LA DISOCCUPAZIONE

 

Scheda a cura del Ministero del Lavoro

 

 

Convalida dimissioni lavoratrice madre lavoratore padre

 

Le norme sulla tutela della maternità e della paternità impongono al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice madre  e del lavoratore padre durante i periodi sotto specificati:

 

          lavoratrice madre

Le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre nei periodi in cui opera il divieto di licenziamento devono essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

A detta convalida, il cui scopo è quello di preservare la lavoratrice e il lavoratore da eventuali pressioni del datore di lavoro e di verificare la reale volontarietà delle dimissioni durante il periodo tutelato, è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.


Modalità di conferma delle dimissioni

La richiesta di convalida va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro producendo la copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro.

La richiesta di convalida può essere trasmessa anche per posta. In questo caso, la lavoratrice o il lavoratore riceveranno una richiesta di conferma delle dimissioni che dovrà essere restituita alla Direzione del Lavoro debitamente compilata.


Indennità spettanti


In caso di dimissioni volontarie, la lavoratrice non è tenuta al preavviso e ha comunque diritto alle indennità previste per il licenziamento (indennità di mancato preavviso) e all'erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS.

Lo stesso diritto spetta al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità in alternativa alla madre.



A chi spetta l'indennità di disoccupazione


Alla lavoratrice, o in mancanza della madre al lavoratore, assicurati all'INPS contro la disoccupazione involontaria, che si siano dimessi nel periodo di tutela sopra descritto, spetta il pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Per ottenere l'indennità è necessario essere assicurati  da almeno due anni ed avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori che non  possano far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel caso in cui:
- abbiano lavorato come dipendenti nell'anno precedente almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc...);
- risultino assicurati per la disoccupazione involontaria da almeno due anni, vale a dire possano far valere almeno un contributo settimanale nel biennio precedente la domanda.


 

Come si ottiene l'indennità di disoccupazione


Indennità di disoccupazione ordinaria
La domanda d'indennità di disoccupazione ordinaria (modello DS21) deve essere presentata all'INPS, personalmente oppure attraverso i Patronati, entro il termine massimo di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

La domanda d'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (modello DS21) deve essere presentata all'INPS, personalmente oppure attraverso i Patronati, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'indennità.


Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"