Sentenza 08
maggio 2007, n.158
Assistenza ai
disabili e congedo straordinario del coniuge convivente
autore:
Corte Costituzionale
data: 8
maggio 2007
argomento: Famiglia
nazione:
Italia
parole chiave: Famiglia,
Disabili, Congedo straordinario, Assistenza, Diritto alla salute,
Coniuge, Parenti, Disparità di trattamento, Obblighi di
assistrnza morale e materiale, Matrimonio
Corte costituzionale. Sentenza 8 maggio 2007, n. 158: "Assistenza ai disabili e congedo straordinario del coniuge convivente".
La Corte
Costituzionale
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 10
luglio 2006 dal Tribunale di Cuneo sul ricorso proposto da I.C.
contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di
consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Maria Rita
Saulle.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di
Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 10 luglio
2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte
in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del congedo ivi
indicato».
1.1.- Il giudice rimettente premette, in
punto di fatto, che oggetto del giudizio a quo è una
controversia di lavoro promossa da un dipendente di un istituto di
istruzione superiore, con contratto a tempo determinato, nei
confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo
straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs.
n. 151 del 2001, motivato dalla necessità di assistere la
moglie in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Riferisce, in particolare, il rimettente che la
domanda di congedo in questione è stata respinta
dall’amministrazione dell’istituto ove il ricorrente presta
servizio, sulla considerazione che il citato art. 42, comma 5, non
include il coniuge del disabile nel novero degli aventi diritto a
tale tipo di beneficio. E ciò, nonostante che, nel caso di
specie, il ricorrente risulti essere l’unico soggetto in grado di
assistere la moglie posto che del nucleo familiare fanno parte due
figlie minori e che la famiglia di origine della donna non risulta in
grado di prestarle alcun tipo di assistenza, essendo il padre
deceduto, la madre invalida al 74 per cento, e l’unica sorella non
convivente impegnata ad attendere alle incombenze della propria
famiglia.
2.- In punto di
diritto, il giudice a quo osserva che la ratio legis del congedo
straordinario retribuito e coperto da contribuzione figurativa non
risiederebbe nella sola tutela della maternità e della
paternità perseguita dal d.lgs. n. 151 del 2001 – ove è
contemplata, oggi, la relativa disposizione (art. 42, comma 5) –,
ma si inscriverebbe nel più ampio disegno di tutela della
salute psico-fisica del disabile prefigurato dalla legge 8 marzo del
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città), ove detta
previsione era, in origine, collocata (art. 4, comma 4-bis), accanto
a quella relativa al congedo non retribuito (art. 4, comma 2),
quest’ultimo spettante anche al coniuge del disabile.
Tale
previsione si collocherebbe, anzi, secondo il rimettente, nel
contesto della normativa a tutela dei disabili e, più
specificatamente, della legge n. 104 del 1992, la quale avrebbe «come
finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità
umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona
handicappata, la promozione della piena integrazione del disabile
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società»,
predisponendo in suo favore servizi e prestazioni diretti alla
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle minorazioni,
nonché alla sua tutela giuridica ed economica.
2.1.- A sostegno
della correttezza dell’inquadramento giuridico dell’istituto
suddetto, il giudice a quo richiama quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 233 del 2005, con la quale l’art.
42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è stato definito
norma diretta «a favorire l’assistenza al soggetto con
handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo
straordinario – rimunerato in misura corrispondente all’ultima
retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che,
all’evidente fine di assicurare continuità nelle cure e
nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute
psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto
non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al
lavoratore padre ma anche, dopo la scomparsa, a favore di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi».
Sotto altro profilo,
sottolinea ancora il rimettente, la medesima pronuncia avrebbe
evidenziato che i fattori di recupero e di superamento
dell’emarginazione dei «soggetti deboli» sarebbero
rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma
anche dal pieno ed effettivo loro inserimento nella famiglia,
considerato il fondamentale ruolo da questa svolto nella cura e
nell’assistenza dei disabili, rispetto al quale l’istituto del
congedo straordinario retribuito si porrebbe quale specifico
intervento economico integrativo di sostegno.
2.2.- Alla luce di
tali considerazioni, ad avviso del rimettente, risulterebbe
costituzionalmente illegittima l’esclusione del coniuge del
disabile in situazione di gravità dal novero dei soggetti
beneficiari del congedo in questione (genitori, o, in caso di loro
scomparsa o totale inabilità, fratelli o sorelle conviventi
del disabile), per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della
Costituzione.
2.3.- In primo luogo, con specifico riferimento
alla dedotta lesione dell’art. 29 Cost., il giudice rimettente
osserva che il mancato riconoscimento del diritto al congedo
straordinario retribuito al coniuge del disabile in condizione di
gravità determinerebbe un’ingiustificata minore tutela del
nucleo familiare proprio nei casi in cui sarebbe più forte
l’esigenza di garantire che il lavoratore conservasse la medesima
retribuzione nel periodo destinato all’assistenza del consorte. É,
infatti, verosimile che in tali casi – come nella fattispecie
oggetto del giudizio a quo – il coniuge abile sia l’unico in
grado di garantire il mantenimento economico, oltre che del consorte
che necessita di assistenza continuativa, anche degli altri membri
della famiglia.
2.4.- In secondo
luogo, l’attuale disciplina riserverebbe irragionevolmente un
trattamento deteriore al coniuge del disabile che versi in situazione
di gravità rispetto a quello assicurato al genitore, o, in
caso di sua impossibilità, ai fratelli e alle sorelle del
disabile, in relazione alla possibilità di adempiere ai doveri
di assistenza e di cura del proprio consorte (di cui all’art. 2
della Costituzione), in quanto detto coniuge sarebbe posto di fronte
all’alternativa fra prestare assistenza a quest’ultimo, fruendo
del congedo senza alcuna retribuzione – previsto dall’art. 4,
comma 2, della legge n. 53 del 2000 –, ovvero continuare a lavorare
per assicurare allo stesso, nei limiti delle proprie capacità,
i mezzi economici di sostentamento e le cure adeguate, mentre gli
sarebbe negata ogni possibilità di intervento ai fini
dell’assistenza morale.
