Consiglio dei Ministri
Disegno di legge 8 febbraio 2007
"Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO)" (Bozza del provvedimento)
Art. 1. (Ambito e
modalità di applicazione)
1. Due persone
maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci
vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza
e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di
matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità
in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione,
tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei
diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente
legge.
2. La convivenza di cui
al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in
conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33
del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per
l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la
prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e
delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. Chiunque ne abbia
interesse può fornire la prova che la convivenza è
iniziata successivamente o è terminata in data diversa
rispetto alle risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla
convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio
anagrafe di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa
contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa
ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione
preclude la possibilità di utilizzare le risultanze
anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
4. L'esercizio dei
diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge
presuppone l'attualità della convivenza.
5. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero.
6. Ai fini della presente legge i
soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".
Art. 2. (Esclusioni)
1. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti
contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente
l'abitare in comune.
Art. 3. (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare
delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione
anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di
essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro
10000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.
Art. 4. (Assistenza
per malattia o ricovero)
1. Le strutture
ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le
modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente
per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero
dell'altro convivente.
Art. 5. (Decisioni in materia di salute
e per il caso di morte)
1. Ciascun convivente
può designare l'altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione è
effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di
impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale
alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
Art. 6.
(Permesso di soggiorno)
1. Allo straniero o
all'apolide convivente con un cittadino italiano si applicano ai fini
della concessione del permesso di soggiorno, le medesime regole
previste per lo straniero o l'apolide convivente con un cittadino
comunitario ai sensi dell'ordinamento del cittadino medesimo (in fase
di rielaborazione).
2. Ai fini dell'applicazione della presente
legge, rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la
presenza del cittadino straniero o apolide sul territorio nazionale
conforme alla normativa interna in materia di soggiorno.
Art. 7. (Assegnazione
di alloggi di edilizia pubblica)
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della convivenza
di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare o residenziale pubblica.
Art. 8.
(Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte
di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione
della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli
nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni
ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
Art. 9. (Agevolazioni
e tutela in materie di lavoro)
1. La legge e i
contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni
di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di
agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i
requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale
della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività
lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro
convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima
si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto
finito.
Art. 10. (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di
riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge
disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un
requisito di durata minima della convivenza, commisurando le
prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
Art. 11. (Diritti
successori)
1. Trascorsi nove
anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla
successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni
dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha
diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre
un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli.
In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle
anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al
convivente è devoluta la metà dell'eredità.
3.
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al
convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e in assenza
di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera
eredità.
4. Quando i beni ereditari di un convivente
vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente,
l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista
dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore
complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
Art. 12. (Obbligo
alimentare)
1. Nell'ipotesi in
cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado
di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è
tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza,
purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli
altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla
durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa
qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova
convivenza ai sensi dell'art. 1.
Art. 13. (Disposizioni
transitorie e finali)
1. I conviventi sono
titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni
vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i
presupposti e le modalità dalle stesse previste.
2. Entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può
essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza
anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma
2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti
relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al
comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per
entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1,
comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.
4. In
caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nel
matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in
caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite,
la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella
della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva
al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti
patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti
dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando
questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
6. I
diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni
previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi
contragga matrimonio.
Art. 14. (Copertura
finanziaria)
1. All'onere
derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per
l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.