DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008 , n. 157

Ulteriori  misure  urgenti  per  garantire  la stabilita' del sistema
creditizio.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Visti  gli  articoli 47  e  117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
    Visto   il   testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    Visto   il   testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica   30 dicembre  2003,  n.  398,  e  in
particolare l'articolo 3;
    Considerate  le  conclusioni  del  Consiglio Ecofin del 7 ottobre
2008  sui  principi  comuni  dell'Unione  europea  per  l'adozione di
risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
    Considerato  l'accordo  raggiunto  il 12 ottobre 2008 dai Capi di
Stato  e  di  Governo  dei  Paesi dell'area Euro su un piano d'azione
concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;
    Valutata  la  straordinaria  necessita' e urgenza di garantire la
stabilita'  del  sistema  creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
    Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e urgenza di integrare il
programma  per  la  protezione del pubblico risparmio e per la tutela
della stabilita' finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2008;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

    1.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  fino  al
31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato,
a  condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con
scadenza  fino  a  cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
    2.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  fino  al
31 dicembre  2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee
di  scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle
banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi
scadenza  fino  a  cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le emissioni di titoli di
Stato  relative  a  tali  operazioni  e  quelle  effettuate  ai sensi
dell'articolo 1,  comma 7,  lettera d),  del  decreto-legge 9 ottobre
2008,  n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti
al  riguardo  dalla  legislazione vigente. L'onere di tali operazioni
per  le  banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni
di mercato.
    3.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  fino  al
31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato,
a  condizioni  di  mercato,  sulle  operazioni  stipulate  da  banche
italiane,  al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
    4.   I  crediti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
rivenienti  dalle  operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti
da  privilegio  generale  sui beni mobili ed immobili, che prevale su
ogni altro privilegio.
    5.  Le  operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla
base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza
della  patrimonializzazione  della  banca  richiedente  e  della  sua
capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
    6.  Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le
operazioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche
delle   quali   ha   sottoscritto   aumenti   di  capitale  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

        
      
                               Art. 2.

    1.   Con   decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia, sono
stabiliti  criteri,  condizioni  e  modalita' delle operazioni di cui
all'articolo 1,   comma 2,   della   garanzia   dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.
    2.  La  garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3,
sara'  elencata  nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge
5 agosto  1978,  n.  468.  Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7.
    3.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto sono
riassegnate  all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

        
      
                               Art. 3.

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2008

                             NAPOLITANO

                              Matteoli,  Il  Ministro  incaricato  di
                              presiedere il Consiglio dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano