DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n.200
Regolamento
recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro
informatico degli adempimenti amministrativi.
(GU n. 125 del 31-5-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attivita' produttive;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo
11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalita' di coordinamento, di
attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le
diverse sezioni del sito;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel
quale e' previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la
realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi
integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre
2003, recanti Ğlinee guida in materia di digitalizzazione
dell'amministrazioneğ;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da
cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data
29 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza
unificata in data 23 settembre 2004;
Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio
2006;
Sulla proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione e contenuto del Registro
1. Ai fini del presente regolamento per ĞRegistroğ
si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per
Ğdecretoğ il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il
Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle
informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati
alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto il presente regolamento
disciplina:
a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e
l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai
concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per
dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalita' di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
Art. 2.
Soggetti tenuti all'obbligo di
trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via
informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:
a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la
Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le Autorita' ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalita'
giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato -
che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di
attivita' di impresa;
b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive
modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni
stipulate dalle amministrazioni pubbliche.
2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle
attivita' produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in
gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai
licenziatari dei servizi liberalizzati.
Art. 3.
Soggetti responsabili della
trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
lettera a) e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere b) e c)
nonche' i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile
del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione,
trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti
dall'articolo 11, comma 2 del decreto.
Art. 4.
Modalita' di attuazione del Registro
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo
11, comma 1, del decreto il Ministero delle attivita' produttive realizza il
Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne
assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.
2. Le camere di commercio pongono in essere le attivita' necessarie a garantire
l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei
confronti del Ministero delle attivita' produttive, per i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello
regionale e' referente, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive,
la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti
su base ultraprovinciale o ultraregionale e' referente la camera di commercio
nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.
4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili
del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
Art. 5.
Alimentazione ed aggiornamento del
Registro
1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo
2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti
amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i
procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente
predisposta nonche' il sito informatico, ove gia' attivo.
2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i
soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni,
gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.
Art. 6.
Contenuto dell'obbligo di trasmissione
di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
1. L'elenco degli adempimenti amministrativi
previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e
l'esercizio dell'attivita' di impresa e' finalizzato a rendere disponibile, a
livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a
tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti
informazioni:
a) titolo;
b) descrizione;
c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di
servizi);
d) ambito territoriale di competenza;
e) ufficio responsabile dell'adempimento;
f) modalita' di fruizione;
g) normativa di riferimento;
h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entita'.
2. L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la
modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo
formato.
3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di
eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line
connessi agli adempimenti medesimi.
4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve
renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle
modalita' di compilazione.
Art. 7.
Funzionamento e regole tecniche
1. Le Camere di Commercio competenti per territorio
offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari
strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni Ğin lineağ di
alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e
l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:
a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento;
b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti;
c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;
d) le modalita' di integrazione con siti gia' esistenti ove i soggetti di cui
all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi
Ğin lineağ inerenti gli adempimenti;
e) le modalita' per assicurare la disponibilita' dei dati trasmessi a ciascun
soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.
Art. 8.
Coordinamento fra le strutture
operative
1. Presso la Direzione generale del commercio,
delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attivita' produttive e'
istituita una unita' organizzativa che provvede all'attuazione del Registro
attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del
Ministero delle attivita' produttive.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione
organica e tecnologica dell'unita' organizzativa di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.
3. Il Ministero delle attivita' produttive, assicura la razionalizzazione dei
processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro
nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le
autonomie locali.
Art. 9.
Accesso al Registro
1. Per una piu' agevole e tempestiva attuazione il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e' reso
accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che e' realizzato
dal Ministero delle attivita' produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e
le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed
organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali
e locali a favore delle imprese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 3 aprile 2006.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006.
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 133.