MINISTERO DEI TRASPORTI
Decreto 24.7.2007
Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107,
concernente i diritti delle persone con disabilita' e delle persone a
mobilita' ridotta nel trasporto aereo. (GU n. 184 del 9-8-2007 )
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 687 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto del 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante
disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del
5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo
e, in particolare, l'art. 14, che impone ad ogni Stato membro
dell'Unione di designare uno o piu' organismi responsabili
dell'applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo;
Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale
dell'energia e dei trasporti, n. 246 del 9 gennaio 2007, in ordine
all'applicazione del predetto regolamento;
Vista la nota n. MINFTRA/DIP. 3/368 del 29 gennaio 2007, del
Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;
Vista la nota n. 0026767/TPA/DIRIGEN del 19 aprile 2007 dell'ENAC;
Considerato che i destinatari degli obblighi derivanti dal gia'
citato regolamento n. 1107/2006 sono i vettori aerei ed i gestori
aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla
certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'ENAC;
Decreta:
Art. 1.
Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni
1. A decorrere dal 26 luglio 2007, l'ENAC e' l'organismo
responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, ai sensi
dell'art. 14 del regolamento medesimo.
2. L'ENAC, con cadenza semestrale, invia una relazione al Ministero
dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento.
3. Il Ministero dei trasporti, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza, puo' disporre specifiche ispezioni per garantire
l'applicazione del regolamento.
Art. 2.
Disposizioni finali
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui al precedente art.
1, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2007
Il Ministro: Bianchi