2.5.- In terzo luogo,
l’esclusione del coniuge del disabile dalla fruizione del congedo
straordinario retribuito determinerebbe anche una tutela del disabile
nell’esercizio del diritto alla cura e alla salute minore rispetto
a quella assicurata al disabile assistito dai genitori o, in loro
mancanza, dai fratelli conviventi.
3.- In punto di rilevanza,
il rimettente afferma che nel giudizio a quo il rifiuto
dell’amministrazione dell’istituto scolastico di riconoscere il
congedo straordinario retribuito al ricorrente si fonda unicamente
sulla «attuale portata della norma» e sulla «limitata
sfera applicativa della stessa», cosicché l’eventuale
accoglimento della questione sollevata «consentirebbe al
ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto».
Considerato in
diritto
1.- Il Tribunale di
Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53), «nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di
soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del
congedo ivi indicato», per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e
32 della Costituzione.
Ad avviso del giudice
rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al
congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della
persona in situazione di disabilità grave o, in alternativa,
in caso di loro scomparsa o impossibilità – dopo la sentenza
n. 233 del 2005 di questa Corte – ai fratelli e alle sorelle con
essa conviventi, determinerebbe un ingiustificato trattamento
deteriore di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi obblighi di
assistenza morale e materiale nei confronti del consorte disabile. La
disposizione denunciata, al contempo, riserverebbe irragionevolmente
una minor tutela sia al nucleo familiare del disabile, rispetto a
quella riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla
salute dello stesso, la cui realizzazione è assicurata anche
attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste.
2.- La questione è
fondata.
2.1.- Ai fini del
corretto inquadramento del dubbio di legittimità sollevato,
occorre, preliminarmente, evidenziare la ratio legis dell’istituto
del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi presupposti
e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.
2.2.- L’istituto in
esame era stato originariamente contemplato dall’art. 4, comma
4-bis, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città),
finalizzato alla disciplina dei “congedi per eventi e cause
particolari”. Lo stesso istituto è stato successivamente
regolato dall’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, che ne
ha ampliato i contenuti, accrescendo significativamente il numero e
la qualità delle forme di tutela esistenti. In effetti, sulla
base del combinato disposto delle due norme sopra citate, si è
attribuita la possibilità di fruire di un congedo di durata
analoga a quello previsto per gravi motivi familiari – assistito
dal diritto di percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione
figurativa – ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui
figli si trovassero in situazione di disabilità grave da
almeno cinque anni; disabilità accertata con le forme previste
dagli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Detto beneficio spettava, alle medesime
condizioni ed in via alternativa, anche ai fratelli o alle sorelle
conviventi con il disabile in caso di «scomparsa» dei
genitori.
Sin dal momento della
sua introduzione, dunque, l’istituto in questione mirava a
garantire l’assistenza della persona con handicap grave già
in atto, pur limitando l’ambito di operatività del beneficio
ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli o
sorelle) della sola famiglia di origine del disabile.
A
seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l’istituto
del congedo straordinario fu collocato al comma 5 dell’art. 42 con
la rubrica «Riposi e permessi per i figli con handicap grave»
e, con modifica operata dall’art. 3, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”,
riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno
cinque anni della situazione di disabilità grave.
2.3.-
Questa Corte ha già operato un primo vaglio dell’istituto
del congedo straordinario, come delineato a seguito delle richiamate
vicende normative, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001,
nella parte in cui non prevedeva «il diritto di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato,
nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente
inabili» (sentenza n. 233 del 2005).
In tale occasione, si
è sottolineato che il congedo straordinario retribuito si
iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle
famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona
diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta e diretta
correlazione di detto istituto con le finalità perseguite
dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela
della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione
della sua integrazione nella famiglia.
Risulta, pertanto,
evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in
questione – ancorché sistematicamente collocata nell’ambito
di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità – è quello di assicurare in via
prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del
disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente
dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito.
2.4.- Sotto altro
profilo, questa Corte ha più volte evidenziato la centralità
del ruolo della famiglia nella assistenza del disabile e, in
particolare, nel soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione
quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e
idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua
accezione più ampia (si veda, fra le altre, la sentenza n. 350
del 2003).
2.5.- Alla luce delle premesse sopra svolte, la
norma censurata concernente il trattamento riservato al lavoratore,
coniugato con un disabile in situazione di gravità e con
questo convivente, omette di considerare, in violazione degli artt.
2, 3, 29 e 32 della Costituzione, le situazioni di compromissione
delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da
«rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione» – secondo quanto previsto dall’art. 3 della
legge n. 104 del 1992 – che si siano realizzate in dipendenza di
eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura
progressiva, così realizzando un inammissibile impedimento
all’effettività della assistenza e della integrazione del
disabile nell’ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le
medesime esigenze che l’istituto in questione è deputato a
soddisfare.
La norma censurata, infatti, esclude attualmente
dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il
coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed
in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al
primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di
assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che
l’ordinamento fa derivare dal matrimonio.
Ciò implica,
come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile,
rispetto ai componenti della famiglia di origine.
2.6.- Va, pertanto,
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui
non prevede al primo posto il coniuge del disabile «in
situazione di gravità», con questo convivente,
trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il
medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in
via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma,
anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in
situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo
ivi indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile
2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE,
Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere