LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
...........................omissis.......................
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
(10.2.2006
numero 56)
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
promosso con ordinanza del 22 dicembre 2004 dal Tribunale di Parma, in funzione
di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra M. B. ed altri e il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta
al n. 261 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto
che il Tribunale di
Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa in data 22
dicembre 2004, nel corso di un giudizio – promosso da alcuni insegnanti
dichiarati non idonei allo svolgimento della funzione di docente per motivi di
salute ed utilizzati in altri compiti all’interno dell’amministrazione
scolastica – volto all’accertamento del "diritto a conservare il posto nel
quale sono collocati con le mansioni attualmente loro attribuite a tempo
indeterminato, con condanna delle parti convenute a mantenere i ricorrenti
nelle loro collocazioni e nell’ambito dell’organizzazione amministrativa cui sono
attualmente preposti", ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2003), per violazione degli articoli 2, 3 e 35 della
Costituzione ;
che la disposizione
in esame è sospettata di illegittimità costituzionale nella parte in cui
prevede che "il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di
transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro
ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla
data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di
lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge";
che il giudice a
quo deduce che quanto previsto dalla suddetta norma osta all’accoglimento
della domanda;
che il rimettente
rileva come la difesa dei ricorrenti – i quali rientrerebbero, "se non si
è male inteso" il ricorso (si legge nell’ordinanza), nell’ambito del
personale utilizzato in altri compiti, con la conseguente applicazione nei loro
confronti del suddetto termine massimo di cinque anni – ha eccepito
l’illegittimità costituzionale della disposizione in questione;
che il Tribunale di
Parma ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità,
condividendo, con proprie argomentazioni, le relative deduzioni prospettate nel
giudizio a quo;
che il rimettente
assume, quindi, la violazione degli articoli 2, 3 e 35della Costituzione;
che la norma
impugnata lederebbe l’art. 2 della Costituzione, poiché la risoluzione del
rapporto di lavoro può intervenire in ragione della mera valutazione fisica del
lavoratore, riferita "nemmeno alle mansioni attualmente svolte", ma a
quelle pregresse, senza che sia stabilita alcuna cautela per il ricollocamento
del lavoratore presso altre amministrazioni, che può avvenire solamente mediante
la "mobilità ordinaria";
che sarebbe violato
l’art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame introduce,
irragionevolmente, una disciplina discriminatoria per gli insegnanti dichiarati
non idonei alla funzione di docente per motivi di salute, i quali risultano
essere gli unici dipendenti del comparto scuola per i quali è prevista la
risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di un’incapacità lavorativa
attinente ad una mansione che non è quella ricoperta attualmente;
che la disposizione
censurata stabilisce, altresì, un’eccezione al principio – espressione del più
generale diritto al lavoro – secondo il quale la sopravvenuta inidoneità fisica
del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto non
può determinare, di per se stessa, la risoluzione del rapporto di lavoro;
che, infine, secondo
il giudice a quo, l’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, nella
parte impugnata, lederebbe l’art. 35 della Costituzione, dal momento che
"non risulta tutelare il lavoro delle parti ricorrenti, con specifico
riferimento al lavoro attualmente svolto nell’interesse dell’amministrazione di
appartenenza";
che ad avviso del
rimettente, infatti, le suddette parti, qualora non riescano a transitare nei
ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente
pubblico – non recuperando, nel frattempo, nuova idoneità all’insegnamento –
sono sottoposte al rischio della risoluzione del rapporto di lavoro in essere,
senza alcuna opportunità di fare valere la possibilità concreta ed effettiva di
continuare a svolgere l’attività di lavoro in atto, e senza che siano valutate
le reali esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica;
che è intervenuto nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di
costituzionalità sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
che la difesa dello
Stato osserva che il Tribunale muove da un assunto erroneo, in quanto non è
condivisibile la ritenuta equiparabilità dei docenti agli altri lavoratori
dipendenti del medesimo comparto scuola;
che non vi sono,
infatti, mansioni equivalenti a quelle dell’insegnamento e che, a fronte di una
permanente inidoneità, l’art. 113 del DPR 31 maggio1974, n. 417 (Norme sullo
stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), consente una diversa
utilizzazione del personale in questione, riconoscendo al medesimo una facoltà
di scelta;
che la disposizione
oggetto di impugnazione, a sua volta, contempera molteplici esigenze e prevede
la risoluzione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il docente non
scelga il transito definitivo in un altro ruolo;
che, quindi, non
sarebbe ravvisabile alcuna lesione dei diritti fondamentali del lavoratore, né
del principio di uguaglianza, poiché, anzi, il regime giuridico previsto per il
personale docente è più favorevole rispetto a quello delle altre categorie di
personale;
che, infine, la norma
in esame non violerebbe il diritto al lavoro, in quanto la risoluzione del
rapporto di impiego opera in via gradata.
