IL
DANNO ESISTENZIALE
Genesi,
ratio, orientamenti e parabola della dibattuta
figura giurisprudenziale
INTRODUZIONE
AL CONCETTO DI DANNO
Alla
luce della recente Sentenza a Sezioni Unite sulla figura del danno
esistenziale, innanzitutto, a scopo di chiarezza, è opportuno fare una breve
introduzione sul concetto di danno, riferito all'ambito del diritto civile. Il
danno, nell'ottica considerata, viene concepito essenzialmente e generalmente
come l'alterazione negativa del patrimonio, cioè una deminutio
di tipo economico (cd danno patrimoniale). Poi, a quest'ultima
fattispecie risarcitoria, si è sin da subito contrapposta la figura del danno
morale, in base al principio per cui il soggetto danneggiato, a seguito
dell'ingiustizia subita, ha titolo per ottenere il ristoro anche delle
conseguenze psichiche patite. In base alla natura di tale ultima figura
risarcitoria, è d'obbligo una equiparazione tra danno
morale e denaro, ben espressa dal concetto del “pretium
doloris”.
Pertanto,
per almeno un trentennio dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, la
fattispecie del danno continua ad essere costituita dal dualismo tra il danno
patrimoniale e quello morale. E' utile precisare che quest'ultimo, come
testualmente prevede l'art. 2059 c.c., viene risarcito solo nei casi previsti
dalla legge, casi, sino a tempi recenti, che sono rimasti ancorati
solo ed esclusivamente alle ipotesi di reato.
A seguito
dell'entrata in vigore della Costituzione è emerso un nuovo sistema di valori,
dove al centro viene posta la persona umana, sia come bene primario
dell'ordinamento che come oggetto di tutela illimitata. Infatti, la
Costituzione del
Con
la suddetta pronuncia si è ammesso il risarcimento del danno biologico o
danno alla salute, con il quale si risarcisce la lesione dell'integrità psico fisica in sé considerata, a prescindere dalle
conseguenze patrimoniali o morali che ne siano derivate. Tuttavia, per evitare
il limite dell'art. 2059 c.c.,
L' ORIGINE
DEL DANNO ESISTENZIALE
A seguito
dell'individuazione del danno biologico, la dottrina ha progressivamente
individuato la possibilità di risarcire altri pregiudizi non patrimoniali
lesivi di beni essenzialmente riguardanti la persona umana, diversi dalla salute,
ma altrettanto previsti e tutelati dalle norme costituzionali. In altre parole,
se una certa posizione soggettiva è tutelata da una garanzia costituzionale,
deve valere il medesimo ragionamento che vale per il danno alla salute, cioè
l'ipotetico danno deve essere risarcito in forza della lettura
costituzionalmente orientata dell'art 2043 c.c..
La
figura del danno esistenziale, pertanto, ha origine dalla presa d'atto che i
tre tipi di danno sino ad allora individuati non
sarebbero stati in grado di coprire tutta la gamma dei pregiudizi che la
vittima patisce in conseguenza dell'illecito altrui.
L'illecito,
infatti, potrebbe cagionare al danneggiato nessuna lesione psico
fisica, nessuna diminuzione o lesione del patrimonio e nessuna sofferenza
d'animo, ma potrebbe precludere lo svolgimento di attività non remunerative
che, sino ad allora, erano fonte di gratificazione.
Pertanto, il danno esistenziale è stato definito dalla migliore dottrina come “la
forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di
compiacimento o di benessere per il danneggiato, indipendentemente dalla
compromissione dell'integrità psico fisica” (Prof
Cendon P., “Non di sola salute vive l'uomo”, Milano
1999).
Al
tempo, tale figura è stata riconosciuta ed applicata in concreto la prima volta
dal Tribunale di Torino nella Sentenza 05.08.1995, ove il Giudice di I grado
prende atto di come la tripartizione classica non risulti idonea a risarcire
tutti pregiudizi patiti dalla vittima.
La
prima ipotesi di pronuncia della Cassazione sulla voce di danno in esame risale
alla Sent. 7710 del 2000, nella quale si pronunciava sul caso di
un padre che per lungo tempo aveva fatto mancare al proprio figlio i mezzi di
sostentamento.
LE
SENTENZE “GEMELLE”
Con
le Sentenze “gemelle” del 2003, la Cassazione ha ulteriormente innovato la
materia del danno esistenziale e/o non patrimoniale. Esaminando due fattispecie
di danni cd “riflessi” (nella Sentenza 8828 del 2003
Tale
orientamento viene ripreso poco dopo dalla famosa Sentenza della corte
Costituzionale n. 233 del 2003.
Alla luce delle suddetta pronunce, tuttavia, si evince la differenza rispetto al danno
morale, soprattutto dal punto di vista probatorio. Infatti, ai fini della
relativa liquidazione, tutto il sistema del danno esistenziale si basa su di
una rigorosa prova sia del nesso causale che del pregiudizio patito.
L'ORIENTAMENTO
CONTRARIO
Nonostante
detto riconoscimento, non si può tacere che un differente orientamento
giurisprudenziale inizialmente di merito, ben più restrittivo e meno
innovativo, ha sempre negato autonoma rilevanza al danno esistenziale. Detto
orientamento si è basato essenzialmente sul principio per cui la tesi che
riconduce il danno esistenziale all'art. 2043 c.c. non può essere condivisa in
quanto tale articolo copre solo il danno biologico, in aggiunta a quello
patrimoniale. Il danno esistenziale, invece, può avere rilievo solo come
categoria descrittiva ed il relativo risarcimento deve essere considerato come
a titolo non patrimoniale, o morale o biologico.
Tra
le prime pronunce di questo tipo: Trib. Bergamo 26.02.2003; Trib. Roma
7.03.2003.
In
seguito, la Cassazione stessa ha puntualizzato che ai sensi dell'art. 2059 c.c.
non è possibile fare riferimento alla categoria del danno esistenziale poichè così si finirebbe per portare il danno non
patrimoniale nell'atipicità. Ciò sarebbe vietato sia dal Legislatore che
dall'interpretazione costituzionale dell'art 2059 c.c. Pertanto, ai fini del
risarcimento del danno ex art 2059 c.c. è necessario che la lesione riguardi
interessi protetti come inviolabili dalla Costituzione
e da ciò ne verrebbe escluso il danno esistenziale propriamente detto. Per
esempio, il risarcimento del danno esistenziale presupporrebbe un diritto
costituzionale ad essere felici, cosa che non vi è.
Altri motivi che giustificavano la “negazione” della figura del danno
esistenziale, se non solamente a titolo dottrinario o descrittivo, vi era
l'eccessiva ampiezza del concetto, la possibilità di duplicazione del
risarcimento (visto e considerato che in molte situazioni il concetto di danno
esistenziale e morale si sovrappone) e, infine, la difficoltà di quantificarlo
in concreto in sede di liquidazione.
Tra
le pronunce di tale filone giurisprudenziale si ricordano le sentenze 19354 del
2005 e, in tema di danno esistenziale per la irragionevole
durata del processo, Cons. Stato. Sez IV 1096 del 2005.
LE
SEZIONI UNITE N. 6572 DEL 2006
Il
caso di specie verteva su di un danno patito da un lavoratore a seguito di un demansionamento professionale. Tale fattispecie è stata
utile affinchè
Innanzitutto,
le Sezioni Unite, definiscono il danno esistenziale come un danno all’identità
professionale sul luogo di lavoro, all’immagine e alla vita di relazione e, più
in generale, di lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione
della sua personalità nel luogo di lavoro, che è tutelato agli articoli 1 e 2
Costituzione. Quindi, si tratta, in particolare, in linea con la giurisprudenza
prevalente, dell’alterazione delle abitudini di vita e degli assetti
relazionali del lavoratore, il quale viene, in tal caso, privato di occasioni
per l’espressione e la realizzazione della sua persona nel mondo esterno (sul
punto, ex multis, Cass. Civ. 7980/2004).
Tale
voce di danno, a differenza del danno morale che attiene alla sfera emotiva e
interiore del singolo, è oggettivamente accertabile attraverso l’allegazione, a
cura del soggetto danneggiato, di precise circostanze comprovanti l’adozione di
scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza
dell’evento dannoso, a nulla rilevando la prova, di per sé sola, della dequalificazione,
dell’isolamento e della forzata inoperosità.
Pertanto,
alla luce del principio generale affermato dalla Suprema Corte a definizione
del contrasto giurisprudenziale, è onere esclusivo del lavoratore provare che
il demansionamento ha prodotto, nella prospettiva
dell’art. 1223 cod. civ., una perdita rappresentata dalla diminuzione o dalla
privazione di un valore personale, non patrimoniale, alla quale il risarcimento
del danno deve essere commisurato, seppure in via equitativa.
Quanto, poi, agli strumenti probatori a disposizione
del lavoratore per la prova del danno esistenziale, le Sezioni Unite hanno
avuto cura di precisare che, fatta eccezione per il danno biologico, il quale
può essere dimostrato solo attraverso il ricorso all’accertamento medico-legale,
il danno esistenziale può essere verificato attraverso la prova documentale,
testimoniale e presuntiva, la quale ultima, lungi dal rappresentare un mezzo di
rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova, può essere impiegato anche
in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass.
Civ. 13819/2003; Cass. Civ. 9834/2002).
LE
SEZIONI UNITE N. 26972 DEL 2008
Con
la Sentenza citata,
Nella
suddetta pronuncia, innanzitutto, la Cassazione ha specificato il concetto di
danno “non patrimoniale”. Tale fattispecie, come detto sopra, è risarcibile sia
quale conseguenza di un reato sia in altre ipotesi risarcitorie, le quali, anche se non espressamente previste dal
legislatore, sono desumibili in base ad una lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c.. In seguito,
nell'esaminare la figura predetta,
Il
danno esistenziale può essere oggetto di risarcimento, sussistendone i
presupposti, solo se rientrante nella figura generale del danno non
patrimoniale ex art 2059 c.c..
Pertanto il risarcimento potrà essere accordato, nell'ipotesi di danno quale
conseguenza di un reato che nel caso di un
illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente
garantito. Tale danno, però, costituisce né più né meno che un “ordinario”
danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può
essere liquidato separatamente come danno esistenziale sol perché diversamente
denominato.
Infine,
le SS.UU. hanno tratto spunto dal suddetto
ragionamento per negare o comunque limitare fortemente il risarcimento dei
danni non patrimoniali c.d. “bagatellari”, ossia
quelli futili od irrisori, causati da condotte prive del requisito della
gravità. A riguardo, il riconoscimento e la liquidazione di tali danni non
patrimoniali non gravi o causati da offese non serie può essere censurabile in
sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
Avv.
Luigi Modaffari