DECRETO-LEGGE
5 ottobre 2004, n.249
Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
(GU n. 235 del 6-10-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare specifiche
disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti
settori aziendali, nonche' per assicurare interventi in materia di politiche
sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
Articolo 1.
1.
Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un
settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi
aziendale puo' essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di
gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30
aprile 2005».
3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria di cui al comma 1, di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1, 2
e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione
professionale; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione
a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i
diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Articolo 2.
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per
l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' contributo per
l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura
di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23
dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo
per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro
11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000,
euro 2.000.000 ed euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente
ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 5 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli