della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le
modalita' di versamento.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto da adottare ai
sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, e' emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Capo III
(( Art. 91 bis
Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite
le seguenti: «con modalita' non commerciali». 2. Qualora l'unita'
immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1
si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge
l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti
esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita'
immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale
permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite
catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente
producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 3. Nel caso in
cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a
partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione
all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da
apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale. 4. E' abrogato il comma
2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. ))
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamenteall'effettuazione dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.». 2.
All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». 3. Dall'attuazione dei commi 1 e
2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati
degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non
contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, ((alinea,)) le parole:
«, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria» sono soppresse; b) al comma 8, dopo le parole: «di cui
all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»; c)
al comma 13, alla lettera a), numero 3), ((capoverso comma 3-bis
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,)) dopo le parole «operano sui predetti proventi
una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti:
«ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.»; d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: «18-bis.
Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9
dell'articolo 7 e' ((abrogato")) ». 2. Alle minori entrate derivanti
dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012,
si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale
derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' cosi' modificato: a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita.
«c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, residenti nel territorio dello Stato»; b) al comma 3, nel
secondo periodo, dopo le parole «Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole «gli organismi
di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e»; c) il
comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: «5-quinquies. I redditi degli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dai fondi immobiliari, ((e di quelli con sede)) in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche'
il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo definitivo.
Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita' accessorie; 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri. 7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al ((decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre)) 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare ((le attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis)). 9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al ((comma 9)), da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'). -
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente. 5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall'((articolo 8 del presente decreto)). 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 8-ter.(Segreto d'ufficio). - 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
«152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.». c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.». 3. ((Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(( Art. 97 bis
Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle
spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali
sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di
locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di
beni immobili, le finalita' di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione
degli stessi come risultanti dal contratto di locazione. ))
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.