LA DISOCCUPAZIONE
Scheda a cura del Ministero del Lavoro
Convalida dimissioni lavoratrice madre lavoratore padre
Le norme sulla tutela della maternità e della paternità impongono al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante i periodi sotto specificati:
lavoratrice madre
Le dimissioni volontarie presentate dalla
lavoratrice madre e dal lavoratore padre nei periodi in cui opera il
divieto di licenziamento devono essere convalidate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro.
A detta convalida, il cui scopo è quello di preservare la lavoratrice e il
lavoratore da eventuali pressioni del datore di lavoro e di verificare la reale
volontarietà delle dimissioni durante il periodo tutelato, è
condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Modalità di
conferma delle dimissioni
La richiesta di convalida va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro producendo la copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro.
La richiesta di convalida può essere trasmessa anche per posta. In questo caso, la lavoratrice o il lavoratore riceveranno una richiesta di conferma delle dimissioni che dovrà essere restituita alla Direzione del Lavoro debitamente compilata.
Indennità
spettanti
In caso di dimissioni volontarie, la lavoratrice non è tenuta al preavviso e ha
comunque diritto alle indennità previste per il licenziamento (indennità
di mancato preavviso) e all'erogazione dell'indennità di disoccupazione da
parte dell'INPS.
Lo stesso diritto spetta al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di
paternità in alternativa alla madre.
A chi spetta
l'indennità di disoccupazione
Alla lavoratrice, o in mancanza della
madre al lavoratore, assicurati all'INPS contro la disoccupazione
involontaria, che si siano dimessi nel periodo di tutela sopra descritto,
spetta il pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Per ottenere l'indennità è necessario essere assicurati da almeno
due anni ed avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la
data di cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori che non possano far valere 52 contributi
settimanali negli ultimi due anni hanno diritto all'indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti nel caso in cui:
- abbiano lavorato come dipendenti nell'anno precedente almeno 78
giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate
(malattia, maternità, ecc...);
- risultino assicurati per la disoccupazione involontaria da almeno due anni,
vale a dire possano far valere almeno un contributo settimanale nel biennio
precedente la domanda.
Come si ottiene l'indennità di disoccupazione
Indennità di
disoccupazione ordinaria
La domanda d'indennità di disoccupazione ordinaria (modello DS21) deve
essere presentata all'INPS, personalmente oppure attraverso i Patronati,
entro il termine massimo di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
La domanda d'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (modello DS21) deve essere presentata all'INPS, personalmente oppure attraverso i Patronati, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'indennità.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"