LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Sentenzanel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45, terzo
comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,
n. 1155, promosso con ordinanza dell'11 agosto 2003 dal Tribunale diRoma nel procedimento civile vertente tra Antonella Corsi e
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al
n. 1186 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
Visti gli atti di costituzione di Antonella Corsi, dell'INPS,
nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Vittorio Angiolini
per Antonella Corsi, Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza 11 agosto 2003, ha
proposto la questione di costituzionalita' dell'art. 45, terzo comma,
del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, conmodificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo cui
«l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo
l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di
disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». La norma e'
impugnata nella parte in cui, nell'interpretazione della Corte di
cassazione, «non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari
aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all'indennita' di
disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo
parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiestodi essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi
di inattivita».
L'ordinanza e' stata resa nel giudizio proposto da una
lavoratrice a tempo parziale verticale (che nel 1999 aveva lavorato
in una mensa scolastica nei mesi di apertura della scuola, ossia
da gennaio a giugno e da settembre a dicembre) per ottenere dall'INPS
l'indennita' di disoccupazione per il periodo di inattivita', che
l'INPS contestava ritenendo la disoccupazione non «involontaria».
Il Tribunale richiama anzitutto il «diritto vivente», sorto sullabase della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(n. 1732 del 2003) secondo la quale la libera accettazione, da partedel lavoratore, del tempo parziale verticale su base annua esclude
che per i periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa possa
ravvisarsi disoccupazione involontaria. E ne ricava l'impossibilita'di dare della norma impugnata una lettura diversa.
Ma - a suo avviso - la norma, cosi' interpretata, viola l'art. 3
della Costituzione per irragionevole disparita' fra il trattamento da
essa riservato ai lavoratori a tempo parziale annuo e quello dei
lavoratori stagionali e degli altri assicurati contro la
disoccupazione involontaria; e l'art. 38, secondo comma, Cost., che
garantisce la tutela del disoccupato anche se la sospensione del
lavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di
rapporto instaurato.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il
Tribunale ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 160 del
1974) ha dichiarato non fondata, «nei sensi di cui in motivazione»,
la questione di costituzionalita' dell'art. 76 del r.d.l. n. 1827 del
1935, affermando che i soggetti rimasti privi di lavoro nei periodi
di sosta del lavoro stagionale hanno diritto all'indennita' di
disoccupazione, purche' chiedano l'iscrizione nelle liste di
collocamento per altre occupazioni; ed ha, poi (sentenza n. 132 del
1991), esteso per analogia tali conclusioni al lavoro a tempo
parziale annuo, dichiarando incostituzionale l'art. 17, comma
secondo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui
escludeva, in alcune ipotesi, per le lavoratrici assunte con tale
tipo di contratto, il diritto all'indennita' giornaliera di
maternita', che avrebbe dovuto sostituire quella di disoccupazione.
2. - La parte privata si e' costituita, riservandosi di
depositare memoria. Anche l'INPS si e' costituito, rilevando che il
Tribunale avrebbe dovuto censurare le norme del Capo VI, Sezione III,
del r.d.l. n. 1827 del 1935, e non l'art. 45, che non individua
direttamente i tipi di lavoro subordinato cui possa conseguire uno
stato di disoccupazione involontaria; e, nel merito, ricordando che
la giurisprudenza di legittimita' ha gia' dichiarato la questione dilegittimita' costituzionale manifestamente infondata.
Prima dell'udienza dell'8 febbraio 2005 la parte privata ha
depositato una memoria.
3. - A seguito di tale udienza la Corte, con ordinanza
istruttoria del 3 marzo 2005, ha richiesto alla Presidenza del
Consiglio dei ministri la documentazione e i dati relativi: al numero
delle controversie promosse nei confronti dell'INPS da lavoratori
occupati con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
su base annua (previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726 recante «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali», convertito in legge 19 dicembre 1984,
n. 863), per richiedere il pagamento dell'indennita' di
disoccupazione per i periodi di mancato espletamento della
prestazione lavorativa; al numero di lavoratori che potrebbero
richiedere tale indennita'; al presumibile importo dell'onere
aggiuntivo per l'INPS per l'eventuale pagamento dell'indennita' di
disoccupazione nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale su base annua, per i periodi di mancato espletamento dellaprestazione lavorativa.
Acquisita tale documentazione - comunicata dall'INPS alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e da questa trasmessa alla
Corte con nota del 24 giugno 2005 - la questione e' stata chiamata
all'udienza odierna, in prossimita' della quale la parte privata ha
depositato una nuova memoria.
