LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

...........................omissis.......................

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(10.2.2006 numero 56)

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 22 dicembre 2004 dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra M. B. ed altri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto

che il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 2004, nel corso di un giudizio – promosso da alcuni insegnanti dichiarati non idonei allo svolgimento della funzione di docente per motivi di salute ed utilizzati in altri compiti all’interno dell’amministrazione scolastica – volto all’accertamento del "diritto a conservare il posto nel quale sono collocati con le mansioni attualmente loro attribuite a tempo indeterminato, con condanna delle parti convenute a mantenere i ricorrenti nelle loro collocazioni e nell’ambito dell’organizzazione amministrativa cui sono attualmente preposti", ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per violazione degli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione ;

che la disposizione in esame è sospettata di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che "il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge";

che il giudice a quo deduce che quanto previsto dalla suddetta norma osta all’accoglimento della domanda;

che il rimettente rileva come la difesa dei ricorrenti – i quali rientrerebbero, "se non si è male inteso" il ricorso (si legge nell’ordinanza), nell’ambito del personale utilizzato in altri compiti, con la conseguente applicazione nei loro confronti del suddetto termine massimo di cinque anni – ha eccepito l’illegittimità costituzionale della disposizione in questione;

che il Tribunale di Parma ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, condividendo, con proprie argomentazioni, le relative deduzioni prospettate nel giudizio a quo;

che il rimettente assume, quindi, la violazione degli articoli 2, 3 e 35della Costituzione;

che la norma impugnata lederebbe l’art. 2 della Costituzione, poiché la risoluzione del rapporto di lavoro può intervenire in ragione della mera valutazione fisica del lavoratore, riferita "nemmeno alle mansioni attualmente svolte", ma a quelle pregresse, senza che sia stabilita alcuna cautela per il ricollocamento del lavoratore presso altre amministrazioni, che può avvenire solamente mediante la "mobilità ordinaria";

che sarebbe violato l’art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame introduce, irragionevolmente, una disciplina discriminatoria per gli insegnanti dichiarati non idonei alla funzione di docente per motivi di salute, i quali risultano essere gli unici dipendenti del comparto scuola per i quali è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di un’incapacità lavorativa attinente ad una mansione che non è quella ricoperta attualmente;

che la disposizione censurata stabilisce, altresì, un’eccezione al principio – espressione del più generale diritto al lavoro – secondo il quale la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto non può determinare, di per se stessa, la risoluzione del rapporto di lavoro;

che, infine, secondo il giudice a quo, l’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, nella parte impugnata, lederebbe l’art. 35 della Costituzione, dal momento che "non risulta tutelare il lavoro delle parti ricorrenti, con specifico riferimento al lavoro attualmente svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza";

che ad avviso del rimettente, infatti, le suddette parti, qualora non riescano a transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico – non recuperando, nel frattempo, nuova idoneità all’insegnamento – sono sottoposte al rischio della risoluzione del rapporto di lavoro in essere, senza alcuna opportunità di fare valere la possibilità concreta ed effettiva di continuare a svolgere l’attività di lavoro in atto, e senza che siano valutate le reali esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

che la difesa dello Stato osserva che il Tribunale muove da un assunto erroneo, in quanto non è condivisibile la ritenuta equiparabilità dei docenti agli altri lavoratori dipendenti del medesimo comparto scuola;

che non vi sono, infatti, mansioni equivalenti a quelle dell’insegnamento e che, a fronte di una permanente inidoneità, l’art. 113 del DPR 31 maggio1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), consente una diversa utilizzazione del personale in questione, riconoscendo al medesimo una facoltà di scelta;

che la disposizione oggetto di impugnazione, a sua volta, contempera molteplici esigenze e prevede la risoluzione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il docente non scelga il transito definitivo in un altro ruolo;

che, quindi, non sarebbe ravvisabile alcuna lesione dei diritti fondamentali del lavoratore, né del principio di uguaglianza, poiché, anzi, il regime giuridico previsto per il personale docente è più favorevole rispetto a quello delle altre categorie di personale;

che, infine, la norma in esame non violerebbe il diritto al lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di impiego opera in via gradata.

