INPS
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Centrale
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a Sostegno del Reddito
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Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
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Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Direzione
Centrale
Pianificazione
e Controllo di Gestione
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 10 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 188 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario
Straordinario |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 3 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Art. 21 del
D.L. 269 del 30 settembre 2003 convertito con la legge 326 del 24 novembre
2003.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del
Fondo nazionale per le politiche sociali.Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31
dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno
pari ad euro 1000.L’assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni ed
erogato dall’INPS |
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I) GENERALITA’ L’art. 21, comma 1, del decreto legge 269 del 30
settembre 2003, convertito con la legge del 24 novembre 2003, n. 326
(“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici”, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.181 del 25 novembre
2003), prevede che, per ogni secondo figlio e per ogni figlio
ulteriore per ordine di nascita (cioè terzo, quarto e così via),
nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, venga
corrisposto alle donne, cittadine italiane o comunitarie, un assegno di
importo pari ad euro 1000 “una tantum”. La provvidenza è prevista anche in favore delle madri
adottive (anche per il primo figlio adottato) qualora l’adozione avvenga
entro lo stesso arco temporale previsto per le nascite naturali. Il beneficio di cui trattasi non è vincolato a limiti reddituali e non costituisce reddito ai fini fiscali e
previdenziali; inoltre, può essere cumulato con analoghe provvidenze o
indennità e con qualsiasi altro reddito. L’assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS nell’ambito del quale è
istituita una “gestione speciale” -da intendersi quale evidenza contabile
separata nell’ambito della GIAS- con una dotazione finanziaria pari a 308
milioni di euro (compreso lo stanziamento in favore delle province autonome
di Trento e Bolzano). L’assegno, secondo lo schema di decreto
ministeriale di attuazione -non ancora pubblicato,
ma riportato sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali (www.welfare.gov.it)- viene concesso
dal Comune di residenza della madre, biologica o adottiva, entro 10
giorni dall’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati o adottati, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 21, comma 1, in capo
alla madre, al momento del parto o dell’adozione. A tal fine, il Comune competente provvede
ad informare l’interessata circa la spettanza del beneficio,
invitandola a certificare -evidentemente se non si tratta di dati che abbia
già- il possesso dei requisiti richiesti (comma 3, art. 21). Ciò premesso, nell’allegare (all. 1 e
2) il testo dell’articolo di legge di cui si tratta e del suddetto
schema di decreto, si forniscono le prime istruzioni per l’attuazione delle
disposizioni in argomento. 2) EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DA PARTE DELL’INPS Fermo restando che l’accertamento in merito alla
sussistenza del diritto all’assegno è di esclusiva
competenza dei Comuni, l’INPS, sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi,
provvede all’erogazione dell’assegno. I dati acquisiti dai Comuni vengono
trasmessi all’INPS per via telematica, secondo specifiche fornite
dall’Istituto; in subordine, i dati potranno essere trasmessi su supporto
magnetico, analogamente a quanto realizzato per l’erogazione dell’assegno di
base concesso sempre dai Comuni. In caso di impossibilità di
utilizzo di tali modalità di trasmissione, i Comuni potranno prendere
contatti con la Direzione Provinciale INPS competente, per l’utilizzo di
sistemi diversi e, comunque, potranno avvalersi delle strutture dell’Istituto
per far fronte alle difficoltà tecniche che possano insorgere nelle prime
fasi di avvio delle suddette operazioni, strutture che forniranno piena
collaborazione per la più celere emissione dei pagamenti in questione. Le modalità di acquisizione e trasmissione
on-line delle richieste di pagamento da parte del Comune sono del tutto
analoghe alle modalità già utilizzate per la gestione dell’acquisizione e
trasmissione on-line delle richieste di assegni al nucleo familiare e di
maternità. Le relative funzionalità, descritte nella sezione Prestazioni
Sociali del Portale Internet “INPS e i Comuni” (nell’Area Enti Pubblici e
previdenziali), consentono di specificare la nuova tipologia di prestazione. L’accesso da parte dei Comuni al sistema di acquisizione e trasmissione avviene con le utenze
abilitate alla gestione delle altre prestazioni sociali già in essere. Per le strutture territoriali dell’Istituto
la stessa procedura, accessibile attraverso il sito intranet nell’Area
“Tecnologie innovative nei sistemi di comunicazione con l’utenza” alla
sezione “INPS e i Comuni”, consente di utilizzare, con le utenze già attive
per le altre prestazioni sociali, tutte le funzionalità di acquisizione per
facilitare i Comuni che si trovassero nell’impossibilità di gestire
autonomamente le richieste di contributo. La funzione di gestione dei nuovi mandati di pagamento è integrata nell’attuale gestione delle
Prestazioni Sociali. La nuova prestazione viene
individuata mediante la scelta, nella lista “Tipo prestazione”, della voce
“Indennità secondi figli”. Le procedure per il pagamento sono le stesse già
utilizzate per gli Assegni al Nucleo Familiare e Assegni di Maternità
concessi dai Comuni. Inoltre, nella sezione informativa del medesimo sito
Internet, sono disponibili le specifiche relative alla
struttura dati per l’invio dei dati acquisiti con modalità off-line tramite
file. La struttura dati è compatibile con la
struttura già utilizzata per le altre richieste di pagamento. I Comuni dovranno, altresì, comunicare all’INPS, sempre
secondo le modalità suindicate
il codice fiscale della beneficiaria, l’indirizzo presso il quale il
pagamento dev’essere effettuato ed il numero di
assegni concedibili in favore della medesima persona. L’INPS provvede, attraverso le proprie strutture, al
pagamento dell’assegno entro 30 giorni dalla data di ricezione dei
dati trasmessi dai Comuni. Il pagamento sarà effettuato con un unico mandato anche
se alla madre spetta più di un assegno (parto plurimo o adozioni plurime);
dalla causale del titolo di pagamento saranno rilevabili indicazioni
sintetiche in merito alla ragione del beneficio erogato. Nel caso di assegni
indebitamente erogati, i Comuni - come operato per gli assegni comunali di
maternità di base - devono provvedere alla revoca del beneficio; il
provvedimento di revoca è trasmesso all’INPS per le conseguenti azioni di
recupero della somma erogata. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
direttamente non solo alla concessione, ma anche all’erogazione del beneficio
in favore delle donne residenti nelle province medesime, secondo quanto
stabilito dai rispettivi statuti. Nelle suddette province, quindi, l’INPS non
è interessato ad alcun adempimento. 3) ISTRUZIONI CONTABILI I fenomeni economico-finanziari
derivanti
dall’erogazione dell’assegno di che trattasi vengono evidenziati nella
contabilità separata GAT “Gestione degli oneri per gli interventi a
sostegno della famiglia” prevista nell’ambito della Gestione per gli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Ai fini dell’imputazione contabile di tale prestazione è
stato istituito il conto GAT 30/110. Eventuali somme non riscosse
dai beneficiari devono essere contraddistinte, nell’ambito del partitario del
conto GPA 10/031, dal codice di bilancio di nuova istituzione “03075” - Somme
non riscosse dai beneficiari – Assegno Comuni L.
326/2003”. Le partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al
conto di nuova istituzione GAT 10/132. Eventuali recuperi della prestazione stessa devono
essere rilevati al conto di nuova istituzione GAT 24/131. A tal fine la
procedura “recupero crediti per prestazioni” sarà aggiornata con
l’inserimento, in corrispondenza di detto conto, del codice
di bilancio “01095”, di nuova istituzione. Gli importi relativi alle
partite in questione che alla fine dell’esercizio risultino ancora da
definire, vengono imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA
00/032 eseguita dalla citata procedura, al conto esistente GAT 00/030. Il codice di bilancio “01095” di cui sopra è cenno deve
essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare nell’ambito del
partitario del conto GPA 00/069 e con la denominazione che segue, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “Assegno Comuni art.
21 L.326/2003”. In allegato 3 vengono riportati
i conti di nuova istituzione sopra citati. 4) ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO Le modalità di adempimento
delle operazioni di competenza delle Sedi per il pagamento delle prestazioni
e le eventuali iniziative attivate a livello locale in riferimento alle forme
di collaborazione con i Comuni costituiranno elementi di valutazione
nell’ambito delle verifiche periodiche effettuate dalla Direzione Centrale
Pianificazione e Controllo di Gestione.
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Link
al sito Inps
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3