IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
(Decreto 9 luglio 2004)
 
  Visto  l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
dispone,    fra    l'altro,    la   rivalutazione   dell'assegno   di
incollocabilita'  di  cui  all'art. 180 del testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con
cadenza annuale;
  Vista  la  delibera  n.  444  adottata  dal  Presidente-Commissario
straordinario  dell'INAIL  in data 17 giugno 2004, che ha proposto il
nuovo  importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio
2004  sulla  base  della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
intervenuta  fra il 2002 e il 2003, registrata dall'ISTAT e risultata
pari al 2,5 per cento;
  Considerato  che  la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo
scorso  anno,  delle  indicazioni contenute nella circolare n. 66 del
10 luglio   2001,  emanata  dalla  Direzione  generale  dell'impiego,
orientamento   e  formazione,  per  quanto  riguarda  la  sussistenza
dell'assegno  di  cui  si  tratta,  le  modalita' di erogazione dello
stesso,   nonche'   i   soggetti   beneficiari,   anche  in  presenza
dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';
  Ritenuto   di   determinare   il   nuovo  importo  dell'assegno  di
incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2003;
 
                              Decreta:
 
  Con  decorrenza  1° luglio  2004, l'importo mensile dell'assegno di
cui in premessa e' determinato nella misura di Euro 210,43.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99
 
 
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