Considerato
che la questione di
legittimità costituzionale investe l’art. 35, comma 5,della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), in particolare il terzo, quarto, quinto
e sesto inciso della disposizione stessa, ed è posta in riferimento agli
articoli 2, 3 e 35 della Costituzione;
che questa Corte, con
la sentenza n. 322 del 2005, si è pronunciata in ordine alla questione di
legittimità costituzionale di tale medesima norma, sollevata dal Tribunale di
Roma, in riferimento agli articoli3, 35 e 36 della Costituzione, dichiarando
non fondata la prospettata violazione dell’articolo 3 della Costituzione e
inammissibile la dedotta violazione degli articoli 35 e 36 della Costituzione;
che la suddetta norma
era stata denunciata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in
quanto avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento del personale docente
rispetto al personale dirigente e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (cd. personale ATA) del comparto scuola, in ragione della previsione
solo per il primo della risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del
richiamato art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002;
che il Tribunale di
Parma prospetta, ex art. 3 della Costituzione, identica censura, anche
sotto il profilo di un’ingiustificata eccezione al più generale principio del
diritto al lavoro, da cui discenderebbe l’impossibilità di procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
che nella sentenza
sopra richiamata si è affermato che l’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del
2002, si inserisce nell’ambito della disciplina della dispensa dal servizio per
assoluta e permanente inidoneità fisica o incapacità o persistente
insufficiente rendimento del personale docente e dei dirigenti, di cui all’art.
512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), e che, per effetto degli articoli 514 e
579 del DLgs n. 297 del 1994, il personale del comparto scuola, dichiarato inidoneo
all’espletamento della propria funzione per motivi di salute, può, a domanda,
essere utilizzato in altri compiti;
che nella medesima
sentenza è stata richiamata anche la pronuncia n. 3 del1994, secondo cui
"la dispensa per motivi di salute si fonda su una situazione (lo stato di
infermità) la quale (…) è ovviamente indipendente dalla volontà
dell’interessato – per cui certamente esula dal provvedimento una valutazione
negativa del comportamento dell’impiegato (e comunque qualsiasi profilo
sanzionatorio)";
che si è, altresì,
richiamata la sentenza n. 212 del 1983, con la quale, nell’esaminare gli
effetti dell’assenza dal servizio per infermità del docente non di ruolo, la
Corte ha affermato che "in tutto l’ambito della pubblica amministrazione
non è mai riconosciuto all’impiegato il diritto ad un’assenza illimitata dal
servizio a causa d’infermità; è sempre stabilito, invece, un periodo più o meno
lungo, decorso il quale, ove l’impiegato non sia in grado di riprendere
servizio, si fa luogo alla cessazione del rapporto d’impiego, applicando,
secondo i casi, gli istituti all’uopo preordinati (collocamento a riposo per
motivi di salute, dispensa dal servizio per inabilità fisica, licenziamento,
ecc.)";
che, quindi, in
ragione del quadro normativo sopra delineato, nonché delle pronunce ivi
richiamate, si è riaffermato il principio generale, proprio dell’ordinamento
del pubblico impiego, in forza del quale il personale inidoneo al servizio per
ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle
condizioni di continuare a prestare servizio nell’assolvimento di compiti e
funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica;
che solo nel caso in
cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo
o per scelta dell’interessato, ne è disposto il collocamento a riposo
d’autorità;
che le tre categorie
di personale che operano nel mondo della scuola – personale docente, dirigente
e amministrativo, tecnico, ausiliario (cd. personale ATA) – presentano
discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata
valutazione operata dal legislatore – con scelta discrezionale non
irragionevole – in ordine al collocamento fuori ruolo e all’assegnazione a
compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria;
che non può, quindi,
essere affermata l’esistenza di una identità di situazioni giuridiche, rispetto
alle quali l’art. 35, comma 5, della legge n.289 del 2002, sia tale da
determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti dell’art. 3
della Costituzione;
che, infine, la Corte
ha affermato, come, in un complessivo quadro di misure volte alla
razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e nell’ambito di una
politica generale di contenimento della spesa, trovano giustificazione norme
dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per
ragioni di salute all’espletamento della funzione di docente, può essere ancora
proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il transito presso altre strutture
organizzative pubbliche;
che, pertanto, per le
stesse ragioni formulate nella citata sentenza n.322 del 2005, la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Parma, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che il giudice a
quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche in
riferimento agli articoli 2 e 35 della Costituzione, prospettando,
rispettivamente, la violazione del diritto al lavoro e la mancata tutela
"del lavoro attuale" dei ricorrenti;
che i principi
generali di tutela della persona e del lavoro (cfr. sentenza n. 541 del 2000;
ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al
mantenimento di un determinato posto di lavoro (cfr. sentenza n. 390 del 1999),
né, tanto meno, garantiscono – a fronte di una scelta del legislatore non
censurabile, per le argomentazioni sopra svolte, sotto il profilo della
arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza – il diritto al mantenimento di
specifiche mansioni (quali quelle svolte dai ricorrenti in quanto non idonei
alla funzione di docente), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia
costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario;
che, alla luce delle
considerazioni innanzi svolte, deve essere, pertanto, dichiarata la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma
5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione
di giudice del lavoro, in riferimento agli evocati parametri costituzionali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2003), sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione di
giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio
2006. Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.
Note alla
sentenza
[1] Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Art. 35. Misure
di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica.
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore
all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti
dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà
d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree
delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino
all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario
già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri
