MINISTERO DEI TRASPORTI
Decreto 24.7.2007

Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento
 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107,
 concernente i diritti delle persone con disabilita' e delle persone a
 mobilita' ridotta nel trasporto aereo. (GU n. 184 del 9-8-2007 ) 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 687 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto del 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  2006,  n.  69, recante
disposizioni  sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
  Visto  il  regolamento  del  Parlamento europeo e del Consiglio del
5 luglio  2006,  n.  1107,  concernente  i  diritti delle persone con
disabilita'  e  delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo
e,  in  particolare,  l'art.  14,  che  impone  ad  ogni Stato membro
dell'Unione   di   designare   uno   o  piu'  organismi  responsabili
dell'applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  -  Direzione generale
dell'energia  e  dei  trasporti, n. 246 del 9 gennaio 2007, in ordine
all'applicazione del predetto regolamento;
  Vista  la  nota  n.  MINFTRA/DIP.  3/368  del  29 gennaio 2007, del
Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;
  Vista la nota n. 0026767/TPA/DIRIGEN del 19 aprile 2007 dell'ENAC;
  Considerato  che  i  destinatari  degli obblighi derivanti dal gia'
citato  regolamento  n.  1107/2006  sono i vettori aerei ed i gestori
aeroportuali,    assoggettati    alla   regolazione   tecnica,   alla
certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'ENAC;
                              Decreta:

                               Art. 1.
     Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

  1.   A   decorrere   dal  26 luglio  2007,  l'ENAC  e'  l'organismo
responsabile  dell'applicazione  del  regolamento (CE) del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  5 luglio  2006,  n.  1107,  ai sensi
dell'art. 14 del regolamento medesimo.
  2. L'ENAC, con cadenza semestrale, invia una relazione al Ministero
dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento.
  3.  Il  Ministero  dei  trasporti, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza,   puo'   disporre   specifiche   ispezioni  per  garantire
l'applicazione del regolamento.
Art. 2.
                         Disposizioni finali

  Dall'attuazione  del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui al precedente art.
1,  l'ENAC  provvede  con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi