MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6
ottobre 2004
Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo
dell'Articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
(GU n. 235 del 6-10-2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto
l'Articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad
incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del
settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';
Visto l'Articolo 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti
minimi per l'accesso al pensionamento di anzianita';
Ritenuto, ai sensi dell'Articolo 1,
comma 15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalita' di
attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo stesso;
Decreta:
Articolo 1
(Incentivo al posticipo del
pensionamento)
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di
attuazione delle disposizioni contenute all'Articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui
all'Articolo 1, comma 12, della
predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.
In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta', ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di
esercizio della facolta' medesima se contestuale o posteriore alla predetta
scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente
corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si
riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di
cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non
oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilita' di
adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi
di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall'Articolo 3, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 2
(Procedura)
1. Il lavoratore che intende avvalersi
dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve
darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto
previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail,
utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la
certificazione di cui all'Articolo 1,
comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei
requisiti pensionistici di anzianita' di cui all'Articolo 1, comma 12 della predetta legge, entro
trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione
integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui
all'Articolo 1, comma 3, della legge n.
243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, e procede all'eventuale
recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche gia' versate per
periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a
corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77
Allegato
----> vedere allegato a pag. 53 della G.U. <----
Note:
i collegamenti rimandano al sito Inps