Considerato in diritto1. - E' sottoposta alla Corte la questione di costituzionalita'
dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,
n. 1155, secondo cui «l'assicurazione per la disoccupazione
involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di
indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di
lavoro». Il giudice rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3
e 38 della Costituzione nella parte in cui, nell'interpretazione
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, «non contempla tra i
lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre
condizioni di legge, all'indennita' di disoccupazione ordinaria, i
lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su baseannua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti
nelle liste di collocamento per i periodi di inattivita».
2. - L'INPS ha eccepito l'inammissibilita' della questione di
costituzionalita', sotto il profilo che il rimettente avrebbe dovutocensurare le norme del Capo VI, Sezione III, del r.d.l. n. 1827 del
1935, in particolare l'art. 76, piuttosto che l'art. 45, norma di
valenza generale, che non individua direttamente i lavoratori
assistibili e le tipologie di lavoro subordinato alla cui cessazionepossa conseguire uno stato di disoccupazione involontaria.
L'eccezione e' infondata. Il rimettente dichiara di censurare la
«norma» che (secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione) nonravvisa «disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro» nel caso
del lavoratore a tempo parziale verticale ultrasemestrale su base
annua che abbia chiesto di rimanere iscritto, per il periodo di
inattivita', nelle liste di collocamento; e individua tale norma
nell'art. 45, comma terzo, del r.d.l. n. 1827 del 1935. Pertanto
l'atto avente forza di legge impugnato e' sufficientemente
identificato; e la sua collocazione nella disposizione dell'art. 45,comma terzo, del r.d.l. n. 1827 del 1935 non e' implausibile, poiche'
proprio tale comma enuncia il requisito dell'involontarieta' dello
stato di disoccupazione.
3. - Nel merito la questione non e' fondata. 4. - L'art. 45 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nel fissare l'oggettodelle assicurazioni obbligatorie, stabilisce, al comma terzo, che
«l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo
l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di
disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». Il successivo
art. 73 precisa che la prestazione consiste in un'indennita'
giornaliera di un dato ammontare, e ribadisce che il diritto sorge
«in caso di disoccupazione involontaria».
Dal suo canto l'art. 76 dello stesso regio decreto-legge n. 1827
esclude, al primo comma, la spettanza dell'indennita' in due casi dilavorazioni intermittenti, caratterizzate dall'alternanza di periodidi attivita' lavorativa e periodi di inattivita': «la disoccupazionenei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a
disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, perle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione».
La portata della norma e' stata innovata radicalmente dalla
sentenza di questa Corte n. 160 del 1974, che ha dichiarato non
fondata «nei sensi di cui in motivazione» la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 1, ritenendo che in
base ad esso «il lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale
periodo [di sosta], puo' senz'altro acquisire il diritto
all'indennita' di disoccupazione» purche' «chieda la iscrizione nelle
liste di collocamento per altre occupazioni». L'interpretazione
adeguatrice della Corte si fonda sull'affermazione che nel lavoro
stagionale la prevedibilita' del rischio di disoccupazione,
fisiologico per la naturale alternanza di periodi di attivita'
produttiva e periodi di sosta, non basta a rendere la disoccupazionevolontaria.
La Corte e' poi tornata sul tema con la sentenza n. 132 del 1991,dopo che l'art. 5 del decreto-legge n. 726 del 1984 aveva introdottola figura del lavoro a tempo parziale. La sentenza - nel dichiarare
parzialmente incostituzionale l'art. 17, comma secondo, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, conparticolare riguardo a quelle assunte con rapporti di lavoro a tempoparziale di tipo verticale su base annua - in motivazione ha
richiamato la sentenza n. 160 del 1974, ponendo in rilievo che essa
si era occupata della disoccupazione conseguente al periodo di sostanei rapporti di lavoro stagionali, definiti «analoghi a quello qui
considerato».
La giurisprudenza della Corte di cassazione in un primo momento
ha ritenuto che il lavoratore a tempo parziale annuo abbia diritto
all'indennita' di disoccupazione per i periodi di sospensione della
sua prestazione tra una fase di lavoro e l'altra, purche' per tali
periodi risulti iscritto nelle liste di collocamento. Ma in seguito
e' sorto sul punto un contrasto composto dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 1732 del 2003. La sentenza ha affermato che l'indennita'di disoccupazione non spetta in nessun caso di lavoro a tempo
parziale su base annua, in quanto - da un lato - la stipula di un
tale contratto «dipende dalla libera volonta' del lavoratore
contraente e percio' non da' luogo a disoccupazione involontaria
indennizzabile nei periodi di pausa» e - dall'altro - questa
conclusione non contraddice la disciplina della disoccupazione
involontaria per i lavori stagionali, che non puo' essere estesa in
via analogica ai lavori a tempo parziale su base annua.