Considerato

che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 35, comma 5,della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), in particolare il terzo, quarto, quinto e sesto inciso della disposizione stessa, ed è posta in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 322 del 2005, si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità costituzionale di tale medesima norma, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli3, 35 e 36 della Costituzione, dichiarando non fondata la prospettata violazione dell’articolo 3 della Costituzione e inammissibile la dedotta violazione degli articoli 35 e 36 della Costituzione;

che la suddetta norma era stata denunciata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in quanto avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento del personale docente rispetto al personale dirigente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cd. personale ATA) del comparto scuola, in ragione della previsione solo per il primo della risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del richiamato art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002;

che il Tribunale di Parma prospetta, ex art. 3 della Costituzione, identica censura, anche sotto il profilo di un’ingiustificata eccezione al più generale principio del diritto al lavoro, da cui discenderebbe l’impossibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;

che nella sentenza sopra richiamata si è affermato che l’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, si inserisce nell’ambito della disciplina della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento del personale docente e dei dirigenti, di cui all’art. 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e che, per effetto degli articoli 514 e 579 del DLgs n. 297 del 1994, il personale del comparto scuola, dichiarato inidoneo all’espletamento della propria funzione per motivi di salute, può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti;

che nella medesima sentenza è stata richiamata anche la pronuncia n. 3 del1994, secondo cui "la dispensa per motivi di salute si fonda su una situazione (lo stato di infermità) la quale (…) è ovviamente indipendente dalla volontà dell’interessato – per cui certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del comportamento dell’impiegato (e comunque qualsiasi profilo sanzionatorio)";

che si è, altresì, richiamata la sentenza n. 212 del 1983, con la quale, nell’esaminare gli effetti dell’assenza dal servizio per infermità del docente non di ruolo, la Corte ha affermato che "in tutto l’ambito della pubblica amministrazione non è mai riconosciuto all’impiegato il diritto ad un’assenza illimitata dal servizio a causa d’infermità; è sempre stabilito, invece, un periodo più o meno lungo, decorso il quale, ove l’impiegato non sia in grado di riprendere servizio, si fa luogo alla cessazione del rapporto d’impiego, applicando, secondo i casi, gli istituti all’uopo preordinati (collocamento a riposo per motivi di salute, dispensa dal servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.)";

che, quindi, in ragione del quadro normativo sopra delineato, nonché delle pronunce ivi richiamate, si è riaffermato il principio generale, proprio dell’ordinamento del pubblico impiego, in forza del quale il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell’assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica;

che solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell’interessato, ne è disposto il collocamento a riposo d’autorità;

che le tre categorie di personale che operano nel mondo della scuola – personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico, ausiliario (cd. personale ATA) – presentano discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore – con scelta discrezionale non irragionevole – in ordine al collocamento fuori ruolo e all’assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria;

che non può, quindi, essere affermata l’esistenza di una identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali l’art. 35, comma 5, della legge n.289 del 2002, sia tale da determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti dell’art. 3 della Costituzione;

che, infine, la Corte ha affermato, come, in un complessivo quadro di misure volte alla razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e nell’ambito di una politica generale di contenimento della spesa, trovano giustificazione norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di salute all’espletamento della funzione di docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il transito presso altre strutture organizzative pubbliche;

che, pertanto, per le stesse ragioni formulate nella citata sentenza n.322 del 2005, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Parma, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche in riferimento agli articoli 2 e 35 della Costituzione, prospettando, rispettivamente, la violazione del diritto al lavoro e la mancata tutela "del lavoro attuale" dei ricorrenti;

che i principi generali di tutela della persona e del lavoro (cfr. sentenza n. 541 del 2000; ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro (cfr. sentenza n. 390 del 1999), né, tanto meno, garantiscono – a fronte di una scelta del legislatore non censurabile, per le argomentazioni sopra svolte, sotto il profilo della arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza – il diritto al mantenimento di specifiche mansioni (quali quelle svolte dai ricorrenti in quanto non idonei alla funzione di docente), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario;

che, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, deve essere, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli evocati parametri costituzionali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006. Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.

 

Note alla sentenza



[1] Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 35. Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.



[2] Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.



[3] DPR 31 maggio 1974 n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).

Art. 113. Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.

La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l’intera durata dell’accertata inidoneità.



[4] Corte costituzionale - Ordinanza 26 luglio 2005, n. 322

Le categorie di personale interessate dalla questione di legittimità costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente, trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.



[5] DLgs 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Art. 512. Dispensa dal servizio.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

Art. 514. Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L’utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell’attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d’istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all’insegnamento.

Art. 479. Docenti in soprannumero.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.

2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l’utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all’introduzione da esso prevista dell’insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

5. Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.

6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

8. Le utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all’utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 455.



[6] Corte costituzionale - Sentenza 26 gennaio 1994, n. 3.

Nell’ambito del pubblico impiego l’art. 132, primo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l’impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell’art. 127, che prevedono rispettivamente l’accettazione di una missione o di altro incarico da un’autorità straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall’ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d’impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacità o per insufficiente rendimento (art. 129 del T.U.); la decadenza per incompatibilità o per perdita della cittadinanza o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 53 e 127 lett. a) e d) del TU); la destituzione, nonché altri casi marginali. L’inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento può essere adottato, a seconda cioè che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (articoli 71 e 129 del DPR n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermità) indipendente dalla volontà dell’interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli articoli 35 e 97 della Costituzione - deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 132, primo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.



[7] Corte costituzionale - Sentenza 18 luglio 1983, n. 212.

Le norme in tema di aspettativa per infermità, dettate per il personale docente di ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi dell’art. 118 del DPR 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato, per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli articoli 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermità, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella più ampia prevista per i docenti di ruolo, si ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non potendosi determinare alcuna disparità` di trattamento in presenza di situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la durata massima complessiva dell’assenza dal servizio per malattia, al fine di contemperare la tutela dell’insegnante precario con l’indispensabile svolgimento dell’insegnamento, nel quadro dell’interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Né può essere invocata la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell’assenza ed il mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perché l’assenza per infermità nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in riferimento agli articoli 3, 32 e 94 della Costituzione).



[8] Corte costituzionale - Sentenza n. 541/2000

La specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l’assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l’inconsistenza del richiamo agli articoli 2 e 35 della Costituzione poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le censure riferite agli articoli 24 e 38 della Costituzione in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall’altro lato, il patto di prova non è di per se incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta.

Corte costituzionale - Ordinanza n. 254/1997

È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 123, comma 4, del DPR 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657), giacché il dato di riferimento adottato per individuare il diritto ad essere assunti dalle nuove concessionarie del servizio può considerarsi espressivo sia dell’entità delle riscossioni, sia del reddito conseguito dall’esattore; in quanto, comunque, il criterio accolto è frutto di scelte discrezionali del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire non solo in ordine all’"an", ma anche in ordine ai presupposti del diritto all’assunzione; ed in quanto l’art. 4 della Costituzione è disposizione che non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro ove siano intervenuti (come nel caso di specie) mutamenti nelle situazioni giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato, mentre l’art. 35 della Costituzione enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro, demandando al legislatore, in concreto, la disciplina delle varie forme di attività lavorative.

Corte costituzionale - Sentenza n. 390/1999

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 4, 35 e 97 della Costituzione - degli articoli 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), "laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell’organico dei docenti, e con possibilità di revoca "ad libitum" dell’incarico". Premesso, infatti, che il principio di buon andamento dell’amministrazione non impone un modello organizzativo nell’inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà, non superati nel caso in esame, diversità di disciplina che riguardino categorie di dipendenti; gli articoli 4 e 5 della Costituzione, se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, né tanto meno, tale diritto "garantisce la stabilità della sede, quale vorrebbe conseguire l’ordinanza di rimessione".