Decreto 3 settembre 2004
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art.1, comma
4, della legge 27 dicembre 2002 numero 288
 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1978,  n.  915,  concernente:  «Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra» "e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento
delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
    Vista   la   legge   27 dicembre   2002,   n.  288,  concernente:
«Provvidenze  in  favore  dei  grandi  invalidi"»  e, in particolare,
l'art.  1,  il  quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di
grandi  invalidi  di  guerra  e  per  servizio un assegno sostitutivo
dell'accompagnatore,   demanda   ad   un   decreto  interministeriale
l'accertamento  del  numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di
ciascun  anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati
nell'anno;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze in
data   29 dicembre   2003,   recante  la  ripartizione  delle  unita'
previsionali  di  base relative al bilancio di previsione dello Stato
per  l'anno  finanziario  2004,  con il quale e' stato iscritto nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze il
capitolo  1319/Economia,  UPB  2.1.2.3  «pensioni  di guerra», con lo
stanziamento di Euro 7.746.853";
    Visto  il  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all'art. 1,
comma 4, della predetta legge n. 288/2002;
    Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e
del  Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004,
in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  Alla  data  del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi
affetti  dalle  infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e A-bis della tabella E allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno  mensile  di  878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
di 338 unita', per l'importo complessivo di Euro 3.561.168.
    2.   Gli   assegni   sostitutivi   erogabili   con   le  restanti
disponibilita'  relative  all'anno 2004, pari ad Euro 4.185.685, sono
liquidati:
      a)  in  via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n.
148  grandi  invalidi  affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che
prevedibilmente   verranno   a  trovarsi  nelle  condizioni  previste
dall'art.  1,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il
30 aprile 2004;
      b)  successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande
per  ottenere  il  servizio  di accompagnamento e fino ad esaurimento
delle  risorse  residue  nei  limiti  del  fondo  di  cui al capitolo
1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita' di
cui  alle  lettere  A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis;
B),  numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando
la  precedenza  ai  grandi  invalidi  che  hanno  fatto richiesta del
servizio  di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente
al  15 gennaio  2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne'
siano  in  grado  di  assicurarlo. Ai fini della determinazione della
data  di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la
data del timbro postale.
    3.  Gli  assegni  sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto
previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma 4, dell'art. 1 della legge
27 dicembre    2002,    n.   288,   sono   corrisposti,   a   domanda
dell'interessato,   a   decorrere  dal  1° gennaio  2004  e  fino  al
31 dicembre  dello  stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il
grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal
primo  giorno  del  mese  successivo alla data di presentazione della
domanda  per  l'accompagnamento,  per coloro che abbiano richiesto il
servizio  stesso  per  la  prima volta dopo l'entrata in vigore della
suddetta legge.
  Art. 2.
    1.  Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004,
redatte  secondo  il  modello  allegato  al  presente decreto, che di
quest'ultimo  costituisce parte integrante, debbono essere presentate
alle  amministrazioni  e  agli enti gia' competenti alla liquidazione
dei   trattamenti  pensionistici  entro  il  31 dicembre  2004.  Sono
ammissibili  le  istanze  presentate anche oltre il 31 dicembre 2004,
purche'  sia  data  dimostrazione di avere avviato entro tale data la
procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.
    2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le
domande  con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle
finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e
dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei
servizi  del  Tesoro  --  Ufficio  VII,  previa  specificazione delle
infermita' da cui e' affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  --  Ufficio  nazionale per il servizio
civile  e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII
aggiornati  elenchi  nominativi  dei  grandi invalidi di guerra e per
servizio   che   alla   data  del  15 gennaio  2003  fruivano  di  un
accompagnatore   in   servizio   obbligatorio   di   leva   o  di  un
accompagnatore  del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti
alle   categorie  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  che  hanno  perso
l'accompagnatore  entro  il  30 aprile  2004;  dei  soggetti  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  lettera  a), ed, infine, dei soggetti di cui
all'art.  2  della  legge  27 dicembre  2002, n. 288, che hanno fatto
richiesta   dell'accompagnatore   almeno   una   volta  nel  triennio
precedente  alla data di entrata in vigore della legge medesima ed ai
quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
    3.  Il  pagamento  dell'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
viene  anticipato  dalle  amministrazioni e dagli enti che provvedono
all'erogazione  del  trattamento  pensionistico, previa comunicazione
autorizzatoria  da  parte  dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che
curera'  il  successivo  rimborso  alle  amministrazioni ed agli enti
medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 3 settembre 2004
 
                      Il Ministro della difesa
                               Martino
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
 
Registrato alla Corte dei conti 14 ottobre 2004
Registro n. 10, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 161

 

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