INPS

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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 2 Dicembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  185

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Riposi giornalieri “per allattamento” (artt. 39, 40 e 43 D.Lgs. 151/2001).Non conguagliabilità delle somme corrisposte da parte dei datori di lavoro non tenuti all’obbligo assicurativo per la maternità

 

SOMMARIO:

I datori di lavoro, prevalentemente Enti Pubblici, che erogano direttamente ai propri dipendenti il trattamento economico  per i riposi “per allattamento” (art. 10, legge 1204/71sostituito ed abrogato dagli artt. 39 e 40, D.Lgs. 151/2001) non possono portare a conguaglio le somme erogate a tale titolo in assenza di un rapporto assicurativo per la maternità con l’Istituto

 

1) Disposizioni normative

 

L’art. 8 della legge 903/77, sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. a tutela della maternità e della paternità), ha riconosciuto, a partire dal 01.01.1978, in favore delle lavoratrici che fruiscono dei riposi giornalieri c.d. “per allattamento” di cui all’art.10 della legge 1204/71 (oggi art. 39 del D.Lgs. 151/2001), un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi a carico dell’ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata (v. circ. n. 134371 del 02.04.1981).

 

In particolare, la disposizione dettata dall’art. 8 disponeva che la predetta indennità venisse anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti al suddetto ente assicuratore di malattia; pertanto, dal 1 gennaio 1978 era stata riconosciuta la possibilità per tutti i datori di lavoro di conguagliare con i contributi dovuti agli enti mutualistici e agli altri istituti le somme corrisposte ai dipendenti per i riposi ex art. 10 legge 1204/71.

 

A far data dal 1 gennaio 1980,  per effetto dell’entrata in vigore della legge 833/78 (istitutiva del S.S.N.) e della legge 33/80 di conversione del D.L. 663/79, l’INPS è subentrato agli enti assicuratori di malattia negli adempimenti relativi alla riscossione dei contributi di malattia e di maternità nonché nelle predette operazioni di conguaglio delle relative prestazioni economiche.

 

Peraltro, il legislatore, nel trasferire all’INPS la competenza all’erogazione delle prestazioni di maternità dei disciolti Enti assicuratori di malattia, non ha effettuato alcuna distinzione tra datori di lavoro tenuti e non tenuti all’assolvimento degli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS per le prestazioni di maternità; l’Istituto, pertanto, - quale unico ente assicuratore subentrato agli enti assicuratori di malattia - ha ammesso indistintamente tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto assicurativo specifico per la maternità con l’Istituto, al conguaglio delle indennità per i riposi in questione con i contributi a vario titolo dovuti all’INPS.

 

E’ emerso, pertanto, il problema della sostenibilità degli oneri finanziari necessari per la copertura delle relative prestazioni economiche con riferimento a quei datori di lavoro, prevalentemente del settore pubblico, i quali, erogando direttamente ed a titolo retributivo i trattamenti economici per i riposi in questione, non sono tenuti a versare all’INPS i contributi di maternità.

 

Detto problema, peraltro, ha trovato una sistemazione normativa nell’art. 43 del T.U. il quale  - nel recepire, con modificazioni, l’art. 8 della legge 903/77 - dispone che l’indennità per i riposi di cui  agli artt. 39 e 40 del medesimo T.U. venga anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore: non più, quindi, all’ente assicuratore di malattia, come recitava il citato art. 8, bensì all’ente assicuratore di maternità, cioè l’INPS, unico ente che gestisce una assicurazione (per le prestazioni economiche) di maternità comprensiva anche delle prestazioni relative ai riposi “per allattamento” di cui cui  agli artt. 39 e 40 T.U.

 

Dalla formulazione dell’art. 43 discende la non applicabilità dello stesso ai datori di lavoro, prevalentemente le Amministrazioni Pubbliche, i quali, in assenza di un rapporto assicurativo con l’INPS per la maternità, erogano ai propri dipendenti  - sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti - il trattamento economico (retribuzione) per i periodi di assenza dal lavoro legati all’evento maternità.

 

Sono, ovviamente, fatte salve le situazioni in cui è previsto contrattualmente, anche per tali datori di lavoro, un obbligo assicurativo per le prestazioni di maternità; trattasi, com’è noto, di casistica limitata.

 

Sull’interpretazione appena esposta hanno di recente concordato i Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Si fa presente che, per effetto dell’art. 3, comma 3,  della legge 53/2001 (oggi art. 35, comma 2, del T.U.), i periodi di assenza dal lavoro conseguenti alla fruizione dei riposi giornalieri per allattamento, sono coperti da contribuzione figurativa; rimangono invariate, sul punto, le istruzioni fornite, a suo tempo, con circolare 15 del 23.01.2001 (punto 3).

 

In merito alle somme conguagliate anteriormente all’emanazione della presente circolare si fa riserva di istruzioni.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TOMASSINI

 

 

 

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