e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3.
Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni
durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4.
Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui
alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti
d’istituto.
5. Il
personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di
controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti
di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento
fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti.
Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il
termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento
fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini
dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono
destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti
di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale
assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di
cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono
le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
8. Fermo
restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti
dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le
istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi
di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica
per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in
appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per
l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio
per consentire l’attivazione dei contratti.
[2] Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947.
Art. 2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
[3] DPR 31 maggio 1974 n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato).
Art. 113. Utilizzazione
in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Il
personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a
domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione
culturale e professionale.
La
utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il
personale interessato è collocato fuori ruolo per l’intera durata
dell’accertata inidoneità.
[4] Corte costituzionale - Ordinanza 26 luglio 2005, n. 322
Le
categorie di personale interessate dalla questione di legittimità
costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere
ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità
di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto
alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di
trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il
dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico
distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente,
trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che
giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta
discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui
dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore
della legge medesima.
[5] DLgs 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado).
Art. 512. Dispensa
dal servizio.
1. Salvo
quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il
personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità
fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Art. 514. Utilizzazione
in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
1. Il
personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto
conto della sua preparazione culturale e professionale.
2.
L’utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1°
gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono
utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell’attuale
sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il
provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del
docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo
d’istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all’insegnamento.
Art. 479. Docenti
in soprannumero.
1. Il
Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi
contrattuali di cui all’articolo 470, determina, con propria ordinanza, i
criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia,
dai contratti collettivi.
2. Con la
medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre
l’utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di
educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione
dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il
personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero
nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia
provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle
scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di
studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi
di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale
docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
4. Il
personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione
del nuovo ordinamento, con riferimento anche all’introduzione da esso prevista
dell’insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di
soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del
soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto
personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale
docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
5.
Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, il
personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di
appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso
o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso
diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di
studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media.
Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche
d’ufficio.
6. Le
utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a
domanda, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono
essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli
insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere
rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di
titolari di altri insegnamenti.
8. Le
utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e cattedre che rimangano
vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai
passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno
scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che
ha dato luogo all’utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova
utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono
disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le
utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le
disposizioni di cui all’articolo 455.
[6] Corte costituzionale - Sentenza 26 gennaio 1994, n. 3.
Nell’ambito
del pubblico impiego l’art. 132, primo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3,
prevede che può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio
di amministrazione, l’impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per
collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c
dell’art. 127, che prevedono rispettivamente l’accettazione di una missione o
di altro incarico da un’autorità straniera senza autorizzazione del Ministro, e
la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il
termine prefissato, od assenza dall’ufficio per un determinato periodo minimo.
Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del
rapporto d’impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per
incapacità o per insufficiente rendimento (art. 129 del T.U.); la decadenza per
incompatibilità o per perdita della cittadinanza o a seguito dell’accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile (articoli 53 e 127 lett. a) e d) del TU); la
destituzione, nonché altri casi marginali. L’inclusione tra queste ultime della
dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il
provvedimento può essere adottato, a seconda cioè che essa consegua o meno alla
scadenza del periodo massimo di aspettativa (articoli 71 e 129 del DPR n. 3 del
1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione
del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si
fonda su una situazione (lo stato di infermità) indipendente dalla volontà
dell’interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne
cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i
profili di censura relativi agli articoli 35 e 97 della Costituzione - deve
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 132, primo comma,
del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le
fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è
possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di
salute.
[7] Corte costituzionale - Sentenza 18 luglio 1983, n. 212.
Le norme
in tema di aspettativa per infermità, dettate per il personale docente di
ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi
dell’art. 118 del DPR 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato,
per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli articoli 9, 10 e
15 della legge 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo
massimo di assenza per infermità, stabilita dal legislatore per i docenti non
di ruolo, rispetto a quella più ampia prevista per i docenti di ruolo, si
ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non
potendosi determinare alcuna disparità` di trattamento in presenza di
situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego
rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la
durata massima complessiva dell’assenza dal servizio per malattia, al fine di
contemperare la tutela dell’insegnante precario con l’indispensabile svolgimento
dell’insegnamento, nel quadro dell’interesse al buon andamento della Pubblica
Amministrazione. Né può essere invocata la tutela del diritto alla salute del
docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell’assenza ed il
mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perché l’assenza per
infermità nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente
restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel
contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e
15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in riferimento agli articoli 3, 32 e 94
della Costituzione).
[8] Corte costituzionale - Sentenza n. 541/2000
La
specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del
recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue
rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta
diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia
l’assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia
l’inconsistenza del richiamo agli articoli 2 e 35 della Costituzione poiché i
principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel
diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le
censure riferite agli articoli 24 e 38 della Costituzione in quanto, da un
lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in
sede giurisdizionale il licenziamento e, dall’altro lato, il patto di prova non
è di per se incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori
invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non è,
pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della
legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli
articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le
garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si
applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione
diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio
del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che
durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con
la forma scritta.
Corte
costituzionale - Ordinanza n. 254/1997
È
manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 123, comma
4, del DPR 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657), giacché il dato di riferimento
adottato per individuare il diritto ad essere assunti dalle nuove
concessionarie del servizio può considerarsi espressivo sia dell’entità delle
riscossioni, sia del reddito conseguito dall’esattore; in quanto, comunque, il
criterio accolto è frutto di scelte discrezionali del legislatore, al quale
soltanto spetta di stabilire non solo in ordine all’"an", ma anche in
ordine ai presupposti del diritto all’assunzione; ed in quanto l’art. 4 della
Costituzione è disposizione che non offre una garanzia costituzionale in ordine
alla conservazione del posto di lavoro ove siano intervenuti (come nel caso di
specie) mutamenti nelle situazioni giuridiche ed economiche, su cui il rapporto
di lavoro risulti fondato, mentre l’art. 35 della Costituzione enuncia solo un
principio generale di garanzia del lavoro, demandando al legislatore, in
concreto, la disciplina delle varie forme di attività lavorative.
Corte
costituzionale - Sentenza n. 390/1999
Non è
fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento
agli articoli 4, 35 e 97 della Costituzione - degli articoli 5, primo comma, e
6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi
d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge
25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale
Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), "laddove
prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta
dell’ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di
essere inseriti nell’organico dei docenti, e con possibilità di revoca "ad
libitum" dell’incarico". Premesso, infatti, che il principio di buon
andamento dell’amministrazione non impone un modello organizzativo
nell’inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della
ragionevolezza e non arbitrarietà, non superati nel caso in esame, diversità di
disciplina che riguardino categorie di dipendenti; gli articoli 4 e 5 della
Costituzione, se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il
diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione
o la conservazione del posto di lavoro, né tanto meno, tale diritto
"garantisce la stabilità della sede, quale vorrebbe conseguire l’ordinanza
di rimessione".