5. - Il giudice rimettente - partendo da tale sentenza - ritiene
impossibile sottoporre a interpretazione adeguatrice una norma di cui
le Sezioni Unite hanno dato un'interpretazione divenuta poi «dirittovivente». Ma, a suo avviso, questa interpretazione e' contraria allagiurisprudenza costituzionale, in particolare in quanto la scelta del
lavoratore di accettare, «liberamente e volontariamente», un lavoro a
tempo parziale verticale annuo non e' indice di volontarieta' della
condizione di non occupazione per il periodo contrattuale di
inattivita', piu' di quanto non lo sia, di per se', l'accettazione
del lavoro stagionale cui si e' riferita la sentenza di questa Corten. 160 del 1974; ed in quanto l'estensione analogica della disciplina
del lavoro stagionale a quello a tempo parziale, rifiutata dalle
Sezioni Unite, e' stata invece ammessa dalla citata sentenza n. 132
del 1991. Ne consegue, secondo il rimettente, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparita' di
trattamento dei lavoratori a tempo parziale verticale rispetto ai
lavoratori stagionali e agli altri lavoratori fruenti
dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; e
dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione che garantisce una
qualche tutela al disoccupato involontario pur se la sospensione dellavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di
rapporto instaurato, quando cio' derivi dalle condizioni del mercatodel lavoro.
6. - La prima delle citate decisioni (sentenza n. 160 del 1974)
ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 76 del r.d.l.
n. 1827 del 1935, nel senso che nel lavoro stagionale l'indennita' di
disoccupazione spetta nei periodi di «stagione morta», ed ha cosi'
attratto questo tipo di lavoro nella regola generale secondo cui la
disoccupazione involontaria comporta il diritto alla relativa
indennita'.
Ma rispetto al lavoro stagionale (soggetto a tale regola) il tipocontrattuale del tempo parziale verticale presenta sicuri elementi di
differenziazione. In particolare, nel lavoro stagionale il rapporto
cessa a «fine stagione», sia pure in vista di una probabile nuova
assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece
il rapporto «prosegue» anche durante il periodo di sosta, pur con lasospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio
della nuova fase lavorativa. Pertanto il lavoratore stagionale non
puo' contare sulla retribuzione derivante dall'eventuale nuovo
contratto, mentre il lavoratore a tempo parziale puo' fare
affidamento sulla retribuzione per il lavoro che prestera' dopo il
periodo di pausa.
L'esclusione del diritto all'indennita' di disoccupazione per i
periodi di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa nei rapporti
di lavoro a tempo parziale verticale su base annua non viola quindi
l'art. 3 della Costituzione, per le differenze esistenti tra le due
situazioni poste a confronto. Ne' viola l'art. 38 Cost., perche' neltempo parziale verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei
periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilita' ed una
sicurezza retributiva, che impediscono di considerare
costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa
della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione.
7. - Questa conclusione non trova ostacoli nella sentenza n. 132
del 1991. Con essa la Corte ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 17, comma secondo, della legge n. 1204 del 1971,
sul diritto delle lavoratrici all'indennita' giornaliera di
maternita', «nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto dilavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquandoil periodo di astensione obbligatoria abbia inizio piu' di 60 giornidopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il
diritto all'indennita' giornaliera di maternita', anche in relazioneai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa».
Questa esclusione comportava, per la Corte, «una palese incoerenza,
tale da determinare un'ingiustificabile disparita' di trattamento»
lesiva dell'art. 3 della Costituzione, in quanto «la lavoratrice, per
effetto della maternita', viene a perdere una retribuzione di cui
avrebbe certamente - e non solo probabilmente - goduto se non si
fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato». Tale
motivazione sorregge compiutamente ed esaustivamente la dichiarazione
di incostituzionalita' della norma, onde il successivo richiamo al
lavoro stagionale considerato dalla sentenza del 1974, ed al suo
carattere «analogo» rispetto al lavoro a tempo parziale verticale subase annua, e' del tutto estraneo alle ragioni che hanno condotto
alla decisione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 45, terzo comma, regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,
n. 1155, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.Il direttore della cancelleria: